Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 30-03-2011, n. 13304 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avv. Orazio Tedesco ha proposto ricorso avverso il provvedimento, ritenuto illegittimo ed abnorme, emesso dal Giudice di Pace di Eboli in data 22-4-2010, con il quale, nel procedimento a carico di G. M.R., veniva respinta l’eccezione di inammissibilità, proposta dallo stesso difensore, della lista testi depositata dal patrono di parte civile, in quanto effettuata prima della costituzione di parte civile.

Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 586 c.p.p., applicabile anche al procedimento dinanzi al giudice di pace in virtù del richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2.

Il ricorso è in effetti inammissibile avendo ad oggetto un provvedimento che è insuscettibile di autonoma doglianza immediata ed incidentale ai sensi dell’art. 586 c.p.p., norma applicabile, come esattamente rilevato dal PG, anche al giudizio dinanzi al giudice di pace per effetto del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2.

L’inammissibilità va quindi dichiarata e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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