Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 13813 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, M.T. impugnava, nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Lecce del 28-5-2009, che aveva rigettato il suo ricorso volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Il ricorso, successivo alla abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., è legittimamente privo dei quesiti previsti da tale norma.

Non si da corso alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal P.G. in udienza, della L. n. 89 del 2001, art. 2, su una di esse, relativa al computo del solo periodo di irragionevole durata, questa Corte già si è pronunciata affermandone la manifesta infondatezza (tra le altre Cass. n. 10415/2009); relativamente ad altre, sempre con riferimento all’art. 2, nella parte in cui non prevede un rimedio extragiudiziale anteriore alla controversia r e comunque istituisce un rimedio risarcitorio incongruo ed inefficace, ne va evidenziata la palese inammissibilità, trattandosi di una valutazione di tipo prevalentemente politico, estraneo ad un giudizio di controllo sulla costituzionalità della norma.

Il Giudice a quo ha correttamente operato in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (procedimento presupposto:

aprile 2005 – pendente al deposito del ricorso maggio 2008; durata ragionevole: 3 anni, in sostanza coincidente con la durata del procedimento stesso). Non si ravvisano differenze significative, quanto alla ragionevole durata e al quantum, in ragione della natura della controversia presupposta. Spetta al contrario al Giudice a quo, determinare eventualmente una ragionevole durata superiore agli standard ordinari, in relazione alla complessità della causa, o magari una riduzione di essa, in funzione della semplicità o della ripetitività della causa (Per tutte, Cass. n. 23047/09).

Va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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