Cons. Stato Sez. IV, 05-07-2010, n. 4242 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la sentenza n.2830/2009 questa Sezione, accogliendo il ricorso n.3841 del 2006, ha revocato la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. I^ n.3537 del 2003, dopo aver accolto la richiesta di riforma della sentenza di primo grado n.2525 del 2005 dello stesso giudice, che tale revocazione, dichiarandola inammissibile, aveva negato.

A quanto sopra, questa Sezione, nell’occasione, è giunta, per aver aderito all’orientamento secondo il quale le sentenze del giudice di primo grado, ancorchè non passate in giudicato, e suscettibili di appello, sono, al contrario di quanto ritiene l’unanime giurisprudenza del giudice civile, aggredibili per tutti i motivi indicati nell’art.395 cod. proc. civ., anche con ricorso per revocazione, poiché l’art.28 della legge n.1034 del 1971, ha inteso il rimedio in questione come aggiuntivo rispetto all’appello.

Nell’ambito della susseguente fase rescissoria, il giudice della sentenza 2830/2009, in relazione alla erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere recata nella revocata sentenza di primo grado n.3537 del 2003, ha esaminato il merito della questione ad esso sottoposta, riguardante la mancata corresponsione delle maggiorazioni ex art.429, terzo comma, cod. proc. civ., sulle somme erogate al sig. V.S. a titolo di indennità accessorie spettanti per il suo collocamento fuori ruolo.

In quest’ambito, a tutte le Amministrazioni intimate, con la sentenza n.2830/2009,sono state chiesti chiarimenti circa la natura delle indennità in questione, con l’onere di depositare "eventuali circolari applicative m materia e fornendo un puntale riscontro dell’iter procedimentale seguito, nonché ogni altro elemento utile alla decisione".

Ha ritenuto, altresì, il giudice dell’istruttoria "………. che debba essere chiarita l’effettiva portata della affermazione contenuta nella nota in data 16 dicembre 1995 del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio (in atti), secondo cui il decreto di collocamento fuori ruolo è stato emanato quando si sono verificate le condizioni per poter definire la posizione dell’interessato".

Le Amministrazioni predette non hanno dato alcuna risposta, né, al riguardo, è stata data spiegazione alcuna all’udienza odierna, con la conseguenza che rimanendo detto adempimento indispensabile ai fini del decidere, deve farsene nuovamente richiesta, avvertendo che in caso di ulteriore inerzia il giudizio verrà definito ex art. 116 c.p.c.

Per le considerazioni che precedono il Collegio, riservata ogni statuizione in rito, nel

merito e sulle spese al definitivo,.ordina alle Amministrazioni intimate di adempiere agli incombenti sopra indicati e già disposti con la precedente sentenza n.2830/2009, nel termine di giorni quarantacinque.

Fissa la nuova udienza di discussione come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, sospesa ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese, in ordine al ricorso in epigrafe, ordina alle Amministrazioni appellate di depositare nella Segreteria nel termine di giorni quarantacinque dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, gli atti di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo l’udienza del 15 ottobre 2010.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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