Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-06-2011, n. 13791 Licenziamento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5.09.2005 il Tribunale di Velletri dichiarava la nullità del licenziamento intimato dall’AUTOCENTRO MONTCARLO S.p.A. a B.D. in data 24.07.1999, con le conseguenti statuizioni di carattere reintegratorio e risaricitorio.

Tale decisione, appellata dalla società datrice di lavoro, è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 8370 del 2007, la quale ha ritenuto che la contestazione disciplinare – con riferimento alla manomissione dell’orologio aziendale per la timbrature del cartellino orario – fosse priva del necessario corredo spazio-temporale. La stessa Corte ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, nel riconoscere l’esistenza dei presupposto della cd. tutela reale ex art. 18 n. 300 del 1970, non avendo la società datrice di lavoro allegato e dimostrato che l’azienda occupasse un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dalla legge.

La società Autocentro Montecarlo, ricorre per cassazione con due motivi.

Resiste il B. con controricorso.

La difesa della ricorrente ha depositato "breve nota", in cui si fa presente l’intervenuto fallimento della società Autocentro Montecarlo S.p.A..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente, nel lamentare violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè vizio di motivazione, sostiene che la lettera di contestazione del 24 luglio 1999 conteneva gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità (manomissione dell’orologio aziendale). Il che aveva consentito, aggiunge la stessa ricorrente, al B. l’esatta individuazione dell’infrazione contestata e del comportamento nel quale la datrice di lavoro aveva ravvisato l’illecito disciplinare.

Su tale profilo-immediatezza e specificità della contestazione- la motivazione contenuta nell’impugnata sentenza, secondo la quale i rilievi mossi al lavoratore sarebbero privi del necessario corredo spazio- temporale, non è adeguata e coerente, giacchè effettivamente nella lettera anzidetta di contestazione disciplinare il fatto veniva esattamente individuato in maniera specifica nella manomissione dell’orologio aziendale.

Del resto la stessa lettera di giustificazione e risposta del B., che viene riportata a pag. 3 del ricorso per cassazione, denota la piena conoscenza da parte sua proprio dell’accusa a lui rivolta della manomissione dell’orologio aziendale e della timbratura del cartellino ad orari impostati a seguito di tale manomissione. La circostanza non risulta essere stata presa in considerazione dal giudice di appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., degli artt. 2119, 2104, 2105, 1175, 1375, 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione.

La società osserva che la sentenza impugnata risulta carente anche per l’erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi P., M. e C., dalle quali risultava che la manomissione dell’orologio aziendale era da imputare al B..

Anche questo motivo è fondato, in quanto la sentenza di appello opera un generico ed incompleto riferimento alle testimonianze rese dai testi M. e C., trascurando del tutto le dichiarazioni rese dall’altro teste P. (riportate a pagine 3 e 4 del ricorso per cassazione), il quale affermò che il B. "posto davanti all’evidenza confessò quanto mi si legge, anzi precisò che una persona gli aveva insegnato a manomettere gli orologi". 3. In conclusione il ricorso merita di essere accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che procederà al riesame della causa in ordine al profilo dell’immediatezza e specificità della contestazione disciplinare e a quello dell’adeguata ed esauriente vantazione delle dichiarazioni rese dai testi anzidetti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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