Cons. Stato Sez. IV, 05-07-2010, n. 4240 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I – Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, il signor Giovanni Albergo chiedeva l’annullamento del decreto del dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Polignano a Mare n. 32 del 18.10.2005, con il quale era stato annullato in autotutela il precedente decreto dirigenziale n. 19 del 18.11.2003, concernente l’avvio del procedimento espropriativo di area in comproprietà dei signori G.B.A. e L.D.B., facente parte di comparto del p.p.a. lottizzato per l’edificazione e di cui deteneva la porzione prevalente del lotto M; impugnava altresì gli atti connessi (ivi compresa la nota n. 822 U.T. del 31.3.2005, di comunicazione di avvio del procedimento di riesame); chiedeva infine il risarcimento dei danni.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 5522 del 2005, riteneva fondata la censura di violazione dell’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria; dichiarava altresì la inammissibilità del ricorso incidentale.

Avverso la pronuncia di primo grado propone ricorso in appello l’A., sostenendo che nessun affidamento si sarebbe nella specie consolidato in presenza di una erronea rappresentazione della realtà, comunque in spregio di sottostante regolamento convenzionale; ne discenderebbe, anche, la non necessarietà della pretesa motivazione, argomento, questo, ulteriormente ribadito in memoria illustrativa.

Viene altresì riproposto il ricorso incidentale disatteso in prime cure.

Resiste l’Albergo con diffuse memorie difensive; eccepisce la inammissibilità dell’appello incidentale; ripropone, ove occorra, con appello incidentale, gli ulteriori motivi di ricorso dedotti in primo grado e non esaminati dal giudice di prima istanza.

II – Il ricorso in appello risulta palesemente infondato.

Va invero condiviso l’assunto del Tribunale amministrativo in ordine alla violazione dell’articolo 21nonies della legge 241/90.

Tale disposizione stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, "sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Correttamente, pertanto, il primo giudice individua nella compresenza della considerazione dell’interesse pubblico, della ragionevolezza del termine nonché della valutazione comparata degli interessi dei privati su cui l’atto originario a vario titolo incide, i presupposti per l’applicazione della precitata disposizione.

Il che non è avvenuto nel caso che ne occupa, non recando il provvedimento impugnato in primo grado quanto meno alcuna annotazione circa l’interesse pubblico e la comparazione degli interessi dei privati incisi, come risulta all’evidenza dalla stessa lettura del testo del provvedimento medesimo.

Non può farsi questione, nella specie, di mancanza dell’elemento dell’affidamento in ragione di una pretesa erronea rappresentazione della realtà o di una asserita violazione del sottostante regolamento convenzionale.

L’illegittimità del provvedimento discende, invero, in via assorbente, dalla rilevata carenza dei presupposti per l’adozione dell’atto di autotutela, in violazione della disposizione di cui all’art. 21nonies; ogni altra questione – su cui si sofferma diffusamente la prospettazione dell’appellante – resta estranea al thema decidendum e, comunque, non appare preclusiva dell’obbligo che incombe sull’Amministrazione alla stregua del disposto normativo.

Parimenti prive di pregio appaiono le considerazioni di cui al paragrafo 17 del ricorso in appello, dichiaratamente reiterative del ricorso incidentale di prime cure, siccome inidonee, per quanto esposto, a supportare l’atto gravato da controparte in prima istanza.

III – Il ricorso in appello proposto dal signor A. deve essere, in conclusione, rigettato.

Perde quindi interesse la parte appellata a riproporre le ulteriori argomentazioni esposte in prime cure e non esaminate dal Tribunale amministrativo, peraltro richiamate nella odierna sede di giudizio solo "ove occorra".

IV – Le spese del presente grado possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Goffredo Zaccardi, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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