Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-06-2011, n. 13983 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16-1-1986, C.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo A. A., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 12.962.261, oltre rivalutazione ed interessi, a saldo del corrispettivo dei lavori dati in appalto all’attore per la costruzione di un fabbricato in contrada (OMISSIS).

Nel costituirsi, l’ A. contestava la fondatezza della domanda, deducendo di non aver accettato l’opera, in quanto il fabbricato, la cui realizzazione era sta commissionata al C. ed a tale G.A., presentava gravissimi difetti nelle strutture in cemento armato. La convenuta chiedeva altresì, in via riconvenzionale, previa autorizzazione a chiamare in causa il G., la risoluzione del contratto e la condanna degli appaltatori al risarcimento dei danni.

Il G., intervenuto in causa, aderiva alla domanda dell’attore, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma di L. 12.962.261, oltre accessori.

Con sentenza depositata il 26-3-1993 il Tribunale adito condannava la convenuta a pagare al C. ed al G. la somma di L. 9.758.437, oltre interessi legali, quale residuo importo delle opere realizzate. Il giudice di primo grado, al contrario, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, rilevando che non vi era alcuna prova che le strutture realizzate non fossero conformi alle prescrizioni contrattuali e che non erano stati riscontrati, da parte del C.T.U., vizi di gravità tale da rendere l’edificio del tutto inadatto alla sua destinazione.

Tale sentenza veniva impugnata dalla A.. Il C. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello, mentre il G. rimaneva contumace.

Con sentenza depositata il 25-8-2004 la Corte di Appello di Palermo, in accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di adempimento contrattuale proposta dal C. nei confronti dell’ A.;

dichiarava risolto il contratto di appalto stipulato tra le parti con scrittura privata del 20-5-1984; condannava il C. e il G., in solido tra loro, a pagare all’appellante, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 14.880,09, oltre interessi legali dalla domanda al saldo sulla somma originaria di L. 14.500.190 annualmente rivalutata a partire dal 24-6-1996.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il C., sulla base di due motivi.

L’ A. ha resistito con controricorso.

Il G. non ha svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1662 e 1668 c.c., nonchè l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Deduce che la Corte di Appello, pur avendo correttamente premesso che, poichè le opere appaltate non erano state completate, risultavano inapplicabili gli artt. 1667 e 1668 c.c. richiamati dal giudice di primo grado, in modo contraddittorio e in palese violazione di tale principio ha poi ritenuto di accogliere, ai sensi dell’art. 1668 c.c., la domanda di risoluzione del contratto proposta dall’ A..

Rileva che non può ritenersi che il giudice di appello sia incorso in un mero errore materiale nel richiamare la suddetta norma, in quanto la risoluzione del contratto non avrebbe potuto essere pronunciata nemmeno ai sensi della norma generale di cui all’art. 1453 c.c., non ricorrendone i presupposti di legge, data la scarsa importanza dell’inadempimento. Fa altresì presente che l’operatività del citato art. 1453 c.c., in materia di appalto, è condizionata alla circostanza che risulti irrimediabilmente compromessa la situazione verificatasi a seguito dell’inadempimento dell’appaltatore, dovendo in caso contrario il committente esercitare la facoltà di cui all’art. 1662 c.c., comma 2, mettendo in mora l’appaltatore con l’assegnazione di un termine per porre rimedio all’inesatto adempimento.

Con il secondo motivo il C. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1224 c.c., nonchè dell’erronea e insufficiente motivazione, del travisamento dei fatti e dell’errore materiale in ordine alla determinazione del danno.

Sostiene che, poichè le opere realizzate dal ricorrente avevano un valore (L. 31.258.371) quasi doppio rispetto al corrispettivo versato dalla committente, il risarcimento del danno da questa subito non avrebbe potuto superare il costo (L. 18.165.000) dalla stessa sostenuto. Deduce, inoltre, che la statuizione sugli interessi da calcolarsi sulla somma originaria annualmente rivalutata si pone in contrasto con l’art. 1224 c.c. e non è supportata da congrua motivazione.

2) Il primo motivo è fondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di appalto la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione solo nella ipotesi in cui l’opera sia stata completata, ma presenti vizi, difformità o difetti; laddove, nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ. (Cass. 5-2-2006 n. 3302; Cass. 6-4-2006 n. 8103; Cass. 9-8-1996 n. 7364). Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell’opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell’appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell’opera (Cass. Sez. 2, 16-10-1998 n. 10255; Cass. 15-12-1990 n. 11950).

Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha fatto buon governo degli enunciati principi, in quanto, pur avendo accertato, con apprezzamento in fatto che non ha costituito oggetto di censura sotto il profilo dell’insufficiente o contraddittoria motivazione, che i lavori appaltati non erano stati portati a compimento, ha dichiarato risolto il contratto in questione ai sensi dell’art. 1668 c.c., comma 2, in ragione della ritenuta inidoneità assoluta dell’opera ad assolvere alla sua funzione abitativa. E’ evidente, infatti, che, una volta escluso che i lavori commissionati fossero stati ultimati, non vi era spazio per l’applicazione del citato art. 1668 c.c., comma 2, dettato in tema di garanzia per i vizi o difformità dell’opera. Al contrario, la responsabilità dell’appaltatore avrebbe dovuto essere valutata alla stregua della disciplina generale prevista in tema di inadempimento contrattuale; con la conseguenza che, al fine dell’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto avanzata dall’ A., si sarebbe reso necessario accertare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., che l’inadempimento dell’appaltatore non fosse di "scarsa importanza".

Le argomentazioni svolte dal giudice di appello per pervenire alla pronuncia di risoluzione ex art. 1668 c.c., comma 2, inoltre, si pongono in contraddizione con la parte iniziale della motivazione, nella quale la Corte territoriale, nel dare atto che con il primo motivo di appello l’ A. aveva dedotto ìinapplicabilità degli artt. 1667 e 1668 c.c., stante il mancato completamento delle opere appaltate, e nel ritenere fondata tale censura, aveva chiaramente mostrato di aderire alla tesi giuridica prospettata dall’appellante.

La decisione gravata, pertanto, oltre ad essere incorsa in una palese violazione di legge, risulta altresì viziata sotto il profilo motivazionale.

3) Per le ragioni esposte, in relazione al motivo in esame, s’impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Il giudice del rinvio, uniformandosi ai principi di diritto innanzi enunciati, dovrà valutare se l’inadempimento degli appaltatori in concreto accertato presenti o meno il requisito di non scarsa importanza, tale da giustificare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., la richiesta di risoluzione del contratto di appalto, avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta. Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.

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