Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento N. 78/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 130 del 2008 proposto da PEDRINI Luigino, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Devigili ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento, Via Oss Mazzurana n. 72, come da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

il Comune di Dro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Trento, via Paradisi n. 15/5;

e nei confronti

della Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, e del Commissario ad acta del Comune di Dro, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

in parte qua, della Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 421 del 22 febbraio 2008 recante il titolo: “L.P. 05 settembre 1991 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni – Comune di Dro : “Variante al Piano Regolatore Generale – approvazione modifiche”, pubblicata nel supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 10/I-II- del 4 marzo 2008”;

nonché degli atti connessi e presupposti, con particolare riferimento alla Deliberazione della Commissione Urbanistica Provinciale della Provincia di Trento sub. N. 1/2006 del 19.1.2006, al parere n. 716 V.P.C. del 6.11.2007 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T., alla “Richiesta di modifiche puntuali” – Variante C – di cui alle note integrative – Relazione Illustrativa dicembre 2007/gennaio 2008 a firma del Commissario ad acta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il consigliere Alessandra Farina – i difensori delle parti costituite come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Espone il ricorrente di essere divenuto proprietario di un compendio immobiliare sito in Comune di Dro, contraddistinto dalle particelle nn. 120, 620/1 e 619.

Con specifico riguardo alla particella n. 120, in sede di adozione definitiva della Variante Generale al P.R.G., intervenuta con delibera commissariale n. 1 del 26.9.2007, ai sensi degli artt. 41 e 42 della L.P. n. 22/1991, questa veniva inserita, con altre particelle fondiarie, in area denominata “di completamento A”. Tale destinazione, disciplinata dall’art. 42 delle disposizioni di attuazione, consentiva una certa edificabilità, pur se entro i limiti di altezza e densità edilizia ivi stabiliti.

A seguito della trasmissione all’Amministrazione provinciale degli atti relativi alla definitiva adozione della variante, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio formulava in data 6.11.2007 la valutazione tecnica n. 716 V.P.C., ai sensi dell’art. 41, comma 1, della L.P. n. 22/91.

In tale occasione veniva sollecitato al Comune un chiarimento in ordine alle osservazioni presentate in termini, con riguardo alle decisioni positive e negative assunte, e veniva richiesta la produzione di una documentazione di raffronto, con allegati i dati cartografici.

In risposta a tale richiesta il Commissario ad acta redigeva delle “Note integrative alla Relazione Illustrativa” ed introduceva una “Richiesta di modifiche puntuali”, per effetto della quale veniva inserita, sebbene fosse ormai intervenuta l’adozione definitiva, una variante cd. “C”. In virtù di quest’ultima, veniva apportata una modifica alla destinazione urbanistica dell’area di proprietà del ricorrente, che da residenziale di completamento “A” assumeva la destinazione a “verde privato”, ritenuta dallo stesso Commissario “maggiormente aderente al contesto urbano (segnalazioni dei proprietari)”.

Contro le determinazioni assunte successivamente alla delibera commissariale n. 1 del 26.9.2007, di adozione definitiva della variante, l’odierno istante con il ricorso in esame ha dedotto le seguenti doglianze:

* Carenza di potere. Violazione ed erronea applicazione ed interpretazione di legge, nonché difetto di procedimento (artt. 40, 41, 42 e 42 bis della L.P. n. 22/91 e succ. mod. int.);
* Eccesso di potere per erronea, contraddittoria, comunque difettosa ed insufficiente motivazione.

Secondo la legge provinciale n. 22/1991 le competenze del Comune si esauriscono una volta assunta la deliberazione di adozione definitiva della variante.

Da tale momento la procedura passa nell’ambito delle competenze della Provincia ed è rimessa alle valutazioni degli organi tecnici e consultivi della stessa.

A sua volta la Provincia può intervenire sulla delibera di adozione attraverso modifiche apportate d’ufficio, sempre nell’ambito delle ipotesi in cui ciò è consentito in base alla normativa provinciale.

Detta eventualità non si è verificata nel caso di specie ove, in assenza di specifici rilevi provinciali ed in assenza dei presupposti per l’introduzione di modifiche d’ufficio, il Commissario ad acta ha illegittimamente apportato ulteriori varianti alla delibera di adozione.

Né può giustificare il provvedimento impugnato, per quanto riguarda l’interesse di parte ricorrente, quanto dedotto dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nel parere n. 716, in quanto in tale occasione l’organo consultivo ha solo rilevato l’insufficienza dell’articolazione e della documentazione relative alle osservazioni prodotte in termini, ritenendo necessaria una documentazione di raffronto.

Tale parere non poteva, quindi, giustificare una nuova valutazione da parte del Commissario, successiva alla intervenuta adozione definitiva della variante.

Né, infine, il richiamo alle osservazioni presentate sul punto dalla proprietà appare corretto, non avendo il ricorrente, attuale proprietario, presentato alcuna osservazione, mentre quelle provenienti dai precedenti proprietari erano tardive o, comunque, di segno opposto alle conclusioni cui è giunto il Commissario ad acta nelle note integrative alla relazione illustrativa dicembre 2007- gennaio 2008.

Il Comune di Dro si è costituito in giudizio, controdeducendo alle doglianze esposte in ricorso, evidenziando la legittimità della variante apportata, relativamente all’area di proprietà del ricorrente, giustificata da una diversa e successiva valutazione della rispondenza della vocazione inizialmente riconosciuta, espressione di una legittima collaborazione intercorsa fra organi comunali e provinciali.

La difesa comunale ha quindi concluso chiedendo la reiezione del ricorso.

La Provincia di Trento non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

Come riassunto nell’esposizione in fatto, l’area di proprietà dell’odierno ricorrente, identificata come particella n. 120, risultava originariamente compresa, secondo le previsioni del piano regolatore comunale approvato nel 2002, nell’ambito delle zone destinate a verde privato.

Con delibera commissariale n. 1 del 24.3.2005 è stata introdotta una variante generale che ha previsto una modifica della destinazione urbanistica dell’area de qua, includendola nell’ambito delle zone agricole secondarie.

Come ricordato dalla difesa comunale nella propria memoria di costituzione, al riguardo veniva presentata in data 6.5.2005 un’osservazione dai precedenti proprietari, nella quale veniva richiesto che all’area venisse impressa una destinazione di tipo residenziale.

Trasmessi gli atti alla CUP, ottenuto il relativo parere, il Commissario assumeva la deliberazione n. 1 del 26.9.2007, con la quale provvedeva alla definitiva adozione della variante, accogliendo contestualmente la richiesta di modifica del compendio di cui si discute, assegnando ad esso la destinazione residenziale (zona di completamento).

Intervenivano quindi le osservazioni da parte del Servizio Urbanistica della Provincia, espresse con parere n. 716 del 6.11.2007, con le quali l’organo consultivo svolgeva alcune considerazioni, in particolare riferite ad alcuni profili attinenti alla valutazione delle osservazioni prodotte in termini, la quale ad avviso del Servizio risultava “…insufficiente nella sua articolazione e documentazione, sia con riferimento alle decisioni positive quanto a quelle negative e con riguardo per queste ultime alle motivazioni non sempre significative e precise.”.

Da cui la necessità di “…una documentazione di raffronto che individui in via preliminare i contenuti delle osservazioni, la tavola di riferimento ed il raffronto cartografico nonché per quelle accolte, la coerenza con gli indirizzi caratterizzanti la variante adottata”.

A tale nota facevano quindi seguito le note integrative dicembre 2007 – gennaio 2008 alla relazione illustrativa alla variante 2004, con la quale il Commissario ad acta, in risposta alla nota del Servizio Provinciale, chiariva i profili evidenziati con una serie di valutazioni puntuali.

In tale contesto il Commissario riteneva di provvedere ad introdurre una serie di rettifiche, determinate dalla rilevazione di errori o di interpretazioni non corrette e, per quanto interessa il caso in esame, introduceva la “Var. C : rettifica della destinazione d’uso da residenziale di completamento A a verde privato, maggiormente aderente al contesto urbano (segnalazione dei proprietari)”.

La variante, così come modificata per quanto riguarda l’area del ricorrente, veniva quindi approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 412/2008, la quale è stata impugnata con il gravame in oggetto.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento.

Le censure esposte dalla difesa istante denunciano la violazione delle disposizioni contenute nella L.P. n. 22/1991 disciplinanti il procedimento di adozione/approvazione del piano regolatore o sue varianti, in quanto il potere esercitato dal Commissario si è risolto nell’ulteriore modifica delle previsioni contenute nella delibera di adozione definitiva. Esso, perciò, risulta essere stato esercitato in palese violazione delle disposizioni contenute negli artt. 40, 41 e 42 della legge provinciale.

Invero, la normativa richiamata prevede che il Comune, dopo la prima adozione, assuma la delibera di adozione definitiva della variante, una volta acquisito il parere della CUP ed una volta esaminate le osservazioni prevenute in termini, con eventuale modifica – in caso di loro accoglimento – delle determinazioni in precedenza assunte.

A quel punto il piano, così come definitivamente adottato, passa all’esame della Giunta Provinciale, per la relativa approvazione, supportata dal parere tecnico reso dal Servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

Orbene, in tale fase, sia sulla base del parere espresso dalla CUP che dal Servizio Urbanistica, la Provincia può intervenire apportando modifiche d’ufficio, le quali tuttavia non debbono comportare sostanziali innovazioni. Le modifiche d’ufficio, quindi, non debbono assumere carattere rilevante rispetto all’impostazione ed agli obiettivi del piano, ovvero possono essere giustificate dalla necessità di assicurare il rispetto delle prescrizioni del piano urbanistico provinciale, dei superiori interessi sottesi alla tutela del paesaggio e dei complessi storici, nonché degli altri obiettivi elencati al comma 2 dell’art. 41 della L.P. 22/1991.

Ne deriva che, al di fuori delle ipotesi richiamate, in cui la delibera di adozione definitiva viene incisa dalle modifiche apportate, nei limiti sopra specificati, direttamente dalla Provincia, il Consiglio Comunale (o, nel caso in esame, il Commissario ad acta) esaurisce il potere esercitabile dal Comune in funzione dell’organizzazione urbanistica del proprio territorio, dopo che abbia deliberato l’adozione definitiva.

Escluso che nella fattispecie de qua la Provincia abbia inteso operare le integrazioni di cui al secondo comma dell’art. 41, testé richiamato, gli atti del procedimento culminato nella delibera di approvazione della variante sono stati caratterizzati dalle sole precisazioni richieste per effetto del parere reso dal Servizio Urbanistica. Tali precisazioni, come si legge testualmente nel suddetto parere n. 716, sono state determinate dall’esigenza di meglio articolare e documentare il capitolo relativo alla valutazione delle osservazioni prodotte tempestivamente, con la specificazione delle motivazioni assunte al riguardo, sia in termini positivi che negativi, e con il relativo supporto cartografico.

Entro questi limiti è stato quindi richiesto l’intervento di chiarimento e specificazione da parte del Commissario ad acta, il quale, quindi – si ribadisce – entro tali limiti, avrebbe dovuto apportare le necessarie correzioni e specificazioni.

Orbene, come correttamente rilevato dalla difesa istante, l’ambito di proprietà del ricorrente non risultava interessato dalle osservazioni e dai chiarimenti richiesti dal Servizio Urbanistica della Provincia, così come si rileva dalla lettura del parere n. 716.

Ciò non ostante, il Commissario ha ritenuto di utilizzare la nota integrativa alla relazione illustrativa, in risposta alle richieste dell’organo consultivo provinciale, per operare una nuova valutazione della scelta urbanistica precedentemente operata, ritenuta più coerente con la situazione dei luoghi e soprattutto con le richieste avanzate dalla proprietà (evidentemente, quella precedente).

Ne è scaturita l’introduzione della “Variante C”, per effetto della quale l’area del ricorrente è stata diversamente qualificata come verde privato, perdendo la precedente destinazione residenziale di completamento.

Tale determinazione assunta dal Commissario ad acta, successivamente avallata in sede di approvazione dalla Giunta Provinciale, è tuttavia illegittima proprio in quanto il Comune aveva ormai definitivamente esaurito il potere di adozione dello strumento urbanistico, potere esauritosi per quanto riguarda le competenze comunali con la delibera di adozione definitiva n. 1/2007.

Tale conclusione, che evidenzia l’illegittimità della variante così introdotta, non può essere superata con riferimento ai rapporti di collaborazione che possono intercorrere tra Comune e Provincia nell’ambito del procedimento di adozione/approvazione della variante.

Nulla quaestio in merito a tale possibilità, che infatti è stata esercitata anche nel caso di specie, ove il Commissario è stato sollecitato ad intervenire con i necessari aggiustamenti e chiarimenti, nonché correzioni, per effetto di quanto rilevato dal Servizio Urbanistica con il più volte richiamato parere n. 716.

Ciò che, invece, rende illegittima, in parte qua, la variante impugnata, è l’avvenuta introduzione di nuove e difformi scelte urbanistiche da parte del Comune dopo che era intervenuta la delibera di adozione definitiva della stessa, atto che come tale, per espressa previsione di legge, conclude ed esaurisce i poteri comunali.

La rilevata illegittimità degli atti impugnati discende proprio dalla constatazione che l’intervento operato dal Commissario, con l’introduzione della Variante C, reca una nuova previsione urbanistica, difforme da quella precedentemente deliberata, nonostante tale potere si fosse definitivamente esplicato ed esaurito con l’adozione della delibera n. 1/2007.

Con la nota integrativa contestata, in risposta alla richieste avanzate dall’organo consultivo provinciale, il Commissario ha quindi travalicato i limiti del potere attribuitogli dalla legge provinciale, intervenendo sulla variante già adottata in via definitiva con un’ulteriore modifica della destinazione urbanistica delle aree coinvolte.

Né, infine, l’operato del Commissario può essere giustificato con riguardo al riferimento alle osservazioni presentate dai proprietari dell’area.

Invero, escluso che tale riferimento riguardasse l’attuale proprietario, si tratterebbe in ogni caso o di osservazioni palesemente tardive (come tali, comunque, da trascurare anche secondo il parere del Servizio Urbanistico della Provincia) ovvero espresse in termini del tutto opposti (quali sono state quelle presentate nel maggio del 2005, che avevano richiesto che al compendio fosse impressa una destinazione di tipo residenziale).

In conclusione, attese le considerazioni sin qui svolte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua (cioè, limitatamente alla destinazione impressa all’area di proprietà del ricorrente), degli atti impugnati, tutti assunti successivamente alla delibera commissariale n. 1/2007, in modo particolare della delibera provinciale n. 412/2008 di approvazione della variante al P.R.G. del Comune intimato.

Le spese di giudizio sono liquidate, in ragione della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P. Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 130 del 2008, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua gli atti impugnati.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a favore della parte ricorrente nella somma complessiva di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); compensa le spese con la Provincia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009 , con l’intervento dei Magistrati:

dott. Lorenzo Stevanato – Presidente f.f.

dott.ssa Alessandra Farina – Consigliere, rel.

dott.ssa Alma Chiettini – Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 12 marzo 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 78/2009 Reg. Sent.

N.130/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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