T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 05-07-2010, n. 22610 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– Che in data 25.1.01, veniva effettuato dal Comune intimato, IV Circoscrizione, un sopralluogo presso i locali della F. di R.G. (all’epoca concessi in locazione finanziaria dalla Soc. E.L. S.p.A. e poi riscattati dal titolare dell’esercizio e da esso conferiti a F. S.n.c.), accertando l’avvenuta esecuzione di opere atte a cambiare la destinazione

d’uso di un’area di distacco ad ingresso dell’esercizio, con deposito ed esposizione di materiale, creando anche disagi agli appartamenti sovrastanti e confinanti;

– Che conseguentemente, il dirigente preposto all’U.O.T. della IV Circoscrizione adottava la D.D. 113/2001 con la quale ingiungeva "l’immediata sospensione di eventuali lavori e l’immediato ripristino dello stato dei luoghi".Avverso tale atto, il Sig. R. e la Soc. E.L. S.p.A. proponevano autonomo ricorso al TAR Lazio, che respingeva la domanda incidentale di sospensione su presupposto della natura cautelare con efficacia temporanea dell’atto;

– Che l’istruttoria del Comune proseguiva con un’integrazione alla relazione tecnica nella quale veniva rilevato che gli interessati avevano realizzato, in un area che, come da atto d’obbligo della relativa concessione edilizia, aveva destinazione ad area di distacco aperta al pubblico transito ed a verde, un ampliamento dell’attività commerciale, in quanto il terreno di circa mq. 80 era stato recintato e pavimentato, ed ivi depositati diversi materiali destinati alla vendita, impedendo ai cittadini di usufruire di tale area";

– Che in data 25.9.2001, veniva quindi adottata la D.D. 466/01, con la quale veniva ordinata la "demolizione o rimozione delle opere sopradescritte e di ogni eventuale ed ulteriore opera nel frattempo eseguita, entro 30 giorni dalla notifica della presente determinazione, rendendo il terreno conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistico -edilizi";

– Che avverso tale provvedimento il Sig. R. e la Soc. E.L. S.p.A.proponevano ricorso nei termini di legge, con il successivo intervento ad adiuvandum di F. S.n.c., lamentando l’adozione del provvedimento repressivo "sulla base di erronei presupposti ed in palese violazione di legge";

– Che i ricorrenti censuravano il provvedimento comunale per eccesso di potere, difetto di istruttoria e contraddittorietà, essendo stata in realtà mantenuta la destinazione a verde dell’area originariamente realizzata dal costruttori, ed inoltre per violazione degli artt. 7 e 9 della legge n. 47/1985, non rivestendo le opere in esame la natura di ristrutturazione edilizia, con la conseguente legittimità della loro realizzazione previa presentazione di DIA edilizia;

– Che il Comune, costituitosi in giudizio, difendeva la legittimità del proprio operato, osservando che i locali della Ferramenta in esame facevano parte di un immobile il cui progetto di costruzione era stato approvato subordinatamente alla presentazione di un atto d’obbligo a sistemare e mantenere permanentemente a giardino gli spazi di distacco del fabbricato, debitamente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e che i ricorrenti "non avevano provato che lo stato dei luoghi non fosse cambiato rispetto a quello realizzato dal costruttore";

– Che in ogni caso, aggiungeva il Comune, la realizzazione della recinzione, unitamente all’esposizione permanente delle mercanzie, avrebbe configurato un mutamento di destinazione d’uso dell’area in quanto le aiuole destinate a verde "avevano comunque mutato la loro natura, da elementi funzionali e prominenti dell’area adibita a giardino, a elementi meramente ornamentali dell’esposizione della merce dell’attività commerciale del R. !" (esclamativo testuale);

– Che con atto di intervento ad opponendum, inoltre si costituiva in giudizio il Condominio di Via

Achillini n. 61, supportando le tesi del Comune e rivendicando un qualificato interesse ad intervenire nel giudizio, dal momento che l’area oggetto della determinazione dirigenziale, pur essendo di proprietà privata di un singolo condomino, era tuttavia inclusa nel sedime del fabbricato condominiale e che la pertinenza in oggetto era stata destinata perennemente a verde: Anzi, la mancata notifica del ricorso nei suoi confronti avrebbe irrimediabilmente causato la inammissibilità del ricorso;

– Che, a giudizio del Collegio, la predetta eccezione di inammissibilità è priva di pregio, non essendo il Condominio contraddittore necessario in una vicenda riguardante pretesi abusi edilizi compiuti da un singolo condomino su area di proprietà esclusiva e non incidente in alcun modo sulle aree comuni, ferma restando la mera facoltà d’intervento del medesimo Condominio, motivata dalle affermate ragioni di decoro e vivibilità dello stabile condominiale;

– Che nel merito il ricorso si palesa fondato, in quanto l’atto d’obbligo invocato dall’Amministrazione resistente e dagli intervenienti ad opponendum si limitava a vincolare a verde una parte dell’area di distacco, ed è stato pertanto rispettato mediante la originaria realizzazione, da parte del costruttore, di tre ampie aiuole con alberi d’alto fusto, indipendentemente dalla contestuale pavimentazione dell’area circostante, in disparte ogni considerazione circa l’inusitata inversione dell’onere della prova affermata dal Comune, che, dopo aver sanzionato l’avvenuta trasformazione dei luoghi da parte dei ricorrenti, sembra pretendere di addossare proprio ai ricorrenti la "colpa" di "non aver provato che lo stato dei luoghi non fosse cambiato rispetto a quello realizzato dal costruttore";

– Che, a seguito dell’avvenuto trasferimento dell’area di distacco in esame in regime di proprietà esclusiva, senza che risulti agli atti alcuna servitù pubblica o privata di passaggio, le opere di recinzione realizzate al fine di garantire il miglior godimento della stessa area da parte degli aventi titolo devono necessariamente essere ricomprese fra quelle legittimamente realizzabili previa presentazione di DIA edilizia, come regolarmente accaduto, restando al riguardo irrilevante l’esistenza (e quindi l’allegazione) del predetto atto d’obbligo, riguardante una destinazione a verde non intaccata, come detto, dalle medesime opere;

– Che alla luce delle pregresse considerazioni non appare neppure configurabile il preteso mutamento di destinazione d’uso dell’area di distacco in esame, idonea a tutti gi usi consentiti dalla vigente normativa compatibili con il mantenimento delle tre aiuole con alberi d’alto fusto, e quindi legittimamente utilizzata dal proprietario al servizio dell’attività economica imprenditoriale svolta nei contigui locali di proprietà esclusiva, legittimamente adibiti ad usi commerciali;

– Che il ricorso deve quindi essere accolto, e che tuttavia sussistono motivate ragioni, in relazione alle questioni di fatto e di diritto dedotte, per compensare fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II Bis. definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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