T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 05-07-2010, n. 22609 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– che l’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Roma, in data 3 marzo 2010, non ha ammesso la lista in questione alle elezioni per il Consiglio regionale del Lazio, ritenendo che il numero delle sottoscrizioni conformi fosse inferiore al numero minimo di elettori presentatori;

– che parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, censurando inoltre l’asserita violazione dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recepito nell’ambito della legislazione della Regione Lazio dall’art.1, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n.2;

Che nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2010 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis ha accolto l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione della lista alla competizione elettorale regionale fissata per il 28 e 29 marzo 2010;

– Che, a giudizio del Tribunale, nella specie in esame il numero di sottoscrizioni ritenute dall’Amministrazione conformi al disposto di legge superava, infatti, il numero minimo di sottoscrizioni ai sensi della normativa applicabile, sulla base della considerazione secondo cui il "sistema di elezione" di cui all’art.122 della Costituzione è oggi disciplinato nella Regione Lazio, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n.2, che opera un rinvio meramente materialerecettizio alla legge n. 43 del 1995, e che trova quindi applicazione la disposizione secondo cui, in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per le liste regionali è ridotto alla metà;

– Che, a seguito della pubblica udienza del 6 maggio 2010, lo stesso Giudice ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 24 giugno 2010, data sotto la quale erano già stati fissati altri ricorsi in materia elettorale, essendo ormai intervenuto il verbale di proclamazione degli eletti;

– Che in tale udienza la Parte ricorrente ha fatto presente la sua sopravvenuta carenza d’interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso;

– Che il Collegio deve quindi prendere atto della improcedibilità del ricorso, a spese compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *