Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 30-03-2011, n. 13293 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata veniva negata la convalida dell’arresto di P.N. per la mancanza del requisito della flagranza nel reato di furto di un’autovettura in danno di C.A., commesso in (OMISSIS).

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 382 c.p.p. nella ritenuta insussistenza dello stato di flagranza del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con l’ordinanza impugnata, premesso che la parte offesa riferiva di aver lasciato l’autovettura parcheggiata in (OMISSIS) e che il P. veniva fermato alla guida del veicolo in (OMISSIS) alle successive ore 4, si osservava come la flagranza del reato non fosse ravvisabile, non essendo stato il P. sorpreso nell’atto di commettere il furto o durante la fuga successiva allo stesso ed apparendo l’intervallo di tempo intercorso fra l’asportazione ed il ritrovamento dell’autovettura compatibile con l’ipotesi della ricettazione, per la quale non si ritenevano ravvisabili i presupposti per la convalida dell’arresto facoltativo.

Il ricorrente rileva come nella specie non vi fosse soluzione di continuità fra il reato ed il rinvenimento del veicolo, avvenuto dopo circa mezzora ad una distanza di circa sedici chilometri, percorribile in ventitre minuti; e come di conseguenza sussistesse nei confronti del P. la flagranza del reato di furto.

E’ evidente da quanto sopra come il ricorrente riproponga, sulla questione della sussistenza o meno del requisito della flagranza, argomenti in fatto già esaustiva mente affrontati senza vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione degli stessi elementi; e come neppure venga fatto cenno in questa prospettazione al tema dei presupposti per la convalida dell’arresto facoltativo in relazione alla diversa fattispecie della ricettazione. Il ricorso pertanto è generico, e ne deve essere dichiarata l’inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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