Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-03-2011, n. 255 Edilizia ed urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Giunge in decisione l’impugnazione – con richiesta di sospensiva – interposta dal signor Bo. avverso la sentenza, di estremi specificati nell’epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso, proposto in primo grado dall’odierno appellante, onde ottenere l’annullamento del provvedimento, prot. n. 3010 del 20 novembre 2008, con cui il Comune di Acireale ha negato, per violazione del divieto di cumulo, l’erogazione dei contributi pubblici previsti per il sisma dell’ottobre 2002.

2. – Si è costituita, per resistere al gravame, la Presidenza regionale.

Con ordinanza n. 750/10 del 2 settembre 2010 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.

3. – All’udienza pubblica del 15 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Il signor Bo. è proprietario di un terreno agricolo sul quale preesistevano, al momento dell’acquisto, alcuni fabbricati rurali corrispondenti alle particelle nn. 171 e 291; su detto terreno l’appellante edificò una costruzione, dapprima abusiva, poi sanata ai sensi della legge n. 724/1994 (giusta la concessione edilizia n. 640 del 10 giugno 2003).

I fabbricati rurali furono danneggiati dal sisma del 2002 e, quindi, dichiarati inagibili con ordinanza del Sindaco di Acireale n. 516 del 5 novembre 2002.

Con istanza del 7 luglio 2003 l’appellante chiese al Comune di Acireale l’autorizzazione ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria, con cambio di destinazione d’uso e riqualificazione del terreno circostante. La domanda fu accolta e, per l’effetto, fu rilasciata l’autorizzazione n. 202 del 9 agosto 2004, avente ad oggetto alcuni lavori relativi all’intera proprietà, incluso il recupero dei fabbricati dichiarati inagibili con la richiamata ordinanza sindacale n. 516/2002.

Nel frattempo, con un’ulteriore istanza del 25 luglio 2003, il signor Bo. richiese l’erogazione dei contributi regionali previsti per gli immobili "dichiarati inagibili per effetto dei danni causati dagli eventi sismici del 27/29.10.2002" (art. 1/1 Dir. Pres. Reg. 11 giugno 2003, in G.U.R.S. n. 29 del 27 giugno 2003). Sennonché, in pendenza del relativo procedimento, una delle amministratrici della "La Falconiera s.r.l.", società esercente l’attività di ristorazione e catering che conduceva in locazione gli immobili in questione, comunicò al Comune di Acireale (con nota del 17 ottobre 2008) che la Regione Siciliana, tramite l’IRFIS, aveva già concesso alla società, in data 16 dicembre 2004, un contributo in conto interessi per il ripristino e il consolidamento dell’intero compendio immobiliare.

A seguito di tale segnalazione fu adottato il provvedimento, indicato nelle premesse, di rigetto dell’istanza volta a ottenere i contributi per il sisma, in ragione della violazione del divieto di cumulo di cui all’art. 11 Dir. Pres. Regione 11.6.2003.

5. – Il signor Bo. impugnò il suddetto provvedimento avanti il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, facendo leva sulla pretesa autonomia delle pratiche di finanziamento e sulla asserita diversità tra i due ausili pubblici sotto vari profili (ossia con riferimento all’oggetto, al soggetto richiedente, alle caratteristiche del beneficio, al finalismo dello stesso, ecc.); in particolare, l’appellante ha sostenuto che:

– il contributo da egli richiesto riguardava i vecchi fabbricati rurali, laddove il finanziamento IRFIS concerneva la nuova costruzione (part. 531);

– il contributo da egli domandato era finalizzato alla riparazione dei danni sismici, quello richiesto dalla società conduttrice, era volto alla realizzazione di lavori e acquisti riguardanti l’attività di ristorazione;

– il contributo per il sisma aveva natura di finanziamento in conto capitale, mentre il mutuo IRFIS era in conto interessi.

6. – Il Tribunale etneo ha respinto l’originario ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

– l’amministrazione ha fatto applicazione dell’art. 11 Dir. Pres. Regione 11 giugno 2003, a mente del quale: "Non è consentita alle opere ammesse a finanziamento la cumulabilità con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni";

– la società La Falconiera, con la nota sunnominata, informò dettagliatamente il Comune della già avvenuta esecuzione dei lavori e chiaramente indicò fra i lavori eseguiti anche quelli di ripristino e consolidamento dei fabbricati dichiarati inagibili;

– quest’ultima circostanza emergeva anche dalla perizia giurata allegata da parte ricorrente (a pag. 5, punto B, in cui si espone che i lavori di recupero di detti fabbricati furono eseguiti nell’ambito di una serie di interventi sull’intera proprietà autorizzati con provvedimento dirigenziale n. 202 del 9 agosto 2004);

– pertanto, nei fatti, le due pratiche risultavano interferenti e il provvedimento impugnato era stato correttamente motivato con il richiamo alla concessione di un altro finanziamento relativo allo stesso immobile.

7. – Avverso la decisione del T.A.R., succintamente riferita nei suoi contenuti essenziali, è insorto in appello il signor Bo., il quale ha sostanzialmente riproposto, seppure sotto forma di critica alla sentenza impugnata, la tesi della piena autonomia dei due contributi e la conseguente inapplicabilità della regola sul divieto di cumulo.

8. – L’appello, nella sua interezza, è manifestamente infondato. Dall’esame degli atti sopra richiamati emerge in modo incontrovertibile che per il complesso immobiliare in questione, in relazione a parte del quale (cioè quella corrispondente ai due fabbricati rurali) il signor Bo. ebbe a richiedere l’erogazione del contributo per il sisma, la società La Falconiera aveva in precedenza ottenuto un finanziamento, nella forma di un mutuo concesso dall’IRFIS alle condizioni agevolate (nella specie di un contributo regionale in conto interessi) di cui all’art. 60 della L. n. 32/2000, onde effettuare lavori di ripristino e di consolidamento. Tale circostanza, del tutto incontestata, è sufficiente a integrare la violazione del divieto di cumulo di contributi che sorregge in modo idoneo il provvedimento impugnato. In considerazione dei termini chiari e assoluti in cui è stato formulato il divieto stabilito dalla norma applicata nella fattispecie, non può ascriversi alcun rilievo preclusivo alle diversità strutturali e funzionali tra i due ausili pubblici evidenziate dall’appellante.

9. – Alla stregua dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della presente sentenza.

10. – Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante alla rifusione, nei confronti della controparte costituita, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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