Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-01-2011) 29-03-2011, n. 13055 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Urbino avverso la sentenza in data 7 aprile 2009 con la quale il Tribunale di Urbino, nel disporre l’applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., nei confronti di P.R., per il reato di minaccia aggravata dall’uso di un’arma (un macete), e nel decidere altresì per la confisca dell’arma stessa, ne ha ordinato la distruzione.

Deduce l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad altri organi ( art. 606 c.p.p., lett. A)).

Invero, ad avviso del ricorrente, la statuizione sulla distruzione dell’arma confiscata è in violazione della L. n. 152 del 1975, art. 6, norma che impone il versamento dell’arma alla competente direzione di artiglieria.

Il ricorso è fondato.

Come già ha avuto modo di affermare questa Corte, del resto in linea con la lettera della Legge citata, è illegittimo l’ordine di distruzione di un’arma, disposto in sentenza contestualmente alla confisca, in quanto, ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati devono essere versati alla competente direzione dell’artiglieria, che deve destinarle alla distruzione, salvi i casi di riconoscimento di un eventuale interesse storico o artistico alla conservazione, immediatamente dopo che la sentenza del giudice sia divenuta irrevocabile (Rv. 243133; Massime precedenti Conformi: N. 44622 del 2007 Rv. 238479).

Si è osservato nelle condivisibili motivazioni delle citate sentenze che "la L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, comma 3, prevedendo che le armi comuni confiscate debbano essere versate alla competente direzione di artiglieria che deve destinarle alla distruzione (salvo quanto previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 32, commi 9 e 10 vale a dire eccettuati i casi di eventuale riconoscimento di un interesse storico od artistico alla conservazione), preclude all’autorità giudiziaria di provvedere sulla sorte delle stesse ed impone la trasmissione alla direzione di artiglieria competente, immediatamente dopo che il provvedimento del giudice sia divenuto esecutivo. Ne consegue che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 1 22 novembre 2007, P.G. in proc. Isufaj, RV 238479), l’ordine dell’autorità giudiziaria di distruzione delle armi confiscate si traduce in un eccesso di potere (recte nell’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi) emendabile mediante l’annullamento senza rinvio della sentenza, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. c), limitatamente all’ordine di distruzione ed il contestuale ordine di trasmissione del le armi alla direzione di artiglieria competente".

Ne consegue che va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui, oltre a disporre la confisca dell’arma in sequestro, ne ha ordinato la distruzione. L’arma deve, d’altra parte, essere trasmessa alla competente direzione di artiglieria.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di distruzione dell’arma confiscata, statuizione che elimina, e dispone che l’arma sia trasmessa alla competente direzione di artiglieria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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