Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 30-03-2011, n. 13292 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica di Rimini ricorre, per sua sostenuta abnormità, contro l’ordinanza del Giudice di pace, che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di R. G. e disposto la restituzione degli atti al P.M., avendolo riscontrato privo dell’indicazione ( D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 2, lett. c)) dei mezzi di prova (nominativi dei testi), a sua volta preclusiva dei poteri officiosi di cui all’art. 507 c.p.p..

2. Il ricorso si pone in palese contrasto con S.U. n. 25957/09, perchè il Giudice ha il potere di rilevare la nullità del decreto per una causa espressamente prevista dalla legge, quand’anche i presupposti di fatto risultino erronei. Difatti l’eventuale ritualità dell’atto, ritenuto nullo dal Giudice, non offre a posteriori giustificazione all’impugnazione del provvedimento ad essa sottratto dalla legge, eludendo il principio di tassatività in materia.

L’abnormità di un provvedimento, quale ragione autorizzativa del ricorso, difatti non si desume per se stessa dall’effetto di far retroagire il procedimento, nel caso in cui il provvedimento risponda al modello legale, pur erronea che sia la sua deliberazione.

E, nella specie la stessa deliberazione non risulta erronea.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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