T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 28-03-2011, n. 2709

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato la nota in data 27.7.2000 indicata in epigrafe, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Con D.M. 20.2.1995, pubblicato sulla GU n. 43 del 6.5.1995, 4^ Serie Speciale, l’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno, ha bandito un concorso pubblico per esami, per 984 posti di coadiutore archivista IV q.f., in parte da destinarsi alla sede della Regione Sicilia. I ricorrenti hanno inoltrato domanda volta a partecipare al concorso in questione. Espletate le prove concorsuali, i medesimi sono risultati utilmente collocati in graduatoria tra gli idonei. Per la Regione Sicilia, i vincitori del concorso in questione sono stati assunti. Successivamente, ai sensi e per gli effetti della legge 17.8.1999 n. 288, i ricorrenti hanno inoltrato al Ministero dell’Interno domanda di assunzione nella qualifica di cui è concorso in quanto tale disciplina prevedeva l’assunzione di un contingente di personale dell’Amministrazione civile dell’interno non superiore a cinquemila unità, indicando diverse modalità tra le quali l’utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, il contratto collettivo integrativo relativo al comparto Ministeri per il quadriennio 19982001, nella nuova pianta organica, prevedeva, per la qualifica di coadiutore, un incremento sino a 1.462 unità.

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 27.3.2000, ha provveduto ad articolare le dotazioni organiche del personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile. Dalla graduatoria adottata con riferimento alla Regione Sicilia, sono risultati 129 idonei, non sufficienti a coprire le vacanze nelle sedi della predetta Regione.

Nonostante ciò, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha comunicato che sarebbe stata autorizzata l’assunzione di 430 unità per il 1° trimestre 1998 ( DPR 18.6.1998), 400 unità per il 2° trimestre 1998 (DPR 33.11.1998) e 257 unità nel mese di dicembre 1998 (DPR 8.1.1999), mentre per l’anno 1999 sarebbero state autorizzate soltanto 20 unità ( DPR 22.9.1999). Pertanto, secondo l’Amministrazione, sono risultate autorizzate assunzioni per un totale di 1.087 unità. Di conseguenza, sarebbero stati assunti altri vincitori del concorso a 984 posti di coadiutore, un contingente di appartenenti a categorie protette (93), nonché, per il restante numero di posti, i vincitori di altri concorsi già da tempo espletati.

Riguardo al piano di programmazione presentato per l’anno 2000, l’Amministrazione (sempre con nota in data 27.7.2000 prot. n. 984) ha precisato che era stata presentata richiesta per l’assunzione di 770 unità di vincitori di altri concorsi già espletati da tempo, per quali anche l’ultima legge finanziaria avrebbe previsto, sempre secondo l’Amministrazione, priorità nelle assunzioni, nonché degli idonei del concorso di coadiutore, in sostituzione dei vincitori rinunciatari nelle diverse sedi.

Per quanto riguarda, infine, gli eventuali posti vacanti nella qualifica di coadiutore nella Regione Sicilia, il Ministero ha precisato che non era possibile fornire indicazioni numeriche, in quanto la verifica di eventuali vacanze nei diversi profili professionali sarebbe stata effettuata soltanto a seguito della determinazione della nuova pianta organica dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nonché alla successiva redistribuzione territoriale del personale nelle diverse sedi di servizio (cfr. nota in data 27.7.2000 prot. n. 984).

Ritenendo erronea e pregiudizievole la citata nota in data 27.7.2000, i ricorrenti l’anno impugnata dinanzi al TAR del Lazio.

Successivamente alla proposizione del ricorso e, precisamente, in data 30.11.2000, il Ministero dell’Interno ha adottato un provvedimento con il quale, oltre a reiterare pedissequamente la precedente nota del 27.07.2000, ha comunicato che stava provvedendo alla rielaborazione della pianta organica e alle riqualificazioni del personale per poter poi verificare il numero dei posti vacanti in ogni profilo professionale.

Preso atto di ciò, i ricorrenti hanno inoltrato apposita istanza istruttoria con la quale hanno chiedesto al T.A.R. adito di acquisire tutti gli atti e/o documenti se e finora adottati dal Ministero dell’Interno concernenti tali procedure, relativamente alla Regione Sicilia.

Con ordinanza presidenziale n. 32/2001, quindi, il TAR ha chiesto all’Amministrazione di depositare gli atti relativi al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato ed, in particolare, gli atti relativi alla rielaborazione della pianta organica ed alla riqualificazione del personale al fine di poter verificare il numero dei posti vacanti in ogni profilo professionale.

A seguito del deposito della documentazione richiesta, il TAR ha adottato l’ordinanza in data 5.4.2001 n. 2386, con la quale ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.

Nel frattempo, in data 6.2.2001 l’Amministrazione ha rimodulato la dotazione organica del personale contrattualizzato, tra cui i posti di che trattasi, concernenti la posizione economica B1 e precisamente: posti relativi ai profilo professionale di coordinatore amministrativo contabile. Dalla pianta organica rimodulata è risultato che i posti relativi al profilo di coadiutore erano complessivamente 3.972, di cui 1.950 relativi a presenze in servizio. Quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere un incremento di 2.022 posti nel profilo di coadiutore amministrativo.

Tuttavia, anziché coprire tali posti nei modi e nei termini previsti dalla citata legge n. 288/1999 (attingendo dalla graduatoria del concorso all’esito del quali i ricorrenti erano risultati idonei) e dall’art. 10 del contratto collettivo, in data 18.4.2001 l’Amministrazione ha decretato di bandire una procedura concorsuale di selezione per la copertura di 2.021 posti nell’ambito della posizione B1 per l’accesso al profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile.

Sicché, con motivi aggiunti ritualmente notificati il 2.5.2001, i ricorrenti hanno proposto ulteriori doglianze, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello dell’eccesso di potere, impugnando il decreto in data 18.4.2001.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendone, nel merito, l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 31.5.2001 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti avverso il citato provvedimento impugnato.

Dopo una pronuncia di difetto di giurisdizione (TAR Lazio, sez. I Ter, n. 6161/2003) con sentenza n. 6712/2010 il Consiglio di Stato ha rimesso la causa dinanzi al TAR del Lazio per essere decisa.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio accoglie l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposta dall’Amministrazione resistente e fondata sulla decorrenza del termine utile per impugnare le determinazioni assunte dall’Amministrazione dell’Interno con la contestata nota del 27.7.2000.

Al riguardo, va considerato che con DM 20 febbraio 1995, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 6 maggio 1995, 1’Amministrazione civile dell’interno ha bandito un concorso pubblico per esami per l’assunzione di 984 posti di coadiutore archivista IV qualifica funzionale di cui 6 da destinare alle sedi della Regione Sicilia. I ricorrenti hanno sostenuto il concorso relativo a tali sedi ed espletate le prove concorsuali si sono collocati tra gli idonei. I vincitori dello stesso concorso sono stati assunti a far tempo dal 7 settembre 1998.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 17 agosto 1999 n. 288 – che ha previsto, per 1’esigenza connessa ai compiti amministrativi degli uffici di pubblica sicurezza, l’assunzione di 5000 unità di personale per 1’Amministrazione civile dell’Interno anche mediante l’utilizzazione delle graduatorie dei concorsi già espletati – i ricorrenti hanno chiesto con note del 16, 19 e 21 giugno 2000, informazioni sul concorso e l’assunzione in servizio.

Con nota del 27 luglio 2000 l’Amministrazione ha, sostanzialmente, rappresentato le ragioni per le quali si era determinata a non provvedere all’assunzione dei ricorrenti mediante scorrimento della graduatoria concorsuale evidenziando, tra l’altro, che il Consiglio dei Ministri fino al marzo del 2000 si era limitato ad autorizzare assunzioni di personale relative ai soli vincitori dei concorsi.

Successivamente, con atto notificato il 5 ottobre 2000 gli interessati hanno diffidato 1’Amministrazione a voler provvedere in merito alla loro richiesta di assunzione ai sensi della citata legge n. 288/99.

Con lettera del 30 novembre 2000 l’Amministrazione si è limitata a confermare quanto già rappresentato con la precedente nota del 27 luglio 2000.

Avverso le determinazioni dell’Amministrazione e contestando un presunto silenzio della stessa alla citata diffida del 5 ottobre, i ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR del Lazio rappresentando che la legge n. 288/99 in attuazione dell’art. 36 della legge n. 121/81, aveva previsto l’immissione in servizio di un numero non superiore a 5000 unità la cui copertura del 40% dei posti sarebbe dovuto avvenire mediante utilizzazione delle graduatorie relative ai concorsi espletati, tra i quali andava ricompreso quello a cui i ricorrenti stessi hanno partecipato.

In sostanza, i ricorrenti hanno lamentato il fatto che l’Amministrazione non abbia attinto alla relativa graduatoria, contravvenendo alle disposizioni indicate, considerato, peraltro, che con decreto del 27 marzo 2000 il Ministero dell’Interno aveva rideterminato le dotazioni organiche anche per i posti di coadiutore e che il contratto collettivo integrativo all’art. 10 aveva definito l’incremento di organico relativo a detta qualifica nel numero di 1462 unità.

I ricorrenti hanno contestato le determinazioni dell’Amministrazione impugnando la nota del 27 luglio 2000, formulata in risposta alla nota del 16 giugno 2000 del legale rappresentante degli stessi. La nota del luglio 2000 è stata trasmessa al citato legale il 16 agosto 2000, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Quindi, almeno a far tempo dal 15 settembre 2000, gli interessati erano a conoscenza della posizione dell’Amministrazione (ritenuta lesiva), tanto da citarla anche nella diffida datata 8 ottobre 2000.

Tuttavia, il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 6 dicembre 2000.

Pertanto, va dichiarata l’irricevibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente, oltre 60 giorni dal momento in cui i ricorrenti sono venuti a conoscenza dell’atto ritenuto pregiudizievole dei loro interessi.

La fattispecie di cui si controverte, infatti, attiene al mancato scorrimento di una graduatoria di idonei, formata in esito al concorso pubblico per esami indetto con D.M. 20 febbraio 1995, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 6.5..1995 (4^ serie speciale) per la copertura di n. 984 posti di coadiutore archivista (IV q.f.), da destinarsi alla sede della Regione Siciliana. Detto scorrimento, secondo gli appellanti, sarebbe stato da effettuare per il 40 % dei posti resisi successivamente disponibili – come evidenziato dagli interessati con diffida notificata il 9 ottobre 2000 – a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge n. 288 del 1999.

Come correttamente rilevato anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6712/2010 (con la quale la causa è stata rimessa per la decisione dinanzi al TAR del Lazio), le vicende inerenti la formazione e lo scorrimento di graduatorie concorsuali sono identificabili come fasi di una procedura selettiva finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 4, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale "restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 23 novembre 2004, n. 7691, 22 giugno 2004, n. 4447 e 21 luglio 2003, n. 4207).

In sostanza, l’ingresso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni è affidato talvolta a procedure concorsuali per esami veri e propri, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell’ambito delle quali le modalità dello scorrimento stesso – anche connesse a procedure concomitanti, secondo precisi parametri normativi – così come la corretta assegnazione dei punteggi ed il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi, autonomamente rilevanti, della procedura selettiva finalizzata al reclutamento: procedura antecedente rispetto all’atto di assunzione vero e proprio, e governata da regole pubblicistiche implicanti, appunto, una selezione, ovvero valutazioni di discrezionalità tecnica.

A tale fase di esercizio del pubblico potere corrispondono interessi legittimi, sicché ogni determinazione ritenuta lesiva al riguardo – quale, nella fattispecie, quella oggetto della nota in data 27.7.2000 – va impugnata entro il termine di decadenza di 60 giorni decorrente dal momento in cui il provvedimento ritenuto lesivo è stato portato a conoscenza degli interessati.

La pronuncia di irricevibilità del ricorso travolge anche l’impugnazione del decreto in data 18.4.2001 contestato con motivi aggiunti funzionalmente collegati e connessi al ricorso introduttivo del giudizio del quale, quindi, seguono la sorte.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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