Cons. Stato Sez. VI, 05-07-2010, n. 4261 VIGILI DEL FUOCO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Il T.A.R. per la Puglia, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento del ricorso proposto da Anglani Maria Pia avverso il provvedimento n. 10973 del 10 settembre 2008 del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi – col quale la ricorrente, iscritta nell’elenco del personale volontario del Comando provinciale con decorrenza dal 15 novembre 2006 in forza di decreto ministeriale n. 5671/bis del 28 novembre 2006, era stata esclusa dalla frequenza del corso di formazione del personale volontario (costituente il presupposto per l’assegnazione di compiti operativi), in quanto non rientrante nei 45 posti disponibili -, annullava l’impugnato provvedimento a spese compensate fra le parti.

2. L’Amministrazione aveva adottato quale criterio di ammissione degli aspiranti al corso, censurato dalla ricorrente, quello della priorità cronologica della data di decorrenza dell’iscrizione nell’elenco del personale volontario, stabilita nel decreto ministeriale d’iscrizione.

3. Il T.A.R., rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per mancata previa impugnazione del decreto ministeriale d’iscrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, nel merito condivideva la tesi della ricorrente, secondo cui il criterio di ammissione al corso dovesse essere determinato con riguardo alla data di presentazione della domanda d’iscrizione nell’elenco, e non già alla data di decorrenza dell’iscrizione stabilita nel decreto ministeriale, in quanto diversamente l’ammissione al corso sarebbe rimasto ancorato al dato casuale della tempistica dell’azione amministrativa, ossia a "circostanze estranee alla dichiarazione di disponibilità degli aspiranti vigili del fuoco volontari" (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza).

4. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione soccombente, deducendo i seguenti motivi: a) l’erroneo rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, sollevata sotto il duplice profilo che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il decreto ministeriale d’iscrizione nell’elenco, e che l’atto impugnato (la nota n. 10973 del 10 settembre 2008) non poteva qualificarsi come atto di esclusione dalla frequenza del corso, avendo esso mera efficacia interna, mentre l’atto ad efficacia esterna, in ipotesi impugnabile, era costituito dalla graduatoria finale pubblicata l’11 settembre 2008; b) l’erronea applicazione del d.p.r. 6 febbraio 2004, n. 76, secondo cui l’unico criterio di selezione era quello basato sull’anzianità di iscrizione nell’elenco, risultante dal decreto ministeriale. Chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.

5. Si costituiva l’appellata, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

6. All’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo d’appello è infondato, mentre merita accoglimento il secondo motivo di gravame.

2. I primi giudici correttamente hanno disatteso l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in primo grado, emergendo dal tenore della nota n. 10973 del 10 settembre 2008 in modo chiaro ed univoco la determinazione dell’esclusione della ricorrente dalla frequenza al corso (la nota testualmente recita: "Sulla scorta di quanto innanzi, la predetta procedura di tipo comparativo, viste le stesse disponibilità espresse da quanti la precedono, porta a concludere, allo stato, che la S.V. non potrà partecipare al prossimo corso. Nel contempo si comunica che, ferma restando la disponibilità, nel rispetto della procedura in questione, alla S.V. è garantito il diritto a partecipare a un prossimo corso."), sicché a ragione alla citata nota è stata attribuita valenza di provvedimento di esclusione immediatamente lesivo della situazione soggettiva della ricorrente e dunque fondante l’interesse al ricorso.

3. Nel merito, si osserva che non può condividersi la tesi accolta nella gravata sentenza, secondo cui quale criterio di ammissione al corso di formazione – la cui frequenza, a norma dell’art. 9, comma 1, d.p.r. 6 febbraio 2004, n. 76, costituisce condizione indefettibile per l’impiego "nel servizio di istituto" – dovesse essere assunto quello cronologico dell’ordine di presentazione delle domande all’iscrizione nell’elenco del personale volontario dei vigili del fuoco, in quanto:

– dall’art. 6 d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139, secondo il quale il personale volontario è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, in combinazione con la disciplina regolamentare dettata dal d.p.r. 6 febbraio 2004, n. 76 – espressamente fatta salva dall’art. 8, comma 2, d. lgs. n. 139/2006 fino all’emanazione di un nuovo regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, l. 23 agosto 1988, n. 400 -, si evince la natura costitutiva ex nunc dell’iscrizione del personale volontario in tali elenchi, fondante lo status di vigile del fuoco volontario senza retroagire alla data di presentazione della domanda d’iscrizione;

– a norma dell’art. 18, comma 1, d.p.r. n. 76/2004 il personale volontario è richiamato in servizio, nelle ipotesi legislativamente predeterminate, "sulla base dei criteri dell’anzianità d’iscrizione nell’elenco";

– in assenza di espressa determinazione legislativa o regolamentare del criterio di priorità per l’ammissione ai corsi di formazione, un’interpretazione sistematica impone l’adozione dello stesso criterio previsto per il richiamo temporaneo in servizio, ossia il criterio dell’anzianità d’iscrizione nell’elenco, scaturendo solo dall’iscrizione nell’elenco l’acquisto dello status di vigile del fuoco volontario, con la decorrenza stabilita nel decreto ministeriale che, in esito all’accertamento dei requisiti di accesso, dispone l’iscrizione nell’elenco;

– l’adozione, ai fini dell’ammissione al corso di formazione, del criterio della data di presentazione della domanda d’iscrizione nell’elenco, oltre ad ancorare il reclutamento degli ammessi ad un momento in cui gli stessi non hanno ancora acquisito lo status di vigili, appare criterio irragionevole e non trasparente, collegato al dato del tutto casuale del momento di determinazione unilaterale del singolo richiedente l’iscrizione, che può dipendere da fattori, quale ad esempio gli elementi d’informazione in possesso dei singoli richiedenti, denotanti situazioni di diseguaglianza tra i richiedenti medesimi (ad es. asimmetrie informative riconducibili all’esistenza, o meno, di rapporti di conoscenza con personale già in servizio presso il Comando provinciale).

Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio, che il criterio assunto dall’Amministrazione appellante al corso di formazione, ossia quello dell’anzianità dell’iscrizione con riguardo alla data di decorrenza stabilita nel decreto ministeriale d’iscrizione, debba ritenersi pienamente legittimo, in quanto rispondente alle garanzie di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, che invece verrebbero lese proprio dal diverso criterio della priorità della domanda d’iscrizione ritenuto applicabile dai primi giudici (con la precisazione che, se gli aspiranti si ritenessero lesi da un’eventuale erronea determinazione della data di decorrenza dell’iscrizione nel decreto ministeriale, sarebbero onerati d’impugnare tale ultima statuizione provvedimentale).

4. In accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione e in riforma della gravata sentenza, s’impone dunque il rigetto del ricorso proposto dall’odierna appellata in primo grado.

Considerata la natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,definitivamente pronunziando, accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente FF

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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