Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 30-03-2011, n. 13106 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 6 Novembre 2008 al termine di rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno il Sig. C. fu condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di quattro anni di reclusione e 16.000,00 Euro di multa perchè ritenuto colpevole del reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 in relazione alla detenzione di otto panetti di hashish del peso lordo complessivo di circa 784 grammi (principio attivo pari a milligrammi 73.740) che egli stava trasportando per consegnarli a terzi.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha respinto i motivi di impugnazione con cui si censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti previste dai commi quinto e settimo del citato art. 73 e di quella prevista dall’art. 62 c.p., n. 6, ed ha ridotto la pena a due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 Euro di multa in ordine al reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73.

Avverso tale decisione il Sig. C. ricorre personalmente lamentando l’errata applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7 per avere i giudici di merito escluso l’applicazione della circostanza attenuante considerando erroneamente decisiva la circostanza che le indicazioni del fornitore e del destinatario della droga furono fornite solo due mesi dopo l’arresto.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte che il ricorso sia caratterizzato da genericità e manifestamente infondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha fissato con chiarezza i principi interpretativi che devono guidare nell’applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7. Tali principi evidenziano l’esigenza che la collaborazione fornita dall’indagato/imputato si caratterizzi per una "particolare efficacia" rispetto all’obiettivo di bloccare o comunque ostacolare le condotte criminose (tra le tante si rinvia alla sentenza della Quarta Sezione Penale, n. 46435 del 18 novembre-17 dicembre 2008, rv 242311) e giungono così ad escludere che la mera indicazione dei nominativi di altri correi o del fornitore o destinatario della droga possa considerarsi elemento sufficiente perchè sia integrata l’attenuante speciale (Sesta Sezione Penale, sentenza n. 20799 del 2 marzo-3 giugno 2010, rv 247376).

La Corte rileva che, applicando tali principi al caso in esame, la sentenza impugnata risulta priva di vizi logici allorchè evidenzia come l’indicazione del fornitore e del destinatario effettuata dall’imputato a due mesi dall’arresto non possa considerarsi efficace e, comunque, come in atti e in sentenza non emergano elementi tale da provare che lo sia stata. Sul punto nessuna contestazione specifica è stata fornita dal ricorrente, che si è limitato a contestare la motivazione adottata dai giudici sotto il profilo, come si è visto inesistente, della errata applicazione della fattispecie legale, e non ha prospettato il vizio previsto dall’art. 606 c.p.p., lett. e), nè fornito alcun elemento che fondi l’esistenza in atti di circostanze che i giudici avrebbero ignorato o interpretato in modo logicamente errato.

Tali carenze impongono di ritenere il ricorso afflitto da assoluta genericità, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c), con conseguente applicazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c).

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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