Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 30-03-2011, n. 13302 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto lamenta che il GIP, al termine dell’udienza preliminare, constatata l’assenza dei difensori di alcuni imputati, a cagione di un guasto ai sistemi di accesso all’aula, abbia revocato – sull’opposizione del PM. – il proprio provvedimento e abbia proceduto nuovamente allo svolgimento dell’udienza. Il ricorrente ritiene trattarsi di atto abnorme in quanto foriero di indebita regressione processuale ed assunto al di fuori dalle regole processuali.
Motivi della decisione

Non è abnorme il provvedimento con il quale il GUP, rilevata una causa di nullità del decreto che dispone il giudizio per il quale non è ancora fissata la data di comparizione delle parti, proceda alla rinnovazione dell’udienza preliminare già tenutasi, ciò in quanto la competenza del GUP permane sino alla formazione del fascicolo per il dibattimento e la relativa trasmissione al giudice competente, ed il provvedimento in questione è inteso a garantire l’esercizio del diritto di difesa rinnovando gli atti affetti da nullità (cfr. Cass., Sez. 5, 29.3.2000, Cadelo, CED Cass. 216113).

Il giudice, quindi, opere sulla scorta di poteri che ancora poteva legittimamente esercitare.

Escludendosi l’eccepita abnormità, il provvedimento è inoppugnabile. Il ricorso risulta, pertanto, inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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