T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 25-03-2011, n. 2681

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Frosinone con il quale si dispone il diniego di conversione del suo permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nel caso di specie il Questore di Frosinone ha respinto l’istanza richiamando la normativa in materia di minori non accompagnati, di cui al comma 1 e 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata.

Sulla questione relativa alla conversione del permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione al momento del raggiungimento della maggiore età, la giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 18/8/2010 n. 5883) formatasi sulla base del testo dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98 prima della modifica apportata con la L. 15/7/09 n. 94 aveva sostenuto che:

a) alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 1998, l’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età può essere rilasciato non soltanto quando l’interessato è stato sottoposto ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, ma anche a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti c.c. (Sez. VI: 24 aprile 2009, n. 2425; 23 marzo 2009, n. 1710);

b) tale conclusione non è smentita dall’introduzione nell’art. 32 del comma 1 bis (ed 1ter) ai sensi della legge n. 189 del 2002, riferendosi il comma 1 e il comma 1bis a due fattispecie distinte: il primo, a quella dei minori sottoposti ad affidamento o a tutela, il secondo, a quella dei "minori stranieri non accompagnati", che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell’ammissione al "progetto di integrazione sociale e civile", dovendosi da ciò trarre la conclusione che i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi (Sez. VI, 13 aprile 2005, n. 1681);

c) il minore sottoposto a tutela dispone del requisito per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 286/98 se non vi ostano i requisiti di cui agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 286/98.

Ne consegue che – facendo applicazione dei suddetti principi – affermati dalla giurisprudenza con riferimento al testo dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 anteriore alla modifica normativa intervenuta con la L. 15 luglio 2009 n. 94 – il ricorrente disporrebbe dei requisiti per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno, in quanto minore sottoposto a tutela con provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Roma del 26/1/09.

La sua posizione sarebbe quindi disciplinata dal primo comma dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 in quanto egli non rientrerebbe nel novero dei cosiddetti "minori stranieri non accompagnati".

Con la L. 15 luglio 2009 n. 94, pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2009 n. 170, il Legislatore ha modificato il testo dell’art. 32 commi 1 e 1 bis prevedendo anche per i minori affidati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 184/83, ovvero sottoposti a tutela, la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età alla condizione della previa ammissione – per un periodo non inferiore a due anni – in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato

e dunque estendendo anche alla suddetta categoria il medesimo regime prima esistente per i "minori stranieri non accompagnati".

La Questura di Frosinone ha applicato al caso di specie il testo novellato dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98.

Pertanto, atteso che il ricorrente – nato il 1/4/92 – è entrato in Italia in data 11/10/08, ha ottenuto il provvedimento di tutela in data 26/1/09 ed il permesso di soggiorno per minore età con scadenza 31/3/10, ha dichiarato che non dispone dei requisiti per ottenere la conversione del permesso di soggiorno non essendo stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale gestito da un ente pubblico o privato, ed ha quindi respinto la sua istanza.

Lamenta il ricorrente l’illegittimità del provvedimento per erronea applicazione dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98.

La censura è fondata.

Il Consiglio di Stato, con riferimento alla prima modifica apportata con la L. 189/02 all’art. 32 del D.Lgs. 286/98, che aveva previsto per i minori non accompagnati la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro solo a condizione dell’ammissione al percorso di integrazione sociale e civile di due anni, aveva rilevato che "Detti requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente alla entrata in vigore dei menzionati commi, non abbia avuto a disposizione – a partire da tale momento – il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un’applicazione retroattiva" (cfr. Cons. Stato Sez. VI 27 giugno 2007 n. 3690).

Lo stesso Consiglio di Stato, con la successiva decisione della Sesta Sezione n. 2951/09 ha ribadito "l’impossibilità di applicare la norma a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni" in quanto altrimenti la norma avrebbe efficacia retroattiva in quanto imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Con riferimento alla novella introdotta con la L. n. 94/09, lo stesso Consiglio di Stato in sede cautelare, con ordinanza n. 4232/10, ha ribadito quanto già dichiarato con riferimento alla modifica apportata con la L. 189/02: i nuovi requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non abbia avuto a disposizione – a partire da tale momento – il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un’applicazione retroattiva.

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione della sua istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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