Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 30-03-2011, n. 13307 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ferrara ha accolto, con Ordinanza 26.3.2010, l’eccezione di nullità proposta dalla difesa di P.T., imputato di lesioni volontarie personali, consistita nel dichiarare nulla la notificazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. effettuata nei confronti del predetto all’estero, ai sensi dell’art. 169 c.p.p., ma carente dell’invito ad eleggere domicilio in Italia.

Il Tribunale restituiva gli atti al PM. Del che il PM. si duole censurando di abnormità la decisione, poichè foriera di stasi indebita e regressione del procedimento, risultando sicura la conoscenza della procedura penale, poichè l’avviso era stato ricevuto dalle mani dell’imputato. Sarebbe stato sufficiente rinnovare la notificazione munita dell’invito all’elezione del domicilio, a suo tempo mancante.
Motivi della decisione

Come già affermato da Cass. Sez. Un. 26 marzo 2009, Toni, CED Cass. 243390, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata (anche se erroneamente) l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p. – dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al p.m..

Infatti come è detto nel corso della motivazione della sentenza, l’abnormità integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento.

In tal senso, se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche nell’ipotesi in cui i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato.

Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme.

La categoria di atto abnorme va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;

negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

Nel caso in esame l’atto non esorbitava dalla potestà giurisdizionale, e la situazione risulta emendabile con un nuovo atto di impulso del pubblico ministero.

Esclusa, quindi, la connotazione abnorme, l’impugnazione si palesa inammissibile perchè sperimentata in caso non consentito dalla tassativa previsione normativa.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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