Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 30-03-2011, n. 13295 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.A., indagato per bancarotta fraudolenta aggravata, commessa in concorso con altri quale amministratore di fatto della "FAST DELIVERY srl", dichiarata fallita il (OMISSIS), ricorre contro ordinanza del Tribunale di Ancona, che ne ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del GIP di Ascoli P., che aveva respinto la sua richiesta di revoca o sostituzione della misura di custodia in carcere, per il tempo trascorso dai fatti e la detenzio- ne sofferta, nonchè il comportamento collaborativo reso in sede di interrogatori.

2. Il ricorso denuncia: violazione art. 274 c.p.p. – vizio di motivazione, sostenendo travisati i seguenti argomenti: 1 – lui incensurato è stato posto in carcere, a differenza dei correi pregiudicati; 2 – la figura del reale amministratore A.; 3 – i prodotti documenti a firma dello stesso A.; 4 – la reale portata dell’interrogatorio reso al P.M.; 5 – il lungo tempo trascorso tra fallimento ed arresto; 6 – l’assenza di pericolo di inquinamento delle prove a distanza di un anno; 7 – l’illogicità circa la sua ritenuta capacità di intimidire i testi, ove fosse posto agli arresti; 8 – il reale pericolo di fuga, laddove è stato trovato ed arrestato nella sua abitazione; 9 – l’assenza di precedenti penali e di pendenze giudiziarie.

In questa luce risulta ai limiti di ammissibilità, perchè chiede in sostanza valutazioni alternative circa i sostenuti punti di omessa o erronea motivazione, offrendo per tal via diversi indici, rispetto a quelli ritenuti decisivi nell’ordinanza. Ed è comunque infondato.

Difatti, fermo il giudicato cautelare sul quadro indiziario, in sede di legittimità è anzitutto impossibile prendere in considerazione il trattamento dei coindagati e le diverse prove a loro carico, men che indurne in paragone a favore del ricorrente.

Per quanto concerne l’attuale posizione del ricorrente, premesso che anche il riconoscimento di una soltanto delle esigenze cautelari autorizza il giudice di merito a mantenere la misura, il Tribunale ha nella specie rimarcato le modalità dei fatti (struttura organizzata e professionale dell’attività criminosa etc…), il ruolo di spicco del ricorrente e le sue esperienze esistenziali e settoriali, escludendo che il suo sostenuto contributo sia stato tale da far chiarezza sulla vicenda assai complessa. Perciò, proprio dal suo livello di coinvolgimento e dalle sue capacità, ha indotto il persistere del rischio di reiterazione, nonchè il pericolo di inquinamento. Infine, quanto al pericolo di fuga all’estero, ha sottolineato la provenienza estera della compagna dell’indagato in rapporto alle prospettive di condanna.

Nessuna di queste valutazioni risulta manifestamente illogica, nè la motivazione manchevole. E non è consentito replicare con riferimento agli indici addotti a sostegno della richiesta, sostenendone maggior pregio: oggetto di esame in questa sede è l’ordinanza del giudice, non la posizione dell’indagato per se stessa.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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