Cons. Stato Sez. III, Sent., 28-03-2011, n. 1862 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – L’odierna appellante, C.H.I. s.r.l.,ha partecipato alla gara mediante licitazione privata indetta dall’Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo per la fornitura di un sistema Pacs (Picture Archiving Communication System) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’appalto è stato aggiudicato alla E. s.p.a.

La società C. ha impugnato l’esito della gara. Con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto il ricorso.

La sentenza può essere così sintetizzata:

(a) con il primo motivo si denunciava che "l’offerta tecnica presentata da E…. è risultata assolutamente carente in relazione a requisiti ritenuti indispensabili ai fini della stessa idoneità dell’offerta", sì che "la Commissione… del tutto immotivatamente ed illogicamente ha ritenuto di attribuire… alla stessa E. punteggi di piena sufficienza": pag. 9 ric. orig.). In particolare si affermava che non sussistesse la denunciata inidoneità dell’offerta ai sensi del punto 7 dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto (per il quale sarebbero stati considerati automaticamente non idonei i sistemi carenti delle funzionalità indicate, fra cui la presenza di protocolli di visualizzazione per mammografia compatibili con i sistemi di screening attualmente in uso, compreso il CAD, in almeno una stazione di refertazione per ogni presidio ospedaliero).. Il T.A.R. ha invece ritenuto che si dovesse "escludere che, a pena di inidoneità, la fornitura proposta dovesse contenere anche un CAD per ciascun presidio ospedaliero (per un totale di tre CAD), da cui l’idoneità della proposta E. che ha previsto la dotazione di due CAD" (pag. 11 sent.);

(b) ancora nel primo motivo, si eccepiva la inadeguatezza del numero di postazioni offerte per la visualizzazione nelle sale operatorie ai fini della piena funzionalità delle stesse. Al riguardo il T.A.R. Veneto ha tuttavia osservato che "in realtà nessun numero minimo è stato previsto, né è stata richiesta una postazione per ciascuna sala operatoria", sicché l’offerta E., "pur poco versatile e sicuramente di qualità inferiore a quelle delle altre proposte in gara", doveva ritenersi idonea "avendo comunque previsto un numero di postazioni di visualizzazione sufficiente rispetto al numero di aree critiche indicate dal capitolato…";

(c) con il secondo motivo si contestavano ancora le valutazioni della Commissione in ordine all’offerta tecnica di E. traendo spunto da quanto riportato nel verbale n. 3, con riferimento al criterio n. 3, ove, oltre alla constatata mancanza di postazioni da 5 Mp, la commissione osserva che nell’offerta E. viene descritta fra le postazioni esistenti anche "…una seconda stazione non risultante dagli atti di gara e nel frattempo donata al P.O. di Vittorio Veneto con il mammografo Serra"). Il T.A.R. ha ritenuto che vada escluso che tale situazione, pur indicata nell’offerta E. e constatata dalla Commissione di gara, "possa aver inciso sulla legittimità e coerenza del punteggio assegnato dalla commissione" (pag. 14 sent.);

(d) alla veniva ancora riscontrata e denunciata una discrepanza tra il numero dei sistemi per la distribuzione delle immagini indicati da E. nell’offerta economica "senza esposizione di prezzi" (facente parte dell’offerta tecnica) e quello riassuntivo allegato alla stessa offerta tecnica. Il T.A.R. ha affermato che "il problema non sussiste alla luce degli stessi chiarimenti forniti dalla commissione che ha rilevato il mero errore materiale fonte della constatata discordanza" (pag. 13 sent.);

(e) contestata veniva poi denunciata l’incompletezza ed indeterminatezza dell’offerta economica di E. (secondo la ricorrente ravvisabile nel fatto che E. non ha incluso nel prezzo finale il prezzo per le stampanti Konioca Minolta indicate come "offerte opzionali"). Il T.A.R. ha ritenuto insussistente il vizio, "in considerazione del contenuto del bando e dei chiarimenti forniti successivamente dalla stessa stazione appaltante, in virtù dei quali è oggettivo che la proposta di soluzioni operative, comprensive dei relativi materiali di consumo e costi di manutenzione, rientrava nel contenuto opzionale dell’offerta", il cui costo, "in base alla stessa modulistica predisposta dall’Amministrazione", non era da ricomprendersi nel "prezzo complessivo offerto per il servizio per l’intero periodo contrattuale" (pagg. 1415 sent.);

(f) disattesi infine, il T.A.R. ha disatteso i motivi aggiunti successivamente formulati dalla ricorrente e vòlti ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto e la conseguente reintegrazione in forma specifica, "atteso che con i medesimi non sono state introdotte autonome nuove censure" e "non essendo stata riscontrata la fondatezza dei motivi esposti nel ricorso introduttivo" (pag. 16 sent.).

La sentenza è appellata dall’originaria ricorrente, con ampie contestazioni (40 pagine di atto di appello a fronte delle 19 dell’originario ricorso) alle affermazioni del Giudice di prime cure, delle quali evidenzia "molteplici profili di erroneità".

Si sono costituite in giudizio l’appellata Azienda Ulss e la controinteressata aggiudicataria, opponendosi all’appello con deduzioni altrettanto ampie.

Con memoria in data 23 dicembre 2010 l’appellante ha ribadito quanto già evidenziato nel ricorso in appello, svolgendo alcune osservazioni relativamente ai controricorsi avversarii.

Anche le avversarie controinteressata aggiudicataria ed Azienda sanitaria hanno, con memorie rispettivamente in data 28 dicembre 2010 e 8 febbraio 2011, svolto ulteriori considerazioni ed accenni a sostegno delle rispettive tesi.

Con ulteriori memorie depositate in data 11, 12 e 14 febbraio 2011 le parti hanno ciascuna precisato alcuni profili della controversia in replica a quanto in precedenza ex adverso argomentato.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 25 febbraio 2011.

2. – L’appello è infondato, dovendosi in larga parte condividere la puntuale disamina e le pertinenti conclusioni recate dalla sentenza impugnata in ordine alle deduzioni svolte in primo grado con il ricorso originario, tutte disattese con motivazione congrua nei sensi di cui appresso.

2.1 – Da respingersi, invero, è il primo motivo di appello, con il quale si censura la sentenza T.A.R. laddove ha ritenuto che l’offerta tecnica formulata da E. non risultasse in alcun modo, diversamente da quanto prospettato nel ricorso originario, "assolutamente carente in relazione a requisiti ritenuti indispensabili ai fini della stessa idoneità dell’offerta".

Incontestato, in realtà, che l’aggiudicataria ha previsto la fornitura di due sistemi CAD ("sistema CAD Sectra Second Look connesso ai mammografi Sectra Microdose del P.O. De Gironzoli e del P.O. di Vittorio Veneto": pag. 149 Proposta tecnica), ritiene il Collegio che a tale aspetto dell’offerta abbia inteso riferirsi la Commissione Giudicatrice laddove, nel verbale n. 3, in sede di valutazione del subcriterio 4 (ergonomia, versatilità e funzionalità in uso clinico), ha rilevato che "E. rende disponibili sistemi CAD solamente per n. 2 workstation" e ch’esso abbia non incongruamente concorso, insieme agli altri elementi ivi presi in considerazione, a determinare l’attribuzione del punteggio minimo (pari a 5) previsto per il subcriterio de quo.

In proposito, preliminarmente sottolineata l’impossibilità per il Giudice amministrativo di sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non palesemente erroneo né illogico formulato dall’organo amministrativo cui spetta la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, non può certo dirsi che l’offerta di cui nella fattispecie si discute non rispondesse ai requisiti minimi di ammissibilità previsti dal Capitolato speciale per la fornitura in argomento.

Infatti, escluso che la necessaria presenza (ai fini della idoneità del sistema offerto prevista dall’art. 6, lett. b), punto 7) del Capitolato) di "protocolli di visualizzazione per mammografia compatibili con i sistemi di screening attualmente in uso, compreso il CAD, in almeno una stazione di refertazione per ogni presidio ospedaliero" possa essere intesa come inderogabile previsione di fornitura di almeno un sistema CAD per ogni presidio e dunque in totale di almeno tre sistemi CAD (e ciò perché, come esattamente sottolineato dal T.A.R. le cui statuizioni in proposito non ricevono alcuna pertinente e convincente critica da parte dell’appellante, "il CAD non è un protocollo di visualizzazione, bensì uno strumento di indagine", sì che l’inciso "compreso il CAD", di cui alla veduta prescrizione del punto 7) anzidetto, "non doveva essere inteso con riferimento al numero di CAD da fornire in ragione di ogni presidio ospedaliero, bensì che i protocolli di visualizzazione fossero compatibili con i sistemi di screening in uso e quindi anche… con il CAD": pagg. 10 – 11 sent.), la richiesta inderogabile previsione, ai fini dell’idoneità dell’offerta tecnica ed ai sensi del dettato normativo della lex specialis, di almeno una stazione di refertazione (workstation) per presidio ospedaliero (e dunque di almeno tre stazioni), che risultassero dotate di protocolli di visualizzazione per mammografia compatibili con i sistemi di screening attualmente in uso presso l’Ulss e che fossero altresì funzionanti regolarmente 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno (come richiesto dallo stesso punto 7) in ordine alla idoneità del sistema a "ricevere ogni tipo di immagine DICOM"), risulta nell’offerta all’esame, per come ritenuta suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, soddisfatta (in ossequio anche a quanto previsto dall’art. 2 punto 22. del Capitolato, secondo il quale la proposta tecnica deve prevedere la "integrazione con le attuali modalità diagnostiche") dalla circostanza che su tutte le stazioni proposte per le Radiologie e per Medicina Nucleare (distinte tra i tre presidii in modo da assicurarne la presenza di almeno una per presidio) è installato il software DICOMED Review radio, che dispone di tutte le funzionalità di gestione dei protocolli di visualizzazione mammografici e di compatibilità con sistemi CAD Mammografici (v. pag. 148 proposta tecnica E.).

Quanto, poi, alla censurata, con lo stesso primo motivo di appello, inadeguatezza del numero di postazioni di visualizzazione nelle sale operatorie previsto dall’offerta E., occorre rilevare che la lex specialis (v. punto G dell’art. 6 del già citato Capitolato) prevede l’allestimento di postazioni di visualizzazione nelle aree critiche (nella cui definizione la stessa disposizione fa rientrare espressamente le "sale operatorie"), con l’ulteriore prescrizione che sia prevista "una workstation di refertazione per ogni Presidio ospedaliero".

Orbene, come correttamente in proposito rilevato dal T.A.R., "nessun numero minimo è stato previsto, né è stata richiesta una postazione per ciascuna sala operatoria", sì che la pur rilevata (dalla Commissione Tecnica) limitatezza "di monitor di visualizzazione per le sale operatorie, pur su carrello" (tale, secondo la Commissione stessa, da non consentire "un versatile utilizzo delle sale stesse"), anche se sicuramente in grado di supportare il giudizio di qualità inferiore a quella delle altre proposte in gara reso dalla Commissione con l’attribuzione del punteggio minimo previsto dalla legge di gara per il subcriterio in considerazione, non si rivela certamente atta a far scendere la proposta de qua sotto il limite della sufficienza (e quindi dell’idoneità), avendo essa, come ancora pertinentemente soggiunto dal T.A.R. (pag. 12 sent.), "comunque previsto un numero di postazioni di visualizzazione sufficiente rispetto al numero di aree critiche indicate dal capitolato (e non in corrispondenza al numero delle sale operatorie, come sostenuto da parte ricorrente)".

Quest’ultima, invero, in mancanza di sufficienti argomenti testuali utili a contestare tali condivisibili statuizioni, è costretta ad invocare "la ratio sottesa alla stessa lex specialis", senza tener conto che la stessa, laddove ha ritenuto di dover prevedere un numero od una configurazione minima di dotazioni in relazione a determinati servizii ai fini dell’ammissione alla gara, lo ha fatto espressamente.

E’ pur vero che l’inidoneità dell’offerta sul punto sarebbe potuta scaturire, ai sensi della stessa legge di gara, dalla attribuzione al subcriterio di valutazione di cui si tratta (quello n. 4) di un punteggio inferiore a quello minimo previsto (pari a 5), appunto conseguito dall’offerta in argomento.

Occorre tuttavia in proposito osservare che l’invocata necessaria idoneità del sistema a garantire le "diverse necessità operative delle UU.OO.", di cui all’art. 2 punto 15. del Capitolato, è poi espressamente riferita dalla stessa disposizione al successivo art. 6, che, come s’è visto, individua il minimo di idoneità nella previsione di una "workstation di refertazione per ogni Presidio Ospedaliero" per area critica, come detto sicuramente garantito dalla contestata proposta; sì che, una volta così esclusane ogni possibile profilo di inidoneità ai sensi della lex specialis, ogni valutazione compiuta dall’appellante circa le corrette modalità di soddisfacimento, quanto al parametro in questione, delle necessità dell’Ente, si risolve in una mera contrapposizione di un soggettivo giudizio a quello espresso dalla Commissione di gara, che non prospetta profili di rilevanza tali da far vacillare quello espresso dalla stazione appaltante circa i profili qualitativi e di funzionalità dell’offerta in questione (comunque congruamente giudicati inferiori a quelli corrispondenti risultanti dalle altre offerte) e la successiva verifica giurisdizionale operata dal T.A.R. sull’implicito, del tutto condivisibile, assunto della impossibilità per il Giudice di sostituirsi alla p.a. o di trasmodare nelle determinazioni che appartengono al mérito dell’azione amministrativa (Cons. St., V, 28 ottobre 2010, n. 7631).

2.2 – Si può ora passare al sindacato richiesto al Giudice di appello con il secondo motivo di gravame, in relazione alle statuizioni della sentenza del T.A.R. Veneto laddove ha ritenuto che il riferimento nell’offerta tecnica E. di una circostanza non rappresentata dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara ("propone la fornitura delle seguenti workstation di refertazione con doppi monitor: nessuna da 5 MP (avendo descritto tra le esistenti anche una seconda stazione non risultante dagli atti di gara e nel frattempo donata al P.O. di Vittorio Veneto con il mammografo Sectra)"), non abbia influenzato il giudizio della Commissione e, conseguentemente, non abbia violato i principii sul giusto procedimento.

Occorre rilevare che la censura, così come presa in esame dal T.A.R. (sia pure ai fini della successiva reiezione), si rivela inammissibile, come correttamente eccepito dalle parti avverse.

Con il ricorso di primo grado, infatti, la ricorrente si limitava invero a porre la circostanza di fatto evidenziata nell’offerta, nonché la relativa rappresentazione fattane dalla Commissione nel verbale di gara, alla base della lamentata, "assoluta discrepanza tra le rilevazioni compiute dalla Commissione sui requisiti dell’offerta" (rilevazioni che, secondo la stessa prospettazione, avrebbero "attribuito all’offerta E. l’erronea rappresentazione della situazione di fatto" o quanto meno "una poco chiara conoscenza da parte di E. di una situazione interna all’Asl’) e "l’attribuzione di un punteggio numerico comunque sufficiente"; il che, secondo la censura originaria, sarebbe indice di un procedimento valutativo "poco convincente" e "sintomatico di una sostanziale violazione dei principi generali che presiedono all’esercizio dell’attività amministrativa: il buon andamento…" (pag. 14 ric. orig.).

Orbene, tale censura risulta completamente stravolta con i successivi atti difensivi, laddove, in particolare, C. ha evidenziato che la rappresentazione di una situazione di fatto indicata da E. nella propria offerta, situazione che tuttavia non trovava riscontro nella lex specialis di gara, era indice di una violazione del principio del giusto procedimento ed, in particolare, del principio della par condicio tra i concorrenti.

Detto denunciato vizio, invero, pur basato sullo stesso fatto (la veduta attestazione risultante dall’offerta E. ed il rilievo operatone dalla Commissione Tecnica), finisce per aggredire il provvedimento oggetto del giudizio sotto un profilo completamente diverso da quello inizialmente e ritualmente dedotto (com’è noto insuscettibile di estensione sin dal primo grado di giudizio se non con l’unico mezzo dei motivi aggiunti, che, proponibili peraltro nelle ristrette ipotesi definite dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non risultano avanzati nel presente giudizio); profilo, inoltre, che non può nemmeno considerarsi una mera specificazione della genericissima, iniziale, censura di "violazione dei principi generali che presiedono all’esercizio dell’attività amministrativa", unicamente riferibile, nel contesto in cui è stata dedotta, alla contraddizione che ivi si riteneva di evidenziare a proposito del giudizio della Commissione, che, dopo aver riscontrato un dato di fatto ricavato dall’offerta E., in ogni caso suscettibile secondo la ricorrente di valutazione sicuramente negativa, "nonostante tutto" aveva poi "attribuito all’offerta E. un punteggio minimo pari alla sufficienza"; mentre, dunque, con la prospettazione originaria, si rimproverava alla Commissione di non aver tenuto conto nella sua valutazione di un fatto suscettibile di incidere negativamente sulla valutazione stessa peraltro da essa correttamente rilevato, nella successiva, e perciò nuova, prospettazione, si rimprovera alla Commissione l’esatto contrario e cioè di essersi fatta influenzare da detta circostanza ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Certo quanto sopra, il motivo, così come da ultimo prospettato negli atti difensivi di primo grado (né in questo grado d’appello la ricorrente lo ripropone in qualche modo nella sua originaria formulazione, ch’è l’unica a poter essere rituale oggetto di scrutinio da parte del Giudice), dev’essere dichiarato, in riforma della sentenza impugnata, inammissibile.

Quanto al tema, pure oggetto del secondo motivo di appello, della presunta indeterminatezza dell’offerta tecnica di E. laddove presenta una discrepanza tra il numero di postazioni di visualizzazione indicato nell’offerta economica "senza indicazione dei prezzi" e quello indicato nel prospetto allegato all’offerta stessa (discrepanza, che, rilevata dalla Commissione, è stata dalla stessa risolta nel senso di ritenere probante il secondo dato, atteso che i quantitativi dallo stesso risultanti "corrispondono nel totale di n. 19 a quanto indicato al punto E.1 della proposta tecnica": verbale di Commissione Tecnica n. 2), la tesi del "mero errore materiale fonte della contestata discordanza", fatta propria dal T.A.R. ai fini della reiezione della relativa censura, risulta pienamente condivisibile, giacché il raffronto fra i varii documenti dell’offerta tecnica ha consentito alla Commissione di correttamente accertare comunque quale fosse il dato esatto (quello, in particolare, risultante da due documenti concordi rispetto al terzo discorde), giustamente individuato nella elencazione di cui al punto E.1 della proposta tecnica, che, come pertinentemente controdedotto dall’Azienda appellata, "evidenziava in maniera inequivoca, indicandole singolarmente con le relative caratteristiche tecniche e prestazioni, che le stazioni di visualizzazione previste erano 19 e non 13".

Né alcuna richiesta di chiarimenti poteva ritenersi in proposito necessaria (e correttamente dunque la Commissione è pervenuta all’interpretazione dell’offerta ed alla ricostruzione in piena autonomia dell’effettiva proposta contrattuale presentata in modo da poter prescindere dall’errore materiale dalla stessa risultante), dal momento che in nessun modo l’errore constatato era oggettivamente in grado di poter porre in dubbio la determinatezza e dunque la effettiva valutabilità dell’offerta.

2.3 – Passando, infine, all’ulteriore profilo di asserita indeterminatezza ed incompletezza dell’offerta economica di E., di cui all’ultimo motivo di appello, devesi preliminarmente rimarcare che la corrispondente censura di primo grado (nei cui ristretti limiti si dispiega la cognizione del Giudice di appello, non essendo in secondo grado consentito di ampliare l’oggetto del giudizio con nuovi profili di doglianza) si peritava di denunciare "come l’offerta E. contenesse offerte opzionali, ossia offerte in variante, relativamente a materiali obbligatori quanto alla fornitura. L’offerta opzionale di E. si riferisce alla fornitura di una stampante Konica Minolta… senza peraltro indicare il suo prezzo… e senza oltretutto prevedere i costi di manutenzione ed i materiali di consumo" (pagg. 16 – 17 ric. orig.).

Ciò posto, i profili di erroneità dell’impugnata sentenza (che ha concluso sul punto "per la legittimità e conformità alle prescrizioni della lettera di invito dell’offerta presentata dalla contronteressata, la quale pur contenendo l’indicazione della proposta opzionale e del relativo costo, non lo ha incluso nell’ammontare del prezzo offerto per la realizzazione del nuovo sistema": pagg. 15 – 16 sent.), come sollevati con l’atto di appello, risultano del tutto infondati, atteso che:

a) il punto 17 dell’art. 2 del Capitolato, come riformulato con il chiarimento n. 10 dell’Azienda, nel prevedere, con riferimento implicito ma chiaro all’ipotesi di superamento del periodo di quattro mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione per la messa a regime del nuovo sistema di refertazione esclusivamente su supporto informatico, "eventuali, successive esigenze di stampa", in relazione alle quali "la Ditta concorrente avrà cura di proporre proprie soluzioni operative…", configurava oggettivamente detta proposta, ad avviso del Collegio, come "contenuto opzionale dell’offerta", dal momento che faceva riferimento ad esigenze solo "eventuali", che si sarebbero manifestate soltanto in caso di superamento del predetto periodo di quattro mesi;

b) alla luce dell’art. 10 del Capitolato Speciale (che trova corrispondenza nel facsimile di offerta economica allegato alla lettera di invito) "i canoni e prezzi analitici richiesti e i prezzi dei possibili optionals" dovevano essere tenuti distinti dal "prezzo (I.V.A. esclusa) complessivo del sistema proposto per l’intero periodo contrattuale di 6 anni", sulla cui base soltanto, alla stregua del successivo art. 11, "la valutazione del prezzo verrà effettuata" (né d’altra parte sarebbe stato logico comparare le offerte economiche includendo nel prezzo soggetto a valutazione quello relativo ad attività e prestazioni soltanto eventuali);

c) non risulta certo rilevante, ai fini di cui si tratta, la circostanza sottolineata dall’appellante, secondo cui "il periodo di avviamento del nuovo sistema si è concluso con almeno un mese di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto" (pag. 15 mem.), atteso che, conformemente a quanto sul punto controdedotto dalla controinteressata, la circostanza stessa, come suffragata o contestata dalle parti con la documentazione versata agli atti di causa, attiene agli aspetti di esecuzione del rapporto (che trovano la loro regola nel contratto, nel capitolato e nella legge) e non certo alla legittimità dell’aggiudicazione e della presupposta attività di valutazione delle offerte, della quale soltanto qui si discute. Peraltro la circostanza stessa, come introdotta dall’appellante, vale non tanto a dimostrare (come essa pretenderebbe) l’inadeguatezza (o, meglio, l’errata valutazione) dell’offerta ab origine di E., quanto piuttosto l’utilità (e la opportunità) dell’indicazione opzionale contenuta nell’offerta stessa (valida solo se ed in quanto si fosse in ipotesi in corso di esecuzione del rapporto superato il periodo di "franchigia" per le cause più varie possibili), che non consente comunque, ai sensi della veduta e non impugnata legge di gara, di includerla nella proposta e nel prezzo contrattuali presi in considerazione dall’Amministrazione ai fini dell’aggiudicazione della procedura in parola.

2.4 – Si deve soggiungere che, alla stregua dei rilievi sopra svolti in ordine alla infondatezza dei primi tre motivi di appello, risulta meramente consequenziale la reiezione del quarto motivo di gravame (con il quale viene censurata la sentenza T.A.R. Veneto laddove ha rigettato i motivi aggiunti formulati dalla stessa, vòlti alla declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ed alla conseguente reintegrazione in forma specifica), alla luce della veduta legittimità dell’aggiudicazione e degli atti presupposti e della complessiva liceità della relativa attività dell’Amministrazione.

3. – L’appello deve in definitiva essere respinto con conseguente conferma, nei sensi di cui sopra, della sentenza appellata.

Ricorrono tuttavia, considerata la peculiarità della fattispecie, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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