T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 25-03-2011, n. 563 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente afferma di essere dirigente in servizio presso l’Ufficio provinciale del lavoro di Trapani.

Espone di aver risposto all’interpello per il conferimento del posto di dirigente dell’ufficio presso il quale presta servizio, conferito però al controinteressato, F.G..

Afferma di aver presentato in data 22/7/2010 istanza di accesso ai seguenti documenti:

1) manifestazione di disponibilità dell’arch. G. al conferimento dell’incarico dirigenziale;

2) curriculum dell’arch. G. allegato all’istanza;

3) schede riassuntive dei risultati conseguiti dall’arch. G. nello svolgimento dell’incarico di dirigente dell’U.O. n. 2 dell’Ispettorato Provinciale del lavoro di Trapani;

4) schede di dettaglio della valutazione degli obbiettivi conseguiti dall’arch. G. nello svolgimento dell’incarico di dirigente dell’U.O. n. 2 dell’Ispettorato Provinciale del lavoro di Trapani;

5) atti o documenti attestanti l’anzianità di servizio dell’arch. G. nella p.a.;

6) atti o documenti attestanti l’anzianità di servizio dell’arch. G. nell’incarico di dirigente di U.O.;

7) decreto di nomina dell’arch. G. a dirigente del servizio XIII – Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani;

8) verbali di valutazione comparativa tra gli aspiranti al conferimento dell’incarico di dirigente del Sevizio XIII – Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani;

9) atti comunque contenenti la motivazione inerente alla scelta di preferire l’arch. G. agli altri aspiranti ai fini del conferimento dell’incarico de quo.

Lamenta il mancato riscontro all’istanza di accesso di cui trattasi.

Afferma di aver interesse ad ottenere la documentazione richiesta e lamenta la Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10, 22 ss. l. n. 241/90 e della l.r. n. 10/91.

Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, per resistere al ricorso.

In data 29/12/2010 il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva nella quale in parte ha dato atto della parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 11/3/2011, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Rileva in via preliminare il Collegio il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Nel merito osserva il Collegio che, nelle more del giudizio, il ricorrente, ha avuto accesso ai seguenti documenti:

1) manifestazione di disponibilità dell’arch. G. al conferimento dell’incarico dirigenziale;

2) curriculum dell’arch. G. allegato all’istanza;

3) schede riassuntive dei risultati conseguiti dall’arch. G. nello svolgimento dell’incarico di dirigente dell’U.O. n. 2 dell’Ispettorato Provinciale del lavoro di Trapani;

4) decreto di nomina dell’arch. G. a dirigente del servizio XIII – Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani;

Rispetto a tali atti risulta quindi cessata la materia del contendere.

Il ricorrente insiste per ottenere copia dei restanti documenti, per i quali la p.a. ha comunque manifestato la disponibilità a consentire l’accesso con nota prot. n. 39752 del 21/12/2010.

Si tratta in particolare dei seguenti documenti:

1) schede di dettaglio della valutazione degli obbiettivi conseguiti dall’arch. G. nello svolgimento dell’incarico di dirigente dell’U.O. n. 2 dell’Ispettorato Provinciale del lavoro di Trapani;

2) atti o documenti attestanti l’anzianità di servizio dell’arch. G. nella p.a.;

3) atti o documenti attestanti l’anzianità di servizio dell’arch. G. nell’incarico di dirigente di U.O.;

4) verbali di valutazione comparativa tra gli aspiranti al conferimento dell’incarico di dirigente del Sevizio XIII – Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani;

5) atti comunque contenenti la motivazione inerente alla scelta di preferire l’arch. G. agli altri aspiranti ai fini del conferimento dell’incarico de quo.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei limiti qui di seguito specificati.

L’accesso spetta con riferimento ai documenti in possesso della p.a. che siano già esistenti (trattandosi altrimenti di un’attività di facere, non sussumibile nel disposto di cui agli artt. 22 ss. l. n. 241/90), individuati (o facilmente individuabili) a condizione che il diritto di accesso non sia esercitato al fine di un controllo generalizzato dell’attività della p.a. (v. art. 24, c. 3, l. n. 241/90).

Nel caso di specie il diritto di accesso non spetta pertanto con riferimento agli "atti comunque contenenti la motivazione inerente alla scelta di preferire l’arch. G. agli altri aspiranti ai fini del conferimento dell’incarico de quo".

Invero, la motivazione della scelta dovrà sussumersi dal combinato disposto di cui al decreto di nomina dell’arch. G. a dirigente del servizio XIII – Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani ed ai verbali di valutazione comparativa tra gli aspiranti al conferimento dell’incarico di dirigente del Sevizio XIII – Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani (v. in tal senso Cass., sez. VI, 12 ottobre 2010, n. 21088), non potendosi pretendere dalla p.a. la redazione di ulteriori atti volti a motivare la scelta del dirigente all’Ufficio di cui trattasi.

Segue dalle considerazioni che precedono che, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in parte deve dichiararsi cessata la materia del contendere e, per il resto, il ricorso deve essere accolto, sia pur nei limiti di cui in motivazione.

Le spese, tra il ricorrente e l’Amministrazione resistente, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Spese irripetibili nei confronti dell’arch. G., non costituito in giudizio.

Nulla per le spese nei confronti dell’Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, non costituito in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

2) in parte dichiara cessata la materia del contendere e, per il resto, accoglie il ricorso, nei limiti cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, in persona dell’Assessore pro tempore, di consentire al ricorrente di esercitare il diritto di accesso ai documenti ivi indicati, entro il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

3) condanna l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, in persona dell’Assessore pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del ricorrente in complessivi Euro 1000,00 (euro mille/00), oltre accessori, come per legge;

4) dichiara irripetibili le spese nei confronti dell’arch. G.;

5) nulla per le spese nei confronti dell’Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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