T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 471 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. Con l’atto introduttivo del giudizio (depositato il 17 gennaio 2011) e successivi motivi aggiunti (depositati il 20 gennaio 2011), l’ASP ricorrente, previa deliberazione degli organi protempore in carica, chiedeva l’annullamento e la sospensione degli atti rispettivamente indicati in epigrafe:

– sub a), di nomina comunale e regionale dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione;

– sub b), del verbale di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2011.

II. In esito all’istanza di misure cautelari monocratiche, contestualmente proposta, veniva adottato il Decreto presidenziale 21 gennaio 2011, n. 60, di reiezione della medesima istanza nell’espressa considerazione che:

" i) l’insediamento in data 17.1.2011 del nuovo Cda – contestato con i motivi aggiunti contenenti la presente istanza di misure cautelari monocratiche – si fonda, come espone la stessa parte ricorrente nel secondo motivo aggiunto, sul presupposto della legittimità delle nomine regionali e comunali dei componenti del Cda stesso, impugnate con il ricorso introduttivo, a sua volta corredato di domanda cautelare ordinaria;

ii) la maggioranza delle nomine di cui si tratta (e cioè le tre nomine effettuate dal Sindaco, sulle 5 totali) risulta piuttosto risalente nel tempo (al 19 ottobre 2011), per cui la richiesta di emissione, di un decreto cautelare presidenziale di sospensione sia delle nomine, sia del verbale di insediamento, sia dell’"adempimento della consegna delle chiavi" risulta sprovvista del necessario requisito ex lege dell’estrema gravità e urgenza, essendo i provvedimenti iniziali dell’intera sequenza procedimentale (che è oggetto della domanda di cautela interinale) stati non solo adottati, ma anche resi noti dalla stampa locale ben tre mesi orsono (20 ottobre 2010: cfr. doc. 33 del ricorso introduttivo);

iii) conseguentemente, l’istanza qui all’esame va respinta, con rimessione delle parti alla prima camera di Consiglio utile (10 febbraio 2011) per la trattazione, da parte del Collegio, delle ordinarie domande cautelari proposte tanto con il ricorso introduttivo (depositato il 17 gennaio 2011, con notifiche a mezzo posta perfezionatesi il 18 gennaio 2011), quanto dei motivi aggiunti notificati (via fax) e depositati il successivo 20 gennaio 2011;".

III. Dopodiché si costituivano in giudizio, producendo rispettiva memoria difensiva e documentazione, tanto il Comune di Isola Dovarese, quanto la Regione Lombardia.

IV. In data 9 febbraio 2011, l’ASP ricorrente depositava nuovo atto di motivi aggiunti, con cui si chiedeva l’annullamento e la sospensione (previa adozione di misure cautelari monocratiche):

– della deliberazione ASP 26 gennaio 2011, n. 6 di revoca della deliberazione n. 1/2011 e della procura ad litem conferita agli avv. ti Corà e Paratico;

– nonché dei successivi atti ASP di rinuncia al ricorso.

V. La suddetta nuova istanza di misure cautelari provvisorie veniva respinta con decreto presidenziale n. 133 in pari data (9 febbraio 2011), recante la motivazione che di seguito espressamente si riporta:

"a) già nel precedente decreto monocratico 21 gennaio 2011, n. 60 si evidenziava il consistente lasso di tempo (tre mesi) trascorso dall’adozione e pubblicizzazione dei provvedimenti sindacali di nomina di tre componenti (su cinque) del CdA dell’ASP;

b) nella sua memoria 7 febbraio 2011, il Comune di Isola Dovarese ha ora eccepito la tardività dell’impugnazione dei suddetti decreti sindacali, con conseguente non decadenza dell’organo deliberativo dell’ASP, per intervenuta intangibilità della nomina della maggioranza dei suoi componenti;

c) tale eccezione – la cui compiuta valutazione resta demandata al complessivo esame cautelare che il Collegio effettuerà nella Camera di Consiglio già fissata per domani 10 febbraio 2010 – vale, comunque, sin d’ora a depotenziare obiettivamente anche la presente domanda di emissione di misure cautelari monocratiche di sospensione dei successivi provvedimenti in epigrafe (con cui il nuovo CdA ha revocato la procura ad litem conferita agli attuali difensori e formalizzato dichiarazione di rinuncia agli atti);

d) invero, risulta, allo stato, dubbia la sussistenza di un valido mandato e di un interesse dell’Ente alla proposizione di detta domanda;

Ritenuto, altresì, di fare espressa avvertenza che – pur dovendo la Camera di Consiglio per la trattazione collegiale del presente incidente cautelare essere formalmente fissata, nel rispetto dei termini di legge a difesa, per il 16 marzo 2011 – la peculiarità della presente fattispecie nonché il già dispiegato contraddittorio delle parti costituite anche sui presenti motivi aggiunti fanno sì che, in caso di rinuncia ai termini a difesa da parte di queste ultime, sia possibile e processualmente opportuno che alla già fissata Camera di Consiglio di domani 10 febbraio 2011 il Collegio estenda il proprio dictum anche alle domande cautelari introdotte con i motivi aggiunti depositati in data odierna".

VI. Alla predetta Camera di Consiglio del 10 febbraio, il Collegio assumeva l’Ordinanza n. 172/2011 con cui, richiamati i decreti presidenziali in precedenza citati, si dava atto:

"a) che con fax pervenuto immediatamente prima dello svolgimento dell’odierna Camera di Consiglio, i difensori di parte ricorrente hanno evidenziato la propria "impossibilità di esplicare ulteriore attività difensiva e di partecipare alla camera di consiglio odierna o a quella del 16.03.2011, essendo stato revocato, per effetto delle deliberazioni 6 e 9 non sospese, il mandato ad litem";

b) che le suddette deliberazioni ASP, attualmente esecutive, di revoca del mandato ad litem e rinuncia al ricorso comportano una evidente carenza di interesse del medesimo Ente alla coltivazione della presente domanda cautelare, con conseguente improcedibilità della stessa;

c) che, quanto all’ulteriore domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti depositati il 9.2.2011, appare opportuno mantenerne l’esame nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2011, già fissata con il citato Decreto n. 133/2011, in quanto a quella data potrebbe risultare formalizzato l’atto di rinuncia al ricorso da parte dell’ASP ricorrente."

L’Ordinanza recava il seguente dispositivo:

"1) DICHIARA IMPROCEDIBILE, per le ragioni di cui motivazione, la domanda cautelare oggi all’esame e proposta con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti del 20.1.2011;

2) RIMETTE le parti, per l’ulteriore prosieguo dell’incidente cautelare, alla già fissata Camera di Consiglio del 16 marzo 2011, ore di rito;

3) RINVIA alla predetta Camera di Consiglio la statuizione sulle spese della presente fase cautelare.".

VII. In data 15 marzo 2011, l’ASP ricorrente depositava la prova delle avvenute notificazioni, a mezzo posta, dell’atto di rinuncia al ricorso.

VIII. All’odierna Camera di Consiglio, la difesa della Regione depositava atto di accettazione della rinuncia come sopra proposta.

IX. Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue:

x) ai sensi dell’art. 85 c.p.c. la revoca della procura non ha effetto, nei confronti delle altre parti, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore;

y) tale disposizione è espressione di un principio processuale generale finalizzato ad evitare una vacatio dello ius postulandi e trova pacificamente applicazione anche nei giudizi dinanzi al g.a. (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 aprile 2007, n. 3451), nel senso che la revoca del mandato non ha effetti sul piano processuale sino a che non viene nominato un nuovo difensore (T.A.R. Umbria Perugia, 14 giugno 2007, n. 517) e non costituisce motivo né di interruzione del giudizio né di rinvio della causa (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3694);

z) si può, così, procedere – mediante sentenza in forma semplificata, resa all’odierna Camera di Consiglio – alla declaratoria, ex art. 35 comm2 lett. a) c.p.a., di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ritualmente notificata dalla parte ricorrente alle altre parti costituite, una delle quali (la Regione) ha altresì provveduto ad accettarla formalmente.

Quanto alle spese di lite, se ne può disporre la integrale compensazione tra tutte le parti costituite, in considerazione della loro natura soggettiva pubblica.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio, per rinuncia, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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