T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 792

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso R.G. n. 518/2010 la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Bollate ha affidato in via diretta il servizio di gestione esterna dei cimiteri alla società G.S. S.r.l., per la durata di anni venti.

Con sentenza n. 1882 del 16.6.2010 il Tribunale ha accolto il ricorso, stabilendo che i servizi cimiteriali del Comune di Bollate dovessero essere affidati mediante gara, ai sensi dell’art. 23 bis della L. n. 133/2008.

Successivamente, la stazione appaltante ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento del predetto servizio, ma per la durata limitata ad un anno (16.1.2011 – 15.1.2012).

Alla predetta procedura sono state invitate dieci ditte, tra le quali non figura peraltro la ricorrente.

Con il presente ricorso quest’ultima ha denunciato la violazione del predetto art. 23 bis della L. n. 133/2008, per non essere stata indetta una gara pubblica, ed in subordine, del giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 1882/2010.

La stazione appaltante, costituitasi in giudizio, ha opposto che la procedura in questione avrebbe una durata limitata, e che la stessa avrebbe il solo scopo di consentire di predisporre la futura gara per l’affidamento ventennale del servizio, oggetto della predetta sentenza n. 1882/2010, alla quale potrà partecipare in futuro la ricorrente.

Il ricorso va accolto.

Illegittimamente la stazione appaltante non ha invitato la ricorrente, che aveva invece un interesse qualificato e differenziato a prendervi parte. Presupposto della procedura impugnata era la sentenza conclusiva del contenzioso, avviato dall’attuale ricorrente proprio per contestare l’affidamento diretto del servizio di che trattasi, in violazione delle regole sull’evidenza pubblica.

Non resta in ogni caso privo di significato il fatto, puntualmente segnalato dalla difesa della ricorrente, che nella ridetta gara era stata prevista la possibilità di una sua proroga per due anni.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortettariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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