Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-03-2011, n. 1859 Opere pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Gli attuali ricorrenti, Signori C.A.G., S.B., F.M., L.M., F.G., A.B., L.B., M.B., M.B., M.B., E.G., R.G., A.G., C.G., G.F., M.G., N.G. e L.G., espongono di aver impugnato innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, mediante ricorso notificato a partire dal 30 settembre 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale in data 14 ottobre 2009 i seguenti atti:

a) determinazione del Dirigente preposto al Servizio Espropriazioni e Gestioni Patrimoniali della Provincia Autonoma di Trento n. 276 del 15 aprile 2009 recante l’autorizzazione al Consorzio di miglioramento fondiario di Besagno (Trento) ad eseguire il piano delle espropriazioni relativo alle unità immobiliari dei ricorrenti per i "lavori di realizzazione strada interpoderale di circonvallazione a sudest dell’abitato di Besagno";

b) domanda n. 24937 dd. 14 novembre 2007, presentata dal Consorzio di miglioramento fondiario di Besagno;

c) verbali dell’Assemblea generale dei soci del Consorzio di miglioramento fondiario di Besagno n. 1/2002 e n. 2/2002;

d) verbali del Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Besagno n. 3/2001, n. 3/2003, n. 1/2005 del 14.02.05, n. 2/2005 e n. 2/2007;

e) determinazioni del dirigente del Servizio Aziende agricole e territorio rurale della Provincia Autonoma di Trento n. 790 dd. 22 dicembre 2004 e n. 699 dd. 26 luglio 2007;

f) nota dd. 6 settembre 2007 del Sindaco del Comune di Mori (Trento);

g) note del Sindaco del Comune di Mori dd. 12 maggio 2005 e dd. 10 novembre 2005;

h) determinazioni del dirigente del Servizio Infrastrutture della Provincia Autonoma di Trento n. 682 dd. 30 novembre 2004 e n. 414 dd. 13 ottobre 2005;

i) deliberazione n. 136 dd. 10 giugno 2003 della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico – ambientale – Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio;

l) determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mori n. 238 dd. 6 aprile 2005 e n. 811 dd. 20 novembre 2008;

m) nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mori – Servizio Tecnico Comunale – Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, n. 4889 dd. 5 marzo 2003;

n) determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mori n. 464 dd. 27 luglio 2009;

o) per quanto di ragione, l’art. 11 dello Statuto del Consorzio di miglioramento interfondiario di Besagno;

p) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

I ricorrenti hanno formulato al riguardo le seguenti censure:

1) eccesso di potere per difetto nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, mancanza di una valida deliberazione dell’ente promotore dell’iniziativa espropriativa, violazione degli artt. 7 e 24 dello statuto del Consorzio di miglioramento interfondiario di Besagno, violazione dei principi di buon andamento e d’imparzialità, nonché dell’art 97 Cost., illogicità e/o contraddittorietà manifesta, difetto e/o contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 2 del D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 e dell’art. 97 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

2) eccesso di potere per difetto nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento e d’imparzialità nonché dell’art 97 Cost., incompetenza e/o carenza di potere dell’ente promotore dell’esproprio, illogicità e/o irragionevolezza manifesta, difetto e/o contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 2 dello statuto del Consorzio di miglioramento interfondiario di Besagno, violazione degli artt. 34 e 35 della L.P. 28 marzo 2003 n. 4 e dell’art. 71 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22;

3) eccesso di potere per difetto nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità nonché dell’art 97 Cost., illogicità e/o irragionevolezza manifesta, difetto e/o contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 4 e 10 della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6, dell’art. 18 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dell’art. 95 della L.P 5 settembre 1991, n. 22, illegittimità derivata, incompetenza del dirigente del Servizio espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento, carenza di potere.

I ricorrenti hanno – altresì – chiesto il risarcimento dei danni da loro asseritamente subiti in dipendenza degli atti resi oggetto di impugnazione.

1.2. Il Consorzio di miglioramento interfondiario di Besagno, il Comune di Mori e la Provincia Autonoma di Trento si sono costituiti in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ma contestandone comunque anche la fondatezza con diffuse argomentazioni e concludendo comunque per la sua reiezione.

1.3. Con sentenza n. 161 dd. 25 marzo 2010 il T.R.G.A., assorbendo le eccezioni preliminari dedotte dalle parti resistenti, ha respinto il ricorso.

2.1. Con l’impugnativa in epigrafe i medesimi ricorrenti in primo grado chiedono pertanto, in riforma della sentenza resa dal T.R.G.A., l’accoglimento del ricorso presentato in primo grado e ripropongono in tal senso anche nella presente sede di giudizio tutte le censure da loro già dedotte innanzi al T.R.G.A., nonché la precedente domanda risarcitoria.

2.2. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio il Consorzio di miglioramento interfondiario di Besagno, il Comune di Mori e la Provincia Autonoma di Trento, replicando puntualmente ai motivi di impugnazione avversari e concludendo per la reiezione del ricorso.

Il Consorzio ha – altresì – preliminarmente riproposto le eccezioni preliminari di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso già da esso dedotte in primo grado.

2.3. Con decreto presidenziale n. 4186 dd. 6 settembre 2010 è stata respinta la domanda dei ricorrenti di sospensione interinale della sentenza impugnata, a" sensi dell’allora vigente art. 21, nono comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come aggiunto dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205, "considerato che manca(va)no gli estremi del danno eccezionale richiesti dalla predetta normativa, se non altro poiché all’atto di esproprio, che costituisce l’effetto giuridico del trasferimento di proprietà, potrà essere ovviato in tempo sufficientemente utile, se del caso, da parte del Collegio nella camera di consiglio cui la trattazione deve essere affidata… e… che lo stesso ragionamento vale(va) per l’eventualità di un immediato inizio dei lavori, comunque non probabile".

Successivamente, con ordinanza n. 4564 dd. 8 ottobre 2010, resa a" sensi dell’art. 119 cod. proc. amm., la Sezione ha accolto la predetta domanda cautelare di sospensione della sentenza impugnata, "ritenuti meritevoli di considerazione i profili di fumus boni iuris rappresentati nell’appello proposto… (e) ritenuta, per contro, non configurabile l’ipotesi di estrema gravità ed urgenza di cui al comma 4 del citato art. 119" cod. proc. amm.

2.4. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Il Collegio, innanzitutto, evidenzia che a fondamento della propria decisione non possono essere in alcun modo assunte le ulteriori produzioni documentali qui depositate dai ricorrenti e non prodotte nel processo di primo grado, ivi segnatamente compresa la perizia tecnica di parte redatta dal Geom. Azzolini: e ciò in forza del generale principio contenuto nell’art. 345 c.p.c. vigente già all’epoca della proposizione del ricorso in appello (cfr. al riguardo, ex multis, la decisione n. 7440 dd. 12 ottobre 2010 resa da questa stessa Sezione), nonché – ora – a" sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., secondo il quale, per l’appunto, "non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile".

341. Il Collegio deve quindi farsi carico di disaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso di primo grado qui formalmente riproposte dalla difesa del Consorzio di miglioramento interfondiario di Besagno.

4.2. In primo luogo la difesa del Consorzio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto persona giuridica privata e, quindi, soggetto che non può aver posto in essere nella procedura contestata dai ricorrenti degli atti qualificabili come "amministrativi" e, quindi, sindacabili dal giudice amministrativo.

Tale eccezione del Consorzio è palesemente infondata.

Il Collegio non sottace che i consorzi di miglioramento fondiario sono, in effetti, persone giuridiche private a" sensi dell’art. 71 del T.U. delle norme sulla bonifica integrale approvato con R.D. 3 febbraio 1933 n. 215, stante il fatto che ivi, nella menzione degli articoli del medesimo T.U. disciplinanti i consorzi di bonifica e reputati dal legislatore compatibili con la natura dei medesimi consorzi di miglioramento fondiario, non risulta menzionato l’art. 59, il quale – per l’appunto – conferiva la personalità giuridica pubblica ai consorzi di bonifica.

Va anche soggiunto che, a" sensi dell’art. 863, secondo comma, c.c., susseguentemente entrato in vigore, la circostanza che i consorzi di miglioramento fondiario siano persone giuridiche private è testualmente riaffermata, con l’ulteriore precisazione che essi "possono… assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche" soltanto qualora "per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa": il che – per l’appunto – non consta sia avvenuto per il Consorzio di miglioramento interfondiario di Besagno.

Nondimeno consta dagli atti di causa che il medesimo Consorzio interfondiario di Besagno è stato delegato a" sensi della qui impugnata determina del Dirigente n. 276 dd. 15 aprile 2009 del Dirigente del Servizio Espropriazioni e Gestioni Patrimoniali della Provincia Autonoma di Trento all’esecuzione del piano delle espropriazioni relativo ai "lavori di realizzazione della strada interpoderale di circonvallazione a sudest dell’abitato di Besagno".

Tale delega, riconducibile a quanto disposto in via generale dall’art. 8, comma 6, del T.U. approvato con 8 giugno 2001 n. 267, rende pertanto oggettivamente pubblici e amministrativi tutti gli atti adottati dal Consorzio al fine di dare ad essa esecuzione; senza sottacere, poi, che il Consorzio medesimo indubitabilmente si configura, nella specie, quale soggetto promotore dell’opera e delle conseguenti espropriazioni a" sensi del medesimo T.U. 327 del 2001 e della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6.

4.3. Con un secondo ordine di eccezioni preliminari il Consorzio ha eccepito il difetto di interesse dei ricorrenti alla proposizione del ricorso in primo grado, avuto riguardo in tal senso alla marginalità delle proprietà dei ricorrenti medesimi rispetto alla totalità delle aree ricomprese nel piano di esproprio, laddove la maggioranza assoluta dei proprietari espropriati, soprattutto coloro che sono titolari degli appezzamenti maggiormente incisi dai provvedimenti ablatori sarebbero – per contro – favorevoli alla realizzazione dell’opera in quanto del tutto conferente all’interesse generale dei consorziati.

Anche tale argomento del Consorzio va respinto, posto che risulta ben evidente come, sul piano del pubblico interesse – che è cosa ben diversa rispetto al pur generale interesse dei proprietari consorziati – i titolari di posizioni giuridiche non possono per certo essere ammessi all’esercizio della propria tutela giustiziale e giurisdizionale, apprestata dall’ordinamento a" sensi degli artt. 24 e 113 Cost., soltanto in funzione del valore economico, ovvero delle dimensioni dei propri beni immobili incisi dagli atti amministrativi reputati illegittimi.

4.4. Con un terzo e ultimo ordine di eccezioni preliminari il Consorzio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in dipendenza dell’asseritamente tardiva impugnazione dell’atto di approvazione del progetto dell’opera, identificato nella determina n. 682 dd. 30 novembre 2004 adottata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Agricole e Riordinamento Fondiario della Provincia Autonoma di Trento.

Il Collegio, per parte propria, evidenzia che tale provvedimento risulta espressis verbis menzionato nell’epigrafe del ricorso proposto in primo grado tra quelli resi oggetto di impugnativa, peraltro con la precisazione che lo stesso non è stato notificato agli espropriandi.

Invero, anche di recente, questa stessa Sezione ha ribadito il ben noto principio secondo il quale l’approvazione di un progetto di opera pubblica, comportante dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori non è un atto meramente preparatorio, da impugnare unitamente al decreto di occupazione d’urgenza, bensì un provvedimento autonomo ed immediatamente lesivo, poiché assoggetta concretamente ed immediatamente all’espropriazione i beni individuati come occorrenti alla realizzazione dell’opera pubblica: ed esso, pertanto, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla notifica o, in mancanza, dalla sua conoscenza (Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno n. 3684).

Per il caso di specie, la difesa del Consorzio non contesta la circostanza dell’omessa notifica del progetto di cui trattasi, ma si limita ad evidenziare come nel corso del 2003 alcuni dei ricorrenti – segnatamente i Signori A.G., E.G. e M.G. – abbiano presentato delle osservazioni che implicavano la conoscenza del progetto in questione (cfr. doc.ti 52, 54 e 56 prodotti dalla difesa del Consorzio medesimo nel procedimento di primo grado) e che, comunque, a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale dell’avvenuto deposito in data 7 settembre 2007 presso la Casa Comunale del progetto di cui trattasi, gli attuali ricorrenti hanno comunque riproposto al riguardo le proprie osservazioni in data 25 settembre 2007 (cfr. ibidem, doc. 62).

Orbene, per quanto segnatamente attiene alle osservazioni formulate da alcuni degli attuali ricorrenti nel corso del 2003, ossia in epoca antecedente alla formale approvazione del progetto, è ben evidente che le stesse non possono fondare una conoscenza anche del progetto così come poi effettivamente approvato dall’Amministrazione Provinciale.

Per quanto attiene, viceversa, alle osservazioni asseritamente presentate dopo il deposito del progetto stesso presso la Casa Comunale, esse hanno riguardato altro progetto adottato dal medesimo Dirigente provinciale con determina n. 699 dd. 26 luglio 2007 e, peraltro, poi approvato in via definitiva soltanto per effetto della susseguente determina del Dirigente preposto al Servizio Espropriazioni e Gestioni Patrimoniali della Provincia Autonoma di Trento n. 276 del 15 aprile 2009 recante l’autorizzazione al Consorzio di miglioramento fondiario di Besagno (Trento) ad eseguire il piano delle espropriazioni relativo alle unità immobiliari dei ricorrenti per i "lavori di realizzazione strada interpoderale di circonvallazione a sudest dell’abitato di Besagno": provvedimento, quest’ultimo, che i ricorrenti hanno impugnato in termini.

Pertanto, per quanto segnatamente attiene alla predetta determina dirigenziale n. 682 dd. 30 novembre 2004, la difesa del Consorzio non ha fornito nel presente giudizio quella prova rigorosa della tardività dell’impugnazione avversaria che la giurisprudenza inderogabilmente richiede (cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2010 n. 4526).

5.1. Tutto ciò premesso, il ricorso proposto in primo grado va accolto avuto riguardo, in via assorbente, al motivo di ricorso per cui la strada interpoderale in questione sarebbe in realtà una vera e propria bretella stradale percorribile indistintamente da tutti i consociati, con la conseguenza che sarebbe da escludersi ogni diretto, concreto ed esclusivo beneficio per i fondi consorziati in ragione dell’impegnativa opera così promossa.

5.2. Nella sentenza qui impugnata si legge a tale proposito che "nella specie, l’opera viaria in questione, affatto sproporzionata come risulta dagli allegati riscontri progettuali, non ha struttura di arteria pubblica, ma di mera strada interpoderale, posto che le dimensioni della stessa – limitate a 2,50 m., più la banchina stradale di 0,50 m., per complessivi m. 3,00 di larghezza – ne attestano un uso tipicamente rurale, atto a consentire ai mezzi agricoli di accedere ai fondi in modo agevole e sicuro, evitando l’angusto passaggio nell’abitato di Besagno, nel che pare concretarsi la ragione di pubblico interesse che sorregge l’intervento consorziale impugnato. Ciò posto, va gradatamente rilevato che il Consorzio, dopo aver aderito al Patto territoriale della Val di Gresta, ne è poi uscito, perché l’adesione avrebbe comportato per l’ente, come del resto si evince dalla nota del Servizio Infrastrutture della Provincia Autonoma di Trento di data 27 ottobre 2003 n. 6953, la rinuncia al finanziamento del Comune di Mori, la cui erogazione, peraltro, testimonia semplicemente il concorrente interesse municipale ad una limitazione dell’attraversamento del centro del paese ai mezzi agricoli di passaggio. D’altronde, essendo il Consorzio di Besagno una persona giuridica privata, la circostanza che esso abbia ricevuto un contributo da parte della Provincia Autonoma di Trento e dal Comune per l’esecuzione delle viste opere non ne muta affatto la natura: esse, infatti, sono a tale stregua realizzate da un soggetto privato su terreni di proprietà privata, ed è in ogni caso da escludere che, nella specie, si tratti della realizzazione di un’opera pubblica. Quanto all’inserimento nel P.R.G. della previsione della strada, va sul punto riportato il contenuto della relazione illustrativa al piano: "…4. A Besagno è stato inserito un nuovo tracciato viario di quinta categoria richiesto dal Consorzio di miglioramento fondiario al fine di servire le campagne a valle del paese e quindi evitare il continuo attraversamento dell’abitato…". Appare quindi del tutto evidente, essendo chiare le caratteristiche e la funzionalità di opera di miglioramento fondiario dell’iniziativa in questione, che la dedotta incompetenza del Consorzio a promuovere la realizzazione della ridetta strada interpoderale non ha alcun fondamento, il che incardina correttamente l’intervento nell’ambito della procedura prevista dalla L.P. 28 marzo 2003 n. 4 (Sostegno dell’economia agricola)".

5.3. Questo Collegio, a sua volta, dissente dalle suesposte argomentazioni.

Non va invero sottaciuto che nella vigente strumentazione urbanistica comunale la strada di cui trattasi risulta puntualmente contemplata quale opera di viabilità privata interpoderale, ex se assoggettata alla disciplina di cui alla predetta L.P. 4 del 2003 e – segnatamente – all’art. 34 della legge provinciale medesima come integrato dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005 n. 3, laddove si dispone, per quanto qui interessa, che "al fine di sviluppare e migliorare le opere collettive infrastrutturali di miglioramento fondiario connesse allo sviluppo dell’attività agricola, ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera g)" – ossia ai Consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia – "può essere concesso un contributo nella misura massima del 90 per cento per la realizzazione e la sistemazione delle strade interpoderali…. Per le attrezzature necessarie alla loro manutenzione. Per tali iniziative non si applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 5…. (il quale, a sua volta, dispone che "fermo restando quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agricolo, le agevolazioni previste da questo titolo non sono cumulabili con altri aiuti concessi per le stesse iniziative dalla Provincia o da altri enti pubblici se non entro i limiti massimi previsti da questo titolo")…. L’approvazione dei progetti relativi alle iniziative previste da quest’articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d’indifferibilità e urgenza dei lavori".

Di per sé, quindi, la realizzazione di una strada interpoderale, ricondotta ad opera privata di pubblica utilità, può pure avvenire anche con il cumulo dei finanziamenti provinciali con i finanziamenti di altri enti pubblici, senza limitazioni di sorta.

Tale contribuzione da parte di altre amministrazioni, tuttavia, non può determinare il venir meno della natura interpoderale della strada, e non può – quindi – tramutarne la connotazione da opera privata di pubblica utilità ad opera pubblica.

Nel caso di specie consta – viceversa – non solo la sussistenza di documentazione che letteralmente ed inequivocabilmente riconosce all’opera in questione una "valenza comunale", come ad esempio la nota del Sindaco del Comune di Mori Prot. 22882 dd. 12 novembre 2002 con la quale è stato autorizzato il sopralluogo dei tecnici consorziali sui terreni destinati alla realizzazione dell’opera medesima, nonché il contenuto motivazionale degli stessi provvedimenti con i quali si accorda il finanziamento del Comune nella misura del 20% del costo dell’opera stessa al dichiarato fine dello snellimento del sistema di viabilità comunale, ma risulta oltremodo significativo lo stesso accenno contenuto nella sentenza impugnata alla circostanza per cui l’accettazione del finanziamento comunale ha determinato, per necessità, l’esclusione dell’opera dal programma elaborato in sede di Patto territoriale della Val di Gresta, laddove per le infrastrutture viarie finanziate era ed è contemplato un utilizzo esclusivamente ed inderogabilmente agricolo, e non già destinato alla libera circolazione di mezzi estranei a tale utilizzo.

Il giudice di primo grado non ha tratto dalla circostanza stessa – pur da lui menzionata – le conseguenze del caso, ossia che il concorso del finanziamento comunale, rispetto all’originaria previsione di finanziamento del Patto territoriale, è andato in sostanza a mutare il fine perseguito mediante la progettazione e la realizzazione dell’opera, il cui sedime, in modo alquanto significativo, coincide del resto con il tracciato di una strada comunale di circonvallazione già a suo tempo contemplata da una variante al Piano urbanistico comprensoriale (PUC) ma non approvata: indizio, questo, eloquente per smentire l’assunto del giudice medesimo secondo il quale il finanziamento comunale identificherebbe soltanto un "concorrente interesse" dell’Amministrazione comunale medesima ad una limitazione dell’attraversamento del centro del paese ai mezzi agricoli di passaggio.

L’opera approntata dal Consorzio di miglioramento interfondiario di Besagno supplisce, quindi, di fatto alla mancata realizzazione dell’infrastruttura viaria pubblica a suo tempo programmata e non portata a compimento: ma proprio per questo risulta altrettanto evidente che la sua realizzazione non può che trovare, ancor oggi, il proprio necessario e indefettibile presupposto in una variazione dello strumento urbanistico vigente tale da ricondurre l’opera in questione nell’ambito della viabilità pubblica, con ogni conseguenza anche per quanto attiene alle sue modalità di finanziamento e di esecuzione.

Viceversa, ove il Consorzio volesse effettivamente mantenere all’opera la sua dichiarata qualità di strada interpoderale, non potrà che far rientrare il finanziamento dell’opera medesima nell’ambito del Patto territoriale della Val di Gresta, sicuramente ed esclusivamente deputato a tale scopo.

Dirimente, comunque, è lo stesso contenuto della nota del Servizio Infrastrutture della Provincia Autonoma di Trento di data 27 ottobre 2003 n. 6953, soltanto citata nella sentenza del giudice di primo grado ma da lui non considerata nel suo materiale contenuto; ivi si legge, infatti – tra l’altro – che "gli interventi proposti dal Consorzio di Miglioramento Fondiario possono rientrare tra le opere private dei Patti (territoriali) "solo allorchè la quota di costi non coperti dal contributo provinciale (pari all’80%) sia sostenuto dai consorziati mediante l’emissione di ruoli a carico delle particelle fondiarie che beneficiano delle facilitazioni all’accesso. Va rilevato… che qualora l’opera pubblica fosse imputabile al Comune di Mori, che sosterrebbe la differenza tra contributo provinciale e costo dell’opera, ritenendola di interesse pubblico, la stessa perderebbe il requisito di opera privata del Patto territoriale".

La stessa circostanza del finanziamento comunale, quindi, ha ex se sottratto l’opera in questione dalla sua qualificazione privata contemplata dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, in tal modo violata dallo stesso Comune.

6. Non può, viceversa, essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti, in quanto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e – comunque – neppure qui quantificata nel suo ammontare.

7. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna in solido il Consorzio di miglioramento interfondiario di Besagno, il Comune di Mori e la Provincia Autonoma di Trento al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 12.000,00.- (dodicimila), oltre ad I.V.A. e C.N.P.A.

Condanna – altresì – in solido il Consorzio di miglioramento interfondiario di Besagno, il Comune di Mori e la Provincia Autonoma di Trento alla rifusione alla parte ricorrente del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, parimenti riferito ai due gradi di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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