Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 13765 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. R.R. impugna la sentenza n. 52795 del 2005 del Giudice di Pace di Roma, depositata il 6 dicembre 2005, con la quale veniva rigettata la sua opposizione al verbale di contravvenzione n. (OMISSIS) della Polizia stradale per violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 11. 2. – L’opponente deduceva che non vi era stata alcuna violazione, perchè non vi era stata invasione dell’opposta corsia di marcia, richiedendo a tal fine prova testimoniale.

3. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso ritenendo che "le motivazioni addotte dall’opponente sono inidonee ed insufficienti a contrastare l’efficacia probatoria del verbale di accertamento posto che gode di fede privilegiata ex art. 2699 c.c. e può essere contestato ex art. 2700 c.c. soltanto con l’esperimento della querela di falso ai sensi degli artt. 221 e 222 c.p.c.". 4. – L’odierno ricorrente, con l’unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., non avendo il Giudice di Pace ammesso la prova testimoniale tendente a provare l’errore di percezione dell’agente della Polizia stradale, che aveva accertato l’infrazione tramite lo specchietto retrovisore, di notte, con scarsa illuminazione e a circa 100 metri. Trattandosi di un dedotto errore di percezione non era necessaria la querela di falso.

5. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, conclude con richiesta di rigetto del ricorso.

6. Non sono state depositate memorie.

7. – Il ricorso è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 2009 n. 17355) ha avuto occasione di affermare il seguente condiviso principio di diritto: Nel giudico di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti-. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore.

Applicato tale orientamento alla odierna fattispecie, non resta che condividere l’affermazione del Giudice di Pace, che nella sua motivazione ha anche dato atto che il ricorrente contestava che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale fosse intervenuto il contestato "sorpasso", posto che tale manovra si era svolta all’interno della propria carreggiata. Si trattava, quindi, di un accertamento direttamente effettuato dall’agente e come tale attestato dal pubblico ufficiale con la conseguente necessità di procedere con querela di falso.

8. – Nulla per le spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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