Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 30-03-2011, n. 13137 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato il decreto del 4 marzo 2008 con cui il Tribunale di Napoli aveva applicato nei confronti di C. C. la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni tre e mesi sei, con l’imposizione della cauzione pari ad Euro 5.000;

che i giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistente ed attuale la rilevante pericolosità di tipo qualificato del C., ritenuto intraneo all’associazione criminosa di stampo mafioso denominata Clan Vollaro, con la quale non avrebbe reciso i legami nemmeno a seguito della lunga detenzione cui è stato sottoposto, associazione che è tuttora operante nei comuni di Portici e di Ercolano;

che contro questo decreto ricorre il proposto, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi con cui:

1) denuncia la nullità del provvedimento per mancanza ovvero per contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della attualità della pericolosità sociale, senza considerare che i reati per i quali è stato condannato risalgono tutti agli anni ’80/90, che ha subito una detenzione ininterrotta dal 1996 al 2006 e, infine, che l’associazione camorristica in cui ha operato è ormai venuta meno;

2) deduce la nullità del decreto impugnato per mancanza ovvero per contraddittorietà della motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della misura di sorveglianza speciale e di eliminazione della cauzione.

Ritenuto che il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza della pericolosità qualificata, finendo con il censurare la motivazione contenuta nel decreto impugnato;

che, come è noto, il sindacato di legittimità in materia di prevenzione è limitato ai soli vizi di legge e non si estende al controllo sull’adeguatezza e coerenza logica dell’iter giustificativo della decisione ( L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11);

che, pertanto, con il ricorso sono stati proposti motivi non consentiti e che per questo deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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