T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 05-07-2010, n. 22616 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Che il ricorrente impugna il diniego opposto dal Comune alla propria domanda di condono, deducendo le seguenti censure:

1) eccesso di potere per contraddittorietà ed incongruità dei termini procedimentali, in quanto il Comune avrebbe contraddittoriamente variato il proprio precedente silenzioassenso, eccependo la tardività della domanda di condono, pur motivata dalla residenza in Francia dell’instante, e pur essendo già stati corrisposti gli importi dovuti;

2) violazione della legge n. 241/1990, dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 35 della legge n. 47/1985, avendo il Comune omesso per ben nove anni di verificare la tempestività della domanda di condono ed essendo ormai decorsi i due anni per la formazione del silenzioassenso;

3) eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità ed irrazionalità, a fronte della tenuità della violazione edilizia in esame, consistente nel mero cambio di destinazione d’uso dell’immobile da rimessa ad esercizio commerciale;

Che il Comune argomenta la legittimità del proprio operato e l’infondatezza delle predette censure;

Che questo Tribunale non ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente;

Che, dalla documentazione acquisita in atti, la domanda di condono risulta essere stata presentata, priva della necessaria documentazione, oltre il termine perentorio di legge, non derogabile in ragione del carattere speciale ed eccezionale della norma, adottata dal legislatore pro tempore in deroga dei fondamentali principi di legalità, imparzialità e buon andamento;

Che la residenza all’estero, in particolare, non è normativamente prevista quale causa di deroga del termine ultimo, fermo restando che tale circostanza non è stata né allegata né comprovata all’atto della presentazione della domanda;

Che l’incompletezza della domanda non ha inoltre consentito il prodursi di alcun effetto di silenzioassenso, discendendone non solo la legittimità, ma anzi la doverosità, dell’impugnato e pur tardivo diniego;

Che le censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte con i primi due motivi di ricorso non risultano quindi fondate, e che non decisiva è altresì la terza censura, considerato che l’affermata -ma non dimostratatenuità dell’abuso non ne cancella il carattere antigiuridico, e non può quindi essere assunta ad indice di disparità di trattamento qualora il mancato rispetto della predetta disciplina speciale abbia comportato il rigetto della domanda di condono, facendo rivivere l’ordinaria e generale disciplina repressiva degli abusi edilizi;

Che il ricorso deve quindi essere respinto, e che sussistono tuttavia motivate ragioni, in relazione alle questioni dedotte, per compensare fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dell’11 e 25 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Francesco Arzillo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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