Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-06-2011, n. 13574 Licenziamento disciplinare per giusta causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 414/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Grosseto accoglieva la domanda avanzata da G.M. contro l’Amministrazione Provinciale di Grosseto ed annullava il licenziamento con preavviso intimato il 16-7-2002. In particolare il Giudice riteneva generica la contestazione disciplinare, rilevando il difetto di prova sui presupposti previsti dal CCNL per la sanzione espulsiva.

Avverso la detta sentenza l’Amministrazione proponeva appello censurando la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto generica la contestazione e non aveva considerato che, in sede di procedimento disciplinare, il dipendente aveva ammesso l’addebito.

Il G. si costituiva resistendo al gravame di controparte e proponendo appello incidentale avverso il capo di sentenza che aveva negato il diritto al risarcimento (anche) del danno biologico.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 15-5-2007, in accoglimento dell’appello principale, rigettava la domanda del G., così rigettando conseguentemente anche l’appello incidentale.

In sintesi la Corte territoriale riteneva senz’altro esaustiva e specifica la contestazione con riferimento al primo addebito (in sostanza quello di "aver fatto uso di documentazione a firma non autentica" concernente "impegni di spesa a carico del datore di lavoro per trasferte ed altro", senza che fosse propriamente attribuita "al G. la materiale falsificazione" – "ancorchè la destinazione a suo evidente vantaggio economico" autorizzasse "deduzioni presuntive in tal senso" -) ed affermava che tale circostanza, che doveva considerarsi "un fatto definitivamente acquisito alla causa perchè ammesso dal dipendente", era, per la sua gravità, da sola sufficiente a giustificare il licenziamento.

Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto ricorso con quattro motivi, corredati dai relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

La Amministrazione Provinciale di Grosseto ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, in sostanza lamenta che la Corte di merito "ha valutato legittimo il licenziamento sulla scorta di un fatto (l’aver utilizzato i documenti in questione) che non era stato in realtà contestato al lavoratore e rispetto al quale non aveva dunque potuto difendersi".

In particolare il ricorrente deduce che il primo addebito contenuto nella lettera di contestazione, consisteva nel fatto che "a seguito di controlli effettuati relativamente alle presenze e missioni, il Responsabile del Servizio Formazione Professionale aveva "riscontrato la non autenticità della sua firma su documenti che riguardavano" il G. "relativi al periodo settembre 2001-aprile 2002 (mod. 1 mod.

2 ed indennità spese)". Pertanto, secondo il ricorrente, non rispondeva a verità la circostanza che fosse stata contestata chiaramente la utilizzazione dei documenti in questione, di guisa che esso ricorrente neppure aveva potuto prendere una "precisa posizione difensiva", stante l’incertezza della formale contestazione.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato, "il requisito della specificità della previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, non è integrato dalla certezza dei fatti addebitati ma dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge ossia a consentire al lavoratore una puntuale difesa, ed a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, per modo che non risulti incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi" (v. Cass. 23-1-1998 n. 624, Cass. 15-6-1999 n. 5975, Cass. 28-12-1999 n. 14619, Cass. 14-12- 2002 n. 17932). In particolare, come pure è stato affermato "il carattere della specificità è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c." e "l’accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito" (v. Cass. 30-3-2006 n. 7546, Cass. 3-2-2003 n. 1562).

Nello stesso quadro è stato poi chiarito che "in tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, occorrendo verificare se tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore" (v. Cass. 25-8-1993 n. 8956) ed in particolare è stato anche precisato che all’uopo non assumono rilevanza circostanze confermative in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (v. Cass. 12-3-2010 n. 6091) o modificazioni che non configurino elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare (v. Cass. 13-6-2005 n. 12644).

A tali principi, che vanno qui ribaditi, la impugnata sentenza si è attenuta, da un lato accertando che nella sostanza il fatto contestato al G. non è andato al di là della circostanza di aver "fatto uso" dei documenti in oggetto a firma non autentica (circostanza chiaramente implicita nel dato formalmente contestato del riscontro circa la non autenticità della firma del responsabile nei documenti stessi utilizzati dal lavoratore) e dall’altro giudicando sufficientemente specifici gli elementi di fatto indicati nella contestazione, con motivazione congrua e priva di vizi logici (fondata sulla chiara enunciazione del fatto e delle date di riferimento in dettaglio dei singoli documenti, nonchè delle ragioni per le quali la non autenticità della firma poteva ricavarsi sulla base dei criteri oggettivi indicati).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione nella misura in cui la Corte territoriale "ha ritenuto provato il fatto giustificativo del licenziamento sulla scorta di presunte "ammissioni" del lavoratore", contenute nella lettera di giustificazioni, sempre negate dalla difesa dello stesso ricorrente, nonchè "in virtù della dichiarazione resa dal ricorrente, in sede di giudizio cautelare, circa la sussistenza di una "prassi comune" al riguardo, ed in particolare lamenta una "errata valutazione degli elementi probatori, che ha condotto a ritenere acquisita una prova che, in realtà, non lo era affatto".

Il motivo risulta inammissibile sia perchè, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, non viene riportato il contenuto nè della lettera di giustificazione nè della dichiarazione in sede di giudizio cautelare, sia perchè, attraverso un asserito vizio di motivazione, in sostanza si sollecita un riesame del merito inammissibile in questa sede.

In proposito ripetutamente questa Corte ha affermato il principio secondo cui "il ricorrente che denuncia sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto" (v. fra le altre Cass. sez. 1^ 17-7-2007 n. 15952, Cass. 20-2-2003 n. 2527, Cass. 25-8- 2003 n. 12468, Cass. sez. 3^ 20-10-2005 n. 2032, da ultimo cfr. anche Cass. 30-7-2010 n. 17915), essendo "necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti" (v. Cass. sez. 3^ 24-5-2006 n. 12362, Cass. sez. 3^ 26-6-2007 n. 14751, Cass. sez. Ili 26-6-2007 n. 14767).

La censura si risolve, poi, in una inammissibile richiesta di revisione del "ragionamento decisorio", non sussumibile nel "controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 " (v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Del resto la motivazione dell’impugnata sentenza, sul punto, appare senz’altro congrua, anche in ordine alla inattendibilità della "ricostruzione" offerta dall’appellato (in specie circa la pretesa non riferibilità delle ammissioni al primo addebito, in esame).

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, prima parte, e degli artt. 23-25 del c.c.n.L comparto Regioni Enti Locali del 6-7-1995, lamenta che la sentenza impugnata erroneamente avrebbe "qualificato come giustificato motivo soggettivo di licenziamento la mera utilizzazione di un documento interessante il lavoratore, e recante una firma non autentica, oltretutto senza valutare la colpevolezza soggettiva imputabile al dipendente nel concreto contesto lavorativo".

In sostanza secondo il ricorrente la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato "la valenza disciplinare che il fatto addebitato al dipendente rivestiva nell’ambito del concreto contesto lavorativo", "e ciò, in particolare, ai fini della valutazione sull’elemento soggettivo della condotta del lavoratore, che è indispensabile…per ritenere integrata la fattispecie" del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, tanto più "nel caso di un tipo di addebito non contemplato dal c.c.n.l. quale illecito meritevole di una sanzione non conservativa".

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito, "in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso -istituzionalmente rimesso al giudice del merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell’onere su di lui incombente L. n. 604 del 1966, ex art. 5 deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all’art. 1455 cod. civ., sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto" (v.

Cass. 14-1-2003 n. 444, Cass. 25-2-2005 n. 3994, Cass. 16-5-2006 n. 11430, Cass. 24-7-2006 n. 16864, Cass. 10-12-2007 n. 25743, Cass. 22- 3-2010 n. 6848).

Al riguardo, peraltro, l’elencazione dei casi contenuta nel codice disciplinare di cui al ccnl ha valore soltanto esemplificativo, costituendo le relative indicazioni meri parametri di giudizio (cfr.

Cass. 14-2-2005 n. 2906, Cass. 22-12-2006 n. 27464).

Nella fattispecie la Corte di merito, premesso che "la gravità del fatto, ancorchè non descritto in sede di ccnl, è affidata alla valutazione giudiziale", ha rilevato che " – al di là di ogni discutibile conseguenza patrimoniale derivante dallo svolgimento effettivo delle attività comportanti esborsi a carico del datore di lavoro – la particolare gravità dell’inadempimento contrattuale si ricava dall’oggettivo riflesso che il comportamento attribuito al G. ha sia sul rapporto fiduciario (tenuto conto delle mansioni affidate e dell’elevato grado di professionalità) sia sul piano della corretta organizzazione del lavoro, non essendo in contestazione che le autorizzazioni in questione dovessero essere approvate (e firmate) dal Responsabile del Servizio; il che significa, più semplicemente, che, anche in assenza di una prova sulla esistenza di una prassi derogatoria tollerata dal datore di lavoro, è sicuramente un grave inadempimento contrattuale omettere tale approvazione avente un contenuto, oltre che di controllo della spesa, anche di effettivo riscontro della necessità della singola operazione".

Tale motivazione, incentrata su tutti gli elementi oggettivi e soggettivi emersi, risulta conforme ai principi sopra richiamati nonchè congrua e priva di vizi logici e resiste alla censura del ricorrente.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando nullità del procedimento, in sostanza lamenta che la Corte d’Appello ha fondato la decisione "sulla presunta valenza confessoria", "già negata dal giudice di prima istanza", delle dichiarazioni da lui rese, tra l’altro, in sede di interrogatorio nel giudizio ex art. 700 c.p.c., non avendo "mai preso visione diretta di tali dichiarazioni", non essendo mai stato acquisito il fascicolo d’ufficio contenente i verbali di udienza del giudizio cautelare.

Anche tale motivo non può essere accolto.

Come più volte è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito "l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, sicchè l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado nè della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte interessata" (v. Cass. 19-1-2010 n. 688, Cass. 23-11-2007 n. 24437).

Orbene il ricorrente non indica specificamente quali elementi decisivi, contenuti nelle dette dichiarazioni, sarebbero stati trascurati dalla Corte di merito, e a ben vedere sollecita semplicemente, una diversa lettura delle stesse, che, comunque, per nulla smentisce l’avvenuto utilizzo da parte del G. dei documenti de quibus, con firma non autentica del responsabile del servizio.

Del resto è tale utilizzo (risultato in sostanza pacifico) che è stato ritenuto giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a prescindere dalla provenienza della falsificazione della firma del responsabile, che non è stata oggetto della contestazione disciplinare.

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese, liquidate in Euro 39,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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