Cass. civ. Sez. I, Ord., 05-07-2010, n. 15825 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che il Tribunale di Brindisi con sentenza del 7 dicembre 2001, condannò il comune di Villa Castelli al risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno ubicato nel territorio comunale (in catasto all’art. (OMISSIS)) di proprietà di C.A., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso l’avvocato GRASSO ROSALBA; che liquidò nella misura di L. 1.442.068.100, cui aggiunse l’indennità per l’occupazione temporanea dell’immobile determinata in L. 201.954.767.

Che con sentenza del 7 maggio 2008,la Corte di appello di Lecce,in parziale accoglimento dell’impugnazione del comune ha ridotto le somme dallo stesso dovute per interessi legali e svalutazione monetaria condannandolo al pagamento del complessivo importo di L. 383.834.800; e respingendone le censure rivolte a contestare il valore venale attribuito al terreno espropriato.

Che l’amministrazione comunale per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per 3 motivi; cui la C. ed i consorti hanno resistito con controricorso con il quale hanno formulato ricorso incidentale per due motivi;

Che i ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. perchè proposti contro la medesima sentenza;

Ritenuto che il comune ricorrente con atto del 27 aprile 2010 sottoscritto anche dal proprio difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso; ed ha prodotto verbale di transazione che il P.G. ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;

Che detto atto di rinuncia è stato accettata dalla controparte, che ha dichiarato a sua volta di rinunciare al controricorso; per cui il Collegio deve dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia di entrambe le parti rispettivamente al ricorso ed al controricorso e per accettazione della relativa rinuncia; e che in conseguenza di detta accettazione nessuna pronuncia va emessa in merito alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia ai ricorsi il giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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