T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 05-07-2010, n. 22615 CONSULENTE TECNICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– Che la società ricorrente, proprietaria di un’area sita nel Comune di Nettuno di circa 19 mila mq. Conformata urbanisticamente a verde pubblico nell’ambito degli strumenti urbanistici sia primari che attuativi del Comune di Nettuno, a seguito della decadenza del predetto vincolo a carattere espropriativo per decorso del termine temporale di validità (con conseguente applicabilità del regime urbanistico delle c.d. aree bianche) con istanza del 21.11.2007, e poi con atto di diffida del 24.12.2007, ha chiesto al Comune la ricostituzione della disciplina edilizia;

– Che stante il perdurante silenzio dell’Amministrazione, la medesima società, come sopra difesa e rappresentata, ha fatto ricorso davanti a questo Tribunale, che con sentenza n. 5934/2008 ha sancito l’illegittimità del predetto silenzio ed ha imposto al Comune intimato di provvedere entro il mese di settembre 2008;

– Che a seguito del passaggio in giudicato della predetta sentenza la stessa società, come sopra difesa e rappresentata, ha poi attivato ricorso per ottemperanza al giudicato, definito da questo Tribunale con la sentenza n, 8335/2009, che ha fissato quale improrogabile termine per l’adempimento del Comune la fine del mese di ottobre 2009, procedendo contestualmente alla nomina di un commissario ad acta, nella persona dell’Ing. C.A., iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Frosinone con il numero 711;

– Che, decorso inutilmente il termine assegnato al Comune, il predetto Commissario ad acta si è attivato ed ha operato secondo le indicazioni di questo Tribunale, redigendo infine e depositando presso Segreteria di questo stesso Tribunale la relazione conclusiva in data 16 dicembre 2009, che illustra l’attività dallo stesso svolta;

– Che la medesima società, come sopra difesa e rappresentata, contesta ora che a seguito del predetto intervento commissariale sia sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, ritenendo che esso rappresenti "una vera e propria violazione (o quanto meno elusione) del giudicato de quo" e per l’effetto ne chiede l’annullamento;

– Che la stessa società, come sopra difesa e rappresentata, argomenta la censura dedotta in atti sulla base della seguente motivazione:

"Violazione e falsa applicazione del giudicato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 sepies della legge 241/90 (e s.m.i.). La fondatezza della presente censura non può essere revocata in dubbio dubbio se si pongono a confronto gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Commissario ad Acta e dal Comune di Nettuno in asserita esecuzione della sentenza n. 5934/08 con il contenuto della sentenza stessa. Difatti l’unico atto posto in essere, asseritamente in esecuzione

del giudicato, è la nomina di un tecnico comunale per la redazione di un "piano quadro" e cioè di qualcosa che nel nostro ordinamento giuridico non esiste e non ha diritto di cittadinanza e che non può, ex se, essere considerato satisfattivo dei diritti della ricorrente proprietaria di un" area vincolata a servizi nel lontano 1973 e gravata, quindi, da un vincolo espropriativo, decaduto sin dal 1979 (e cioè oltre venti anni fa), che anziché vedere iniziata una procedura di variante urbanistica nei modi e termini di legge, vede iniziare un procedimento che non può in alcun modo sfociare in un nuovo

provvedimento che conformi urbanisticamente la propria area in quanto come è evidente a tutti, meno che al Commissario ad acta, l’adozione di un eventuale piano quadro (evento del tutto eventuale e comunque ex se privo di ogni effetto concreto in quanto, lo si ripete, questo strumento urbanistico non trova cittadinanza nel nostro ordinamento) non potrà dare luogo ad una nuova conformazione urbanistica dell’area di cui è causa (e neppure ad un’eventuale conferma di quella risalente ad oltre trenta anni fa). Si tratta con tutta evidenza di una palese violazione e/o elusione del giudicato con la conseguenza che tutti i provvedimenti posti in essere sono nulli ai sensi dell’art. 21 septies, della L. 241/90 con tutte le ovvie conseguenze di legge. Al riguardo si sottolinea che codesto Ecc.mo Tribunale con la ricordata decisione n. 5934/08 aveva già riconosciuto la sostanziale inidoneità di un analogo provvedimento del Comune di Nettuno in quanto ritenuto non sufficiente ad interrompere l’inerzia formatasi sull’istanza del privato.";

– Che la proposizione di un ricorso davanti al Giudice amministrativo avverso l’attività del commissario ad acta nominato dal medesimo Tribunale in un giudizio di ottemperanza, volto non ad ottenere una ulteriore o diversa attività di conformazione al giudicato sulla base delle argomentazioni svolte, bensì a far esclusivamente accertare la radicale nullità del suo operato per violazione dello stesso giudicato, pone delicati profili problematici circa la stessa configurabilità ed ammissibilità di un ricorso di tal genere, che a giudizio del Collegio possono peraltro non essere affrontati nella presente occasione, considerata sia la palese non fondatezza del gravame, sia la insussistenza di un interesse giuridicamente tutelato alla sua definizione;

– Che il nominato Commissario ad acta, in particolare, alla scadenza del termine assegnato al Comune per adempiere si è tempestivamente attivato acquisendo la necessaria documentazione presso il TAR ed il Comune, ed il 20 novembre 2009, all’esito di una riunione presso l’Ufficio tecnico dello stesso Comune puntualmente verbalizzata, ha fissato al Dirigente di nuova nomina del predetto Ufficio il termine di 10 giorni per il deposito delle nuove determinazioni di competenza necessarie ai fini della necessaria riconfigurazione urbanistica dell’area in esame;

– Che successivamente il predetto Commissario ha accertato l’avvenuto deposito, entro il predetto termine, della precedente deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 31.3.1999 di attivazione della procedura di variante urbanistica per la riclassificazione delle aree con vincoli decaduti, e della nuova determinazione del Capo dell’ufficio tecnico comunale n. 35 del 20 novembre 2009, di incarico al personale interno di elaborare un Piano Quadro della specifica area di interesse;

– Che di conseguenza lo stesso Commissario ha ritenuto concluso il proprio compito, avendo accertato il tempestivo avvio di una concreta attività amministrativa istruttoria (l’elaborazione di un c.d. Piano Quadro della specifica area) volta a definire la riconfigurazione urbanistica dell’area d’interesse (e non ad introdurre, come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, un atipico ed inconcludente strumento urbanistico) in relazione alla scelta politica del Consiglio comunale, non sindacabile nella presente sede, di procedere mediante l’adozione di una variante urbanistica per la riclassificazione delle diverse aree con vincoli decaduti, in relazione alla competenza, riconosciuta dal Titolo V della Costituzione al Comune, ente esponenziale della comunità locale secondo il principio di rappresentanza democratica, ad effettuare le scelte concernenti la propria pianificazione territoriale salva la tutela dei diritti ed interessi legittimi dei soggetti privati coinvolti;

– Che l’operato del Commissario ad acta risulta, quindi, pienamente conforme alle considerazioni e statuizioni delle sentenze oramai irrevocabili di questo Tribunale, che, accertata l’illegittimità del silenzioinadempimento serbato dal Comune, ha nominato un Commissario ad acta al fine di ottenere l’adempimento dell’ordine, impartito al medesimo Comune, di adottare le proprie determinazioni, positive o negative, rispetto all’istanza legittimamente avanzata dalla ricorrente, facendo peraltro espressamente salva la competenza dello stesso Comune, riconosciuta dal Titolo V della Costituzione, ad effettuare le scelte concernenti la propria pianificazione territoriale;

– Che, accertata l’infondatezza delle dedotte censure di violazione del giudicato formatosi sulle pregresse sentenze di questo Tribunale, e ferma restando la possibilità della ricorrente di agire contro eventuali nuovi indebiti arresti della procedura di riqualificazione urbanistica, il Collegio ritiene altresì necessario evidenziare che neppure risulta violata la disciplina in materia di ottemperanza alle decisioni giurisdizionali, pur alla stregua di un principio di effettività della tutela costituzionalmente accordata, alla luce delle seguenti ulteriori considerazioni;

– Che un eventuale intervento sostitutivo dell’organo straordinario nominato da questo Tribunale nel merito delle scelte di politica urbanistica del Comune, auspicato dalla ricorrente ancorchè ritenuto da questo Giudice incompatibile con il vigente assetto istituzionale democratico, non avrebbe comunque potuto ignorare le precedenti determinazioni dell’Ente locale, allo stato del tutto incompatibili con la pretesa sostanziale di parte ricorrente a veder riconosciuta la vocazione edificatoria della propria area;

– Che, secondo quanto allegato in atti a seguito della predetta attività commissariale, emerge infatti che, ancor prima della domanda di riqualificazione urbanistica che ha dato origine al contenzioso in esame, la medesima ricorrente, con nota protocollata al n. 9281 del 19.4.2005, presentò una "proposta di ripianificazione urbanistica" corredata di "destinazione delle aree con sagome indicative di progetto" che peraltro fu respinta con nota n. 274 dell’8.6.2005, a quanto consta non impugnata in termini, per contrasto con le norme di P.R.G. in quanto (così come ribadito dalla relazione di servizio dell’Area Urbanistica del Comune prot. N. 1279 in data 27.11. 2009, redatta a seguito della predetta riunione con il Commissario ad acta), l’area ricade nella zona "R" – Verde Pubblico, di cui all’art.31 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. approvato con Deliberazione di G.R. n.568 del 22.5.1973, confermato dalla Variante "S1", approvata con Deliberazione di G.R. n.647 del 12.2.1985, che di seguito si trascrive: "Questa zona è destinata alla creazione di parchi pubblici e contenere eventuali attrezzature sportive e ricreative. In sede di adozione di Piani Particolareggiati di esecuzione potrà essere prevista, in aree incluse nelle zone a parco pubblico e ritenute particolarmente idonee per le specifiche destinazioni di cui appresso, la creazione di impianti sportivi pubblici nonché costruzioni per ospitare particolari attività che rivestano il carattere di pubblico godimento. Tali costruzioni non devono arrecare alcun pregiudizio al godimento e alla agibilità del Parco Pubblico da parte della cittadinanza, alle alberature esistenti ed alle caratteristiche panoramiche ed ambientali del complesso. Tra le aree destinate a parco pubblico è previsto attualmente il comprensorio attualmente occupato dal Poligono Militare, del quale il P.R. G. auspica ed ipotizza il più rapido trasferimento. Tale comprensorio costituirà, in connessione con il Parco nazionale del Circeo, un importante elemento del sistema dei parchi territoriali suburbani di Roma";

– Che un eventuale sostituzione nelle scelte di merito agli Organi comunali democraticamente eletti dalla comunità locale avrebbe quindi dovuto limitarsi a prendere atto delle ragioni del precedente vincolo paesisticoambientale, spostandosi la tutela dei diritti ed interessi legittimi dei soggetti privati coinvolti, sul piano dell’indennizzo economico dovuto in ragione della perdurante compressione delle facoltà edificatorie, derivante dalla mancata adozione di Piani Particolareggiati di esecuzione, nei limiti consentiti dalle limitate previste possibilità di destinazione d’uso e dalla preesistente vocazione naturalistica insita nelle aree costiere in esame;

– Che il predetto eventuale profilo, indennizzatorio ovvero risarcitorio, esula peraltro dal giudizio di ottemperanza in esame, stante il principio processuale della corrispondenza fra chiesto e giudicato e non essendo stata né proposta dalla difesa di parte ricorrente, né accolta dalla sentenza della cui ottemperanza si discute, alcuna domanda in tal senso;

– Che sulla base delle pregresse considerazioni il ricorso in epigrafe deve essere respinto poiché non fondato, e che tuttavia sussistono motivate ragioni, in relazione alle questioni dedotte, per compensare fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *