Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La società ricorrente G. srl ha ottenuto dal Comune di Iseo la concessione edilizia n. 245 del 14 dicembre 1994 per la realizzazione di nuovi edifici residenziali nell’ambito di un piano di lottizzazione. Il titolo edilizio è stato subordinato al versamento di lire 45.794.315 per oneri di urbanizzazione e di lire 92.005.477 quale contributo sul costo di costruzione. Gli oneri di urbanizzazione sono stati integralmente versati in tre rate, mentre il contributo sul costo di costruzione è stato versato a metà (per un importo pari a lire 46.002.739) in data 13 dicembre 1995.
2. Un sopralluogo dei vigili urbani del 1 aprile 1996 ha però accertato che i lavori, contrariamente a quanto comunicato dalla ricorrente, non erano ancora iniziati. Conseguentemente il sindaco con decreto del 7 maggio 1996 ha dichiarato la decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo edilizio, come previsto dall’art. 4 comma 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.
3. In data 13 maggio 1996 la ricorrente ha chiesto il rinnovo della concessione edilizia. Il Comune, acquisito il parere favorevole della commissione edilizia, ha autorizzato il rinnovo con deliberazione giuntale n. 418 del 17 luglio 1996. Tuttavia, mentre è stato consentito lo scomputo integrale degli oneri di urbanizzazione già versati, non è stata invece riconosciuta alcuna detrazione per il contributo sul costo di costruzione, di cui è stato chiesto il pagamento della misura intera (lire 92.005.477) senza lo scomputo della somma già versata (lire 46.002.739).
4. In esecuzione della deliberazione giuntale n. 418/1996 il sindaco con avviso del 2 ottobre 1996 ha dato notizia alla ricorrente del rilascio in pari data della nuova concessione edilizia (n. 139), precisando che il contributo sul costo di costruzione era stato quantificato in lire 92.005.477.
5. Contro i suddetti provvedimenti la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 13 novembre 1996 e depositato il 21 novembre 1996. Le censure possono essere sintetizzate nei seguenti argomenti: (i) poiché la nuova concessione edilizia è relativa al medesimo intervento edificatorio, senza ulteriore carico urbanistico, gli oneri concessori non possono essere duplicati; (ii) la decadenza della prima concessione edilizia imponeva al Comune la restituzione degli oneri concessori incamerati, con gli interessi legali dalla data del pagamento fino al successivo versamento in occasione del rinnovo del titolo edilizio. La domanda è formulata non solo in termini impugnatori ma anche come richiesta di accertamento del diritto a imputare alla seconda concessione edilizia quanto già versato per la prima.
6. Il Comune non si è costituito in giudizio. Questo TAR con ordinanza n. 922 del 6 dicembre 1996 ha sospeso in sede cautelare i provvedimenti impugnati (nei limiti dell’impugnazione).
7. La tesi della ricorrente appare condivisibile, con le precisazioni esposte qui di seguito:
(a) in via preliminare si osserva che il contributo sul costo di costruzione è una prestazione patrimoniale ascrivibile alla categoria dei tributi locali (v. CS Sez. V 15 dicembre 2005 n. 7140; TAR Brescia Sez. I 3 dicembre 2007 n. 1268; TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 859). Il prelievo non si basa infatti, come nel caso degli oneri di urbanizzazione, sui costi collettivi derivanti dall’insediamento di un nuovo edificio ma sull’incremento di ricchezza immobiliare determinato dall’intervento edilizio;
(b) tale incremento si misura in modo oggettivo e con riguardo al risultato conseguito. Per questo la normativa da un lato prevede parametri di calcolo omogenei elaborati dalle regioni, che permettono di individuare una base imponibile comune (v. l’art. 6 della legge 10/1977, e ora l’art. 48 della LR 11 marzo 2005 n. 12), e dall’altro collega il presupposto del pagamento non al semplice rilascio del titolo edilizio ma all’effettivo progresso dell’opera (v. l’art. 11 della legge 10/1977, e ora l’art. 48 comma 7 della LR 12/2005; v. inoltre TAR Catania Sez. I 12 ottobre 2010 n. 4104);
(c) nel caso in esame la prima concessione edilizia è rimasta del tutto inutilizzata, in quanto i lavori non sono neppure cominciati. Pertanto da questo titolo edilizio non è derivato alcun peso per il resto del territorio comunale né alcun vantaggio patrimoniale per la proprietà dell’area. Se la situazione si fosse definitivamente consolidata in questi termini il Comune avrebbe dovuto restituire integralmente la somma incamerata quale contributo sul costo di costruzione (e così pure gli oneri di urbanizzazione). La caducazione del titolo edilizio determina infatti un indebito oggettivo sopravvenuto, disciplinato per analogia dall’art. 2033 c.c. (v. Cass. civ. SU 9 marzo 2009 n. 5624);
(d) nella diversa ipotesi del mancato completamento dei lavori entro il termine triennale si sarebbe invece realizzato il presupposto per qualificare la seconda concessione edilizia come titolo relativo a interventi di ristrutturazione pesante ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c) del DPR 6 giugno 2001 n. 380. Di conseguenza in questo caso vi sarebbe stata la possibilità di imporre il pagamento degli oneri concessori (comprensivi degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione) riferiti agli interventi di ristrutturazione;
(e) in concreto la vicenda contenziosa si è sviluppata su un altro binario, perché la ricorrente ha chiesto il rinnovo della concessione edilizia decaduta esplicitando così la volontà di realizzare l’originario programma edificatorio. In questa prospettiva viene meno l’obbligo di restituzione di quanto versato per la prima concessione, ma il Comune, allo scopo di evitare l’indebito oggettivo, è tenuto a imputare il relativo importo (nella sua interezza, e quindi includendo anche il contributo sul costo di costruzione) alla nuova concessione edilizia;
(f) sulle somme versate dalla ricorrente per la prima concessione edilizia non spettano invece gli interessi legali. Fino alla dichiarazione di decadenza di tale concessione (7 maggio 1996) le somme versate dalla ricorrente erano infatti legittimamente trattenute dal Comune, e a partire dalla richiesta di rinnovo (13 maggio 1996) il Comune ha correttamente rinviato la restituzione in vista del rilascio del nuovo titolo edilizio. Medio tempore vi è stato un breve intervallo che si è rivelato utile per la ricorrente ai fini della richiesta di rinnovo. La sostanziale contiguità temporale evidenzia che nella valutazione della ricorrente il rinnovo aveva lo stesso significato della proroga della concessione originaria, il che esclude la presenza di un effettivo interesse alla restituzione di quanto versato fino a quel momento.
8. In conclusione il ricorso deve essere accolto nel senso che viene accertato il diritto della ricorrente a imputare alla seconda concessione edilizia l’importo già versato come contributo sul costo di costruzione per la prima concessione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 2.500 oltre agli oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione.
Condanna il Comune a versare alla ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di Euro 2.500 oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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