Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 29-03-2011, n. 13061 Frode nell’esercizio del commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore Generale della Corte di Firenze propone ricorso immediato contro sentenza del Tribunale, che ha assolto M. N. dal reato di cui all’art. 474 c.p., per aver detenuto per porli in vendita 38 orologi recanti i marchi contraffatti (Rolex ed altri), perchè il fatto non sussiste. Il Tribunale ha ritenuto nella specie integrata l’ipotesi di cui all’art. 49 c.p., per le modalità di messa in vendita ed i prezzi dell’offerta.

2 – Il ricorso, che denuncia violazione di legge penale, è fondato.

Il falso previsto e punito dall’art. 474 c.p. concerne il marchio o i segni distintivi del prodotto industriale, nella specie detenuto a fine di vendita. Pertanto se l’imitazione di tali elementi distintivi del prodotto risulta tale da trarre in inganno, il falso non può essere ritenuto inoffensivo per le modalità con le quali lo stesso prodotto è stato posto in commercio.

Questo principio, ormai diritto vivente (cfr. tra le altre, da ultimo Cass. Sez. 5, n. 40835/04 – CED rv. 230913; 31451/06 – 235214 e 11240/08 – 239478), risulta travisato nella sentenza impugnata. Ad esso si atterrà il Giudice di appello nel caso di specie.
P.Q.M.

annulla l’impugnata sentenza con rinvio, alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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