Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-06-2011, n. 13987 Riassunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 1996, la Interlink sas proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo per L. 10.932.750, oltre accessori, ottenuto dalla CMA srl, in forza del contratto tra le stesse parti concluso il 5.4.1993; chiedeva la declaratoria di nullità del detto contratto per indeterminatezza dell’oggetto e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla restituzione di L. 7.500.000, in precedenza versato ed al risarcimento del danno, con restituzione delle macchine compravendute, ovvero l’annullamento del contratto de quo per dolo od errore, o, ancora la risoluzione del contratto stesso per inadempimento della controparte.

Con sentenza del 1998, il Pretore di Venezia respingeva la domanda attorea, confermando il decreto opposto e regolando le spese.

Avverso tale sentenza la soccombente proponeva appello di fronte al tribunale di Venezia, e la controparte deduceva l’incompetenza del giudice adito, che, con sentenza del 2000, dichiarata la propria incompetenza, assegnava termine per la riassunzione della causa di fronte alla Corte di appello di Venezia. La Interlink sas riassumeva nei termini assegnati la causa di fronte al giudice designato; su eccezione della controparte, la Corte lagunare, con sentenza in data 19.4.2004/1.2.2005, dichiarava inammissibile l’appello e regolava le spese. Osservava la Corte distrettuale che soltanto nel caso in cui l’originario gravame sia stato depositato presso un giudice di secondo grado, anche se territorialmente incompetente, lo stesso ha effetti conservativi, mentre nell’ipotesi di gravame prodotto dinanzi ad altro Giudice di primo grado a cui non sono devolute funzioni di appello rispetto alla decisione impugnata, il rapporto processuale non poteva considerarsi più in essere per il decorso dei termini stabilito dalla legge, con la conseguenza della inapplicabilità dell’art. 50 c.p.c., che afferisce alle sole sentenze non passate in giudicato.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, la Interlink sas; l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 44 e 324 c.p.c., evidenziando che la sentenza con cui il tribunale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza assegnando termine per la riassunzione di fronte alla Corte di appello della stessa Città non è stata impugnata, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi passata in giudicato.

Il motivo non merita accoglimento; per vero, la rilevata competenza della Corte di appello di Venezia non è stata posta in alcun modo in discussione, ma è stato rilevato piuttosto che i termini per la proposizione dell’appello, al momento della riassunzione del giudizio di secondo grado di fronte a quel giudice erano decorsi, donde l’inammissibiltà dell’impugnazione.

Non ci si trova quindi di fronte ad una questione di giudicato, seppure formale, atteso che la competenza del giudice indicato come tale non viene in alcun modo posta in discussione, ma di fronte al mero rilievo dell’avvenuta decorrenza dei termini per proporre il gravame, proprio da parte di quel giudice che era stato indicato come competente.

Il motivo pertanto non merita accoglimento.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 50c.p.c., sostenendosi la tesi secondo cui il tribunale sarebbe anche giudice di secondo grado (in relazione alle sentenze del giudice di pace) e che, comunque anche la giurisprudenza avrebbe riconosciuto valenza al principio secondo cui nella fattispecie sarebbe applicabile il disposto dell’art. 50 c.p.c..

La giurisprudenza invocata non è confacente, mentre il riferimento al fatto che il Tribunale è giudice di appello rispetto alle sentenza del Giudice di pace è irrilevante, atteso che la disposizione invocata è stata condivisibilmente letta nel senso che gli effetti conservativi di cui alla norma invocata in tanto si applicano in quanto l’impugnazione sia stata proposta di fronte ad un giudice di secondo grado rispetto alla controversia di che trattasi.

Devesi quindi applicare nella fattispecie il principio, cui si presta convinta adesione, secondo cui in caso di appello proposto ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo la legge, può riconoscersi allo stesso un effetto conservativo alla condizione che l’organo adito, benchè territorialmente incompetente, sia ugualmente giudicante in secondo grado, mentre il medesimo effetto conservativo deve escludersi ove l’appello sia proposto davanti ad altro giudice di primo grado, mancando in tal caso uno strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado (cfr.

Cass. 24.9.1988, n 9554; 29.1.2003, n 1269).

In base a tale indirizzo, del tutto coerente con i principi generali su cui si basa tutta la disciplina relativa alle impugnazioni, il motivo deve essere respinto e, con esso, il ricorso.

Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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