Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 30-03-2011, n. 13286 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Frosinone in data 22.10.10 con la quale è stato annullato, per difetto del requisito del periculum in mora, il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cassino in data 29.9.10, per il ritenuto reato di cui all’art. 481 c.p., avente ad oggetto il Poligono di tiro della sezione nazionale di Pontecorvo.

Deduce il p.m. ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza che, a prescindere dalla diversa qualificazione dei fatti ritenuta dal g.i.p. e dal tribunale (violazione dell’art. 481 c.p. in luogo del contestato reato di cui agli artt. 479 e 493 c.p.), avevano errato i giudici del riesame ad escludere il periculum in mora non rinvenendo il nesso di pertinenzialità tra la struttura del Poligono e la commissione del reato contestato a carico di D.N.M. (presidente della locale sezione nazionale di tiro a segno di Pontecorvo) e degli altri 14 indagati.

Il reato di falso ideologico, infatti, ossia l’indicazione fittizia, proveniente da soggetto legittimato, di una circostanza fidefacente ai fini del rilascio di validi certificati per l’ottenimento del porto d’armi, presupponeva l’operatività del Poligono di tiro ed era quindi evidente la connessione tra il sequestro del Poligono di Pontecorvo e l’inibizione dell’attività di emissione di certificati falsi, e, dunque, la pertinenza tra l’oggetto ed il reato, essendo risultato chiaro che la gestione del Poligono avveniva in condizioni di cronicizzata illegalità, con condotte poste in essere da anni da parte degli indagati e conseguente necessità di temporanea sospensione dell’intera attività. Con memoria depositata il 27.1.11 il difensore del D.N. ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per assoluta infondatezza o comunque rigettato. Osserva la Corte che il ricorso appare infondato.

La previsione di cui all’art. 321 c.p.p. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protraine le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Il pericolo rilevante, ai fini dell’adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto ed attuale (Cass., sez. 5, 16 marzo 2005, n. 14068; Sez. 4, 23 maggio 2007, n. 36884).

Orbene, nella specie, con motivazione congrua e che si sottrae al censure di illogicità, i giudici del. riesame, rilevato come la contestazione abbia ad oggetto la condotta del rilascio di certificati ideologicamente falsi, poichè attestanti idoneità al maneggio delle armi mai accertate o non adeguatamente verificate, hanno sottolineato la non configurabilità del Poligono oggetto di sequestro come bene strumentale, necessario alla commissione del reato contestato ovvero alla agevolazione di ulteriori analoghi reati, dal momento che è la stessa ipotesi accusatoria a prevedere la falsità dei certificati di idoneità per essere gli stessi rilasciati senza il previo espletamento, nel Poligono di tiro, delle prove di abilità nell’uso delle armi da parte dei richiedenti il certificato, sicchè correttamente è stato escluso che il Poligono, di per sè, possa costituire il necessario "strumento" per la commissione del reato per cui si procede.

Di conseguenza, venendo meno, a motivo della natura del bene oggetto del vincolo reale e di tutte le circostante del fatto, il carattere strumentale del Poligono, rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato, o alla agevolazione della commissione di altri reati, viene meno anche la necessità di sacrificare i diritti degli utilizzatoti del Poligono stesso, non essendo il sacrificio dettato da effettive esigenze di prevenzione concrete del processo penale, ben potendo – come perspicuamente sottolineato dal tribunale del riesame – l’uso dei certificati falsi, ed il conseguente aggravamento del reato, essere inibito attraverso il sequestro degli stessi certificati, la cui redazione ben può essere avvenuta (e ben potrebbe essere reiterata) al di fuori delle strutture del Poligono stesso.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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