Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 13821 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 31 ottobre 2006 ha determinato l’indennità dovuta dal comune di Sant’Ilario d’Enza a M.R. per l’espropriazione di un terreno di sua proprietà ubicato nel territorio comunale in zona G3 destinata a verde pubblico in complessivi Euro 250.152,82 ,considerandolo edificabile e tenendo conto del valore dell’opera realizzanda, nonchè della percentuale del 20% di norma ricavabile da quello dell’edificato. Ha determinato altresì in Euro 2.072 l’indennità per l’occupazione temporanea dell’immobile autorizzata con decreto sindacale del 5 luglio 2000.

Per la cassazione della sentenza il comune di Sant’Ilario ha proposto ricorso per 4 motivi; cui resiste con controricorso R. M..
Motivi della decisione

Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso è corredato dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità,nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del citato comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria;

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la cd. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (art. 65 del Testo unico sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto;

Poichè, pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno dei motivi del ricorso (cfr.

Cass. Sez. un. 7258 e 14682/ 2007), l’impugnazione, come eccepito dal M., va dichiarata inammissibile.

Le ragioni meramente processuali che non hanno consentito l’esame del ricorso inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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