Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-03-2011, n. 270 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, è stato rigettato il ricorso con cui l’odierno ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 117 del 27 marzo 1996 della Corte d’Appello di Messina, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2587/99.

2. Con detta sentenza, la Corte d’Appello di Messina definiva il giudizio promosso dai signori Or.Ca. e St.D’Al.Te. (madre del ricorrente) nei confronti del Comune di Barcellona P.G., ed avente come oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione.

La Corte d’Appello adita così decideva:

"1) determina in Lire 1.255.372.190 ed in Lire 649.940.913 rispettivamente l’indennità di espropriazione e l’indennità di occupazione legittima spettante agli attori (in ragione dei rispettivi diritti in dipendenza dell’espropriazione degli immobili di proprietà dell’Or., siti in Barcellona P.G. contrada (…) Teodoro, e riportati in catasto al foglio 7, particelle n. 410, 254, 375, 289, 371, 222, 380, 379, 382, 221, 223, 224;

2) Condanna il Comune convenuto a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, ed in favore degli istanti, le somme sopra indicate, (detratte da esse le somme eventualmente versate in sede amministrativa) con gli interessi, per quanto riguarda quelle liquidate a titolo di indennità di esproprio, a far tempo dalla data di emissione del provvedimento ablativo (21.11.91) alla data dell’effettivo deposito e per quanto concerne quelle liquidate a titolo di indennità di occupazione legittima, a far tempo dalla data di scadenza di ciascuna annualità alla data dell’effettivo deposito;

3) Condanna inoltre il Comune al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate queste ultime in complessive Lire 14.238.320".

È dunque incontestato, afferma il T.A.R. di Catania, che il Comune resistente ha dato esecuzione alla sentenza n. 117/1996, provvedendo al deposito delle somme predette presso la Cassa DD.PP.

Il Comune ha altresì provveduto al parziale svincolo in favore della parte ricorrente della somma di Lire 662.383.280, con provvedimento sindacale del 3 ottobre 1999. La sospensione dello svincolo della successiva metà della somma depositata presso la Cassa DD.PP. in esecuzione della sentenza n. 117/1996 della Corte d’Appello di Messina veniva determinato non soltanto dalla espressa opposizione allo svincolo da parte della signora Or.Ad., sorella del ricorrente Or.Ca., formulata con atto stragiudiziale inviato anche alla Cassa DD.PP., ma anche dall’instaurazione da parte della medesima di un giudizio civile avanti il Tribunale di Barcellona P.G., nei confronti dello stesso Or.Ca. e del Comune di Barcellona P.G., per la declaratoria di nullità per sostituzione fedecommissoria ex art. 692 c.c. del testamento olografo del 28 maggio 1968, pubblicato con verbale notarile del 2 novembre 1989, redatto dalla signora St.D’Al.Ma., in favore del ricorrente e della loro madre St.D’Al.Te.

3. In effetti, con l’atto di citazione dinanzi al giudice civile, la signora Or.Ad. formulava domanda di risarcimento danni nei confronti del fratello e del Comune di Barcellona P.G., responsabile quest’ultimo per non aver verificato l’effettiva sussistenza in capo all’Or.Ca. di un titolo idoneo a giustificare la pretesa avanzata nel giudizio richiamato avanti la Corte di Appello di Messina e definito con la sentenza n. 117/1996.

Nel citato giudizio dinanzi il Tribunale di Barcellona P.G., lo stesso Or.Ca., nello svolgere le difese avverso le domande della sorella Or.Ad., formulava domanda riconvenzionale nei confronti del Comune resistente, richiedendo il risarcimento danni per il mancato e/o ritardato svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD.PP.

4. Il Giudice adito, dapprima, con sentenza non definitiva n. 389/2006, dichiarava la nullità ex art. 692 c.c. della clausola contenuta nel testamento olografo, dopodiché, acquisiti gli atti sulla vertenza sorta in merito all’indennità espropriativa, con sentenza definitiva n. 533/2008 condannava il convenuto Or.Ca., odierno appellante, al pagamento, in favore dell’attrice (sorella), della somma richiesta a titolo di risarcimento, corrispondente alla metà spettante dell’indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Barcellona P.G., oltre agli accessori secondo legge, rigettando le altre domande attoree e quella riconvenzionale spiegata dal detto convenuto Or.Ca., condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Il primo giudicante rigettava pure la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attrice nei confronti del Comune convenuto, la cui condotta veniva ritenuta esente da dolo o colpa.

5. Avverso le due sentenze del Tribunale civile, parziale e definitiva, pende tuttora l’appello proposto dal sig. Or.Ca., il quale ha chiesto la riforma delle impugnate sentenze anche con riferimento al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata nei confronti del Comune di Barcellona P.G. La stessa Or.Ad., in sede di costituzione in appello, ha formulato appello incidentale avverso le impugnate sentenze, chiedendo l’accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del Comune sopra richiamato.

6. Nella pendenza del giudizio, l’odierno ricorrente, con istanza del 30 dicembre 2008, ha richiesto ancora al Comune di Barcellona P.G. lo svincolo della restante somma, tuttora vincolata presso la Cassa DD.PP.

La signora Ad.Or., con lettera del 20 marzo 2009, si è opposta a tale svincolo.

7. Il T.A.R. di Catania, adito in qualità di giudice per l’ottemperanza al giudicato civile di cui alla sentenza n. 117/1996 della Corte di Appello di Messina, con la decisione impugnata ha dunque ritenuto che, non essendo mutate le condizioni che avevano giustificato la sospensione della concessione dell’autorizzazione allo svincolo in favore di Or.Ca., il Comune legittimamente ha optato di non accogliere tale richiesta, in quanto la parte ricorrente non ha fornito la dimostrazione del diritto allo svincolo della residua somma dell’indennità di esproprio depositata presso la Cassa DD.PP., in pendenza dell’opposizione da parte della sorella, signora Or.Ad.

A ciò va aggiunto, sempre ad avviso del primo Collegio, che la sentenza di appello di cui si chiede l’esecuzione non costituisce cosa giudicata in ordine ai soggetti legittimati alla riscossione, posto che il Giudice ordinario non ha assunto alcuna decisione in ordine ad una condanna del Comune resistente a disporre l’autorizzazione allo svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD.PP.

L’Ente resistente, nella pendenza di un giudizio che aveva ad oggetto la validità del testamento olografo della de cuius St.D’Al.Ma. e della diversa qualità di eredi delle parti sopra indicate (Or.Ca. e Or.Ad.), si trovava, dunque, nell’evidente oggettiva impossibilità di dare pacifica esecuzione alla indicata sentenza, in assenza di una sentenza passata in giudicato che si pronunziasse anche sulla titolarità del diritto.

Di qui, in definitiva, il contestato rigetto del ricorso per l’esecuzione del giudicato.

8. Il sig. Or.Ca. ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, lamentando che l’importo dell’indennità di espropriazione, una volta interamente svincolato, andava corrisposto esclusivamente alla sua persona, in quanto unico proprietario dell’immobile espropriato, come definitivamente sancito dal decisum della Corte d’Appello di Messina e come del resto riconosciuto (in ordine alla sua unica legittimazione a ricevere l’indennità per intero) dalla stessa sorella dell’istante, con memoria difensiva nell’ambito del procedimento d’appello instaurato dall’appellante avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Barcellona P.G.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

9. L’appello, che è chiaramente ammissibile per le questioni cognitorie trattate ed alla luce anche, non da ultimo, del taglio definitivamente dato allo strumento di gravame dal nuovo codice del processo amministrativo (che sembra chiaramente optare per la generale appellabilità delle sentenze di ottemperanza), e che è da decidersi peraltro in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, commi 3 e 8, c.p.a., non merita accoglimento, potendosi condividere l’impostazione argomentativa dei primi Giudici.

Rilevano, infatti, le seguenti circostanze essenziali:

con sentenza del Tribunale civile di Barcellona P.G., su cui pende appello, l’odierno ricorrente, avendo speso indebitamente la qualità, al tempo dell’azione per opposizione alla stima dell’indennità dinanzi alla Corte d’Appello di Messina (conclusasi favorevolmente per l’istante), di nudo proprietario dei beni già oggetto di legato, tra i quali rientra quello oggetto di espropriazione, è stato condannato a risarcire i danni in favore della sorella;

è risultato, in particolare, che in quel momento il ricorrente medesimo non aveva alcun titolo per definirsi nudo proprietario affiancante nella pretesa la madre, che era in realtà l’erede universale chiamata alla successione, con la conseguenza che dall’indebita spendita della qualità di nudo proprietario è derivata per la sorella Ad., che ha proposto, oltre all’azione civile risarcitoria, opposizione allo svincolo totale delle somme in questione, la perdita dell’indennità di espropriazione per la quota alla stessa spettante in qualità di coerede della madre;

l’Or., verificata l’insussistenza allo stato del titolo che ne legittimava la partecipazione al giudizio di opposizione alla stima e quindi l’inesistenza di ogni legittima pretesa sull’indennità di espropriazione, è stato condannato a pagare, in favore dell’attrice consanguinea, una somma pari proprio alla metà dell’indennità di espropriazione, come liquidata dalla Corte di Appello di Messina, corrispondentemente, dunque, alla parte non svincolata e reclamata dall’appellante medesimo;

la Corte d’Appello di Messina, con la pronunzia n. 117/96, pur avendo definitivamente determinato le indennità spettanti "agli attori", ovvero l’appellante e la madre, e condannato il Comune convenuto a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, in favore degli istanti, le somme indicate, non si è espressa definitivamente ed alla luce di espressa valutazione cognitoria, su legittimazione e titolo dell’Or. a pretendere e conseguire le somme stesse per l’intero.

In definitiva, alla stregua degli elementi sopra riportati ed in pendenza anche dell’accertamento definitivo della posizione legittimante dell’odierno istante, si appalesa corretto l’atteggiamento del Comune intimato in relazione alla richiesta di definitivo svincolo della somma residua tuttora vincolata presso la Cassa DD.PP.

L’appello interposto va pertanto rigettato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla per le spese del presente grado, in mancanza di costituzione dell’Amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.

Nulla per le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011.

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