Cons. Stato Sez. VI, 05-07-2010, n. 4245 ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Vista la decisione interlocutoria n. 1757 del 2010, che qui integralmente si richiama, con la quale si chiedevano chiarimenti alle parti in ordine alla qualifica ricoperta dall’appellante, dr. F., anteriormente al suo ingresso nel ruolo dei ricercatori universitari, se di tecnico laureato o di funzionario tecnico, ai fini dell’eventuale riconoscimento del servizio preruolo nell’attuale posizione di ricercatore universitario confermato;

Considerato che l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa, attuale appellata, ha depositato il certificato di servizio n. 428 del 21.4.1999 rilasciato dall’Ufficio personale dell’Università degli studi di Napoli Federico II, attestante la pregressa qualifica del dipendente quale "funzionario tecnico dall’ 1.9.1989 ai fini giuridici e dal 14.9.1989 ai fini economici a tutt’oggi";

che, in esecuzione del predetto incombente istruttorio, anche il dr. F. ha depositato un certificato di servizio rilasciatogli dalla Ripartizione personale contrattualizzato, trattamento pensionistico e affari speciali della Università degli studi di Napoli Federico II n. 96 del 9.4.2010, dal quale risulta che il dipendente ha prestato servizio dal 1989 in qualità di tecnico laureato, vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, VII livello retributivo, immesso dalla medesima data nell’VIII qualifica funzionale, profilo funzionale di funzionario tecnico, ai sensi della legge n. 312 del 1980, dell’art. 1 del d. interministeriale 10.12.1980 e del d.p.c.m. 24.9.1981, fino al 16.5.1999; e che da quella data è cessato dalla posizione di funzionario tecnico per aver assunto servizio in qualità di ricercatore universitario presso l’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli;

che, preso atto della documentazione depositata, ad avviso del Collegio è necessario chiarire ulteriori elementi di fatto, che evidentemente la precedente decisione interlocutoria non aveva reso espliciti e che si ravvisano invece come essenziali per la soluzione della controversia alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2008, più volte invocata;

che pertanto deve essere accertato se l’appellante, nella pregressa qualifica di funzionario tecnico, abbia prestato servizio quale "tecnico laureato con almeno tre anni di attività di ricerca" (cfr. Corte costituzionale n. 191 del 2008), perché è solo in caso di risposta affermativa che è possibile estendere alla sua posizione il disposto della pronuncia di incostituzionalità prima ricordata, la quale – ai fini del riconoscimento del servizio pregresso dei ricercatori universitari – espressamente ha fatto riferimento sia al requisito soggettivo (tecnico laureato) sia al requisito oggettivo (attività di almeno "tre anni di ricerca") e ciò per corrispondere a quella tendenziale omogeneità di funzioni e compiti per "saldare", agli specifici fini, il servizio pregresso a quello in atto (Cons. di Stato, VI, nn. 3138 e 3139 del 2009), non sembrando invece sufficiente l’asserita "sostanziale equiparazione tra i profili funzionali, pure in passato distinti, di funzionario tecnico e di tecnico laureato", equiparazione che sarebbe da attribuire al d.p.c.m. 24.9.1981 (cfr. pag. 3 della memoria conclusionale dell’appellante depositata il 5.5.2010 in vista dell’udienza del 25 maggio successivo);

che al nuovo incombente è tenuta l’Università degli studi di Napoli Federico II alla quale l’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa (ovvero l’appellante) dovrà richiedere idoneo certificato, da depositare agli atti del presente giudizio entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione non definitiva, ovvero dalla sua notifica a cura di parte se antecedente.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, non definitivamente pronunciando e riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, richiede il suindicato incombente istruttorio nelle forme e nei tempi di cui in motivazione e rinvia l’ulteriore esame della controversia all’ udienza del 22 ottobre 2010.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Marcella Colombati, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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