Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 30-03-2011, n. 13124 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 12 aprile 2010 il Tribunale di Reggio Calabria quale giudice del riesame confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria dell’8 marzo 2010 nei confronti di L.G., indagato per il delitto di detenzione illecita e trasporto di sostanze stupefacenti ( art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73).

Ricorre avverso il suddetto provvedimento il L. – a mezzo del proprio difensore – deducendo inosservanza della legge in relazione all’art. 8 c.p.p., art. 12 c.p.p., lett. c), art. 51 c.p.p., comma 3 bis e art. 328 c.p.p., comma 1 bis, rilevando l’incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al luogo del commesso reato (individuato in (OMISSIS)) rientrante nella competenza del Tribunale di Locri.

Con un secondo motivo deduce erronea applicazione della legge processuale in riferimento all’art. 273 c.p.p., nonchè mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di valutazione della gravità del compendio indiziario.

Rileva a tale proposito che le intercettazioni prese a base dal Tribunale per confermare l’ordinanza di custodia cautelare in realtà si riferirebbero ad atti preparatori non punibili.

Con un terzo motivo la difesa deduce violazione di legge e difetto assoluto o illogicità della motivazione con riferimento all’art. 274 c.p.p..

Nessuno dei motivi enunciati merita accoglimento.

A sostegno dell’eccezione la difesa ha anzitutto evidenziato che dallo stesso tenore dell’ordinanza impugnata si evince il luogo di commissione del reato pacificamente ricompreso nel circondario del Tribunale di Locri e, ancora, che per altro coindagati ( V. G.) nell’interesse del quale era stata presentata richiesta di riesame avverso la medesima ordinanza cautelare il Tribunale del Riesame aveva con ordinanza del 27 aprile 2010 riconosciuto la competenza del GIP del Tribunale di Locri.

Prosegue la difesa sostenendo che non versandosi nella speciale ipotesi di reati contemplati dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, anche al fine di evitare un contrasto tra giudicati cautelari, la competenza dovrebbe essere individuata soltanto nel Tribunale di Locri.

In contrario si osserva che la detta eccezione – sollevata per la prima volta in sede di legittimità – appare genericamente formulata e riferita in termini tali da non consentire alla Corte di verificarne la fondatezza, soltanto prospettata sulla base di atti emessi in altra sede e contesto temporale.

Proprio perchè formulata in termini non specifici, l’eccezione sollevata dinnanzi a questa Corte implicherebbe una indagine di fatto circa l’ambito delle indagini all’interno del quale sarebbe stata emessa la misura, non proponibile in questa sede.

Naturalmente rimane impregiudicata la possibilità per l’interessato di riproporre al questione dinnanzi al GIP ed eventualmente dinnanzi al Tribunale del Riesame.

Per quanto riguarda il motivo afferente alla omessa o illogica motivazione sul compendio indiziario, il Tribunale del Riesame, con motivazione esaustiva e logica, immune quindi da censure, ha individuato in termini di certezza – ricavando il dato dalle varie intercettazioni telefoniche passate in rassegna – il L. come soggetto coinvolto nell’attività di traffico di stupefacenti con P.C..

Ed a tale proposito, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa i contatti del L. con il P. ed il ruolo del L. non possono inquadrarsi nell’alveo degli atti preparatori non punibili, avendo su tale punto il Tribunale offerto motivazione adeguata e logica circa la sussistenza del reato, laddove nella conversazione del 12 febbraio 2008 intercorso tra il P. ed il L., è quest’ultimo a pronunciare le frasi "di che faceva schifo" e poco dopo, "la metà torta faceva schifo non era proprio, proprio immondizia, capito?" evidentemente riferita alla qualità della sostanza già consegnata e non semplicemente oggetto di un progettato trasporto o di una progettata consegna.

Altre e più mirate analisi le svolge il Tribunale quando, decriptando i codici; risale ad altre operazioni di consegna che escludono radicalmente la tesi dell’atto preparatorio non punibile.

Per quanto riguarda le altre censure rivolte all’ordinanza sia con riferimento alla pretesa individuazione del L. quale autore del fatto, sia all’equivocità delle espressioni criptiche adoperate, sia alla terminologia adoperata dal Tribunale in termini di presumibilità o ragionevolezza della sussistenza della condotta illecita in capo al L., si tratta della di una rivisitazione in chiave interpretativa alternativa dei contenuti di tali intercettazioni, non proponibile in sede di legittimità.

In ultimo, con riguardo al terzo motivo afferente una asserita carenza o illogicità di motivazione riferita alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata si caratterizza per argomentazioni tutt’altro che illogiche e superficiali, in quanto per un verso si fa richiamo ai precedenti specifici del L. per valorizzarne la pericolosità ed il rischio di recidivanza; per altro verso si evocano i continui rapporti tra il L. ed il P. considerato il vero organo motore dell’intero traffico di stupefacenti; per altro verso ancora si fa riferimento alle modalità del fatto per ricavarne un logico giudizio di specifica pericolosità ed, in ultimo, si fa riferimento anche alla personalità del L. descritto come soggetto insofferente alle prescrizioni dell’autorità per giustificare la misura custodiale intramuraria sul piano della adeguatezza quale unica misura adottabile rispetto ad altra meno gravi quali gli arresti domiciliari.

Ne deriva la infondatezza del rilievo difensivo incentrato su una pretesa apoditticita della ordinanza che non appare censurabile neanche con riguardo all’analisi dell’elemento temporale rappresentato dal decorso del tempo in quanto bilanciato dalla sistematicità dell’attività illecita.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va altresì disposta ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione della Casa Circondariale ove il ricorrente trovasi detenuto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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