Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-06-2011, n. 13977 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 1992, i coniugi A.S. e B.D. convennero in giudizio innanzi al Tribanale di Messina la cooperativa edilizia "Victoria s.r.l.", esponendo che, in data 20 giugno 1991, avevano stipulato con detta cooperativa, in persona del suo legale rappresentante C. S., un contralto preliminare in forza del quale quest’ultima si era obbligata a venderò loro un appartamento per il prezzo di L. 150.000.000, che avrebbero dovuto versare in diverse soluzioni, e che con scrittura privata datata 1 febbraio 1992, le parti erano addivenute alla vendita e gli istanti erano stati immessi, dietro versamento del saldo del prezzo, nel possesso dell’appartamento, mentre poi la cooperativa non aveva stipulato l’atto pubblico di trasferimento entro il 30 aprile 1992, come pattuito. Ciò premesso, gli attori chiesero che venisse pronunciato in loro favore l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile, e, in subordine, che venisse pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., con condanna della cooperativa al risarcimento del danni.

La cooperativa edilizia "Viatoria s.r.l." chiese il rigetto della domanda.

Interrotto il processo a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, e riassunto il giudizio nei confronti del Commissario liquidatore della stessa, il g.o.a. del Tribunale di Messina dichiarò che con la scrittura privata dell’1 febbraio 1992 era stato stipulato tra le parti un contratto di compravendita in forza del quale: era stato trasferito ai coniugi A. – B. a proprietà dell’immobile in questione, e pronunciò, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento dello stesso in favore degli attori, rigettando la comanda, proposta dagli stessi, di risarcimento dei danni.

Avverso tale sentenza propose gravame la cooperativa.

2. – La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 4 febbraio 2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò che dalla stessa doveva essere eliminata la parte che aveva pronunciato il trasferimento ex art. 2932 cod. civ., confermandola nel resto. Per quanto rileva nella presente sede, osservò anzitutto la Corte di merito, con riguardo alla tesi dell’appellante secondo la quale la scrittura privata del 1 febbraio 1992 non sarebbe stata ad essa opponibile in quanto sottoscritta da C.S., che, all’epoca, non era più amministratore della società e, quindi, non era più munito dei potere di rappresentanza della stessa, che nel decreto dell’Assessore regionale alla cooperazione, commercio, arti granato e pesca del 14 gennaio 1992, con il quale era stato revocato il Consiglio di amministrazione della cooperativa e nominato un Commissario straordinario, si stabiliva che la nomina di quest’ultimo sarebbe stata operativa a far tempo dalla data di notifica del decreto: sicchè, non avendo la cooperativa dimostrato che all’epoca della scrittura il C. fosso stato già reso edotto della nomina del Commissario straordinario, legittimamente egli aveva sottoscritto l’atto nella qualità di legale-rappresentante della cooperativa.

Infondata era altresì, secondo la Corte territoriale, la censura con la quale l’appellante si doleva dell’errore che avrebbe commosso il giudice di primo grado nell’inquadrare la scrittura privata nello schema negoziale della compravendita, pronunciando, di conseguenza, una sentenza dichiarativa dell’avvenuto trasferimento dell’immobile, in quanto la scrittura di cui si tratta conteneva tutti 1 requisiti di sostanza e di forma necessari ad integrare tale contratto, come confermato dalla lettura del documento, nel quale si affermava, tra l’altro che "il sig. C. dichiara ex art. 1470 cod. civ. di aver voluto vendere, cedere e trasferire ai coniugi A. – B. che a tale titolo accettano …l’appartamento".

L’errore del primo giudice era piuttosto consistito nel pronunciare il trasferimento coattivo dell’immobile ex art. 2932 cod. civ. ponendosi in contraddizione con la statuizione appena richiamata.

Infondata fu poi giudicata la doglianza con la quale la cooperativa lamentava la declaratoria di inapplicabilità della L. Fall. art. 72, pronunciata dal primo giudice. La facoltà di scelta che asseritamente sarebbe stata negata dal Tribunale al Commissario liquidatore presuppone, ai sensi, della norma richiamata – osservò la Corte di merito, che il contratto di vendita non sia stato ancora eseguito.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Cooperativa edilizia Victoria s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa sulla baso di due motivi.

Gli intimati non si sono costituiti in giudizio.
Motivi della decisione

1- – Con la prima censura si deduce "inefficacia della scrittura del 1.2.1992 – Violazione di legge: mancanza di data certa della scrittura ritenuta vendita datata 1.2.1992 – Difetto di motivazione riguardo la decorrenza dell’efficacia del decreto del 14.1.1992:

omessa motivazione riguardo l’efficacia probante della lettera del 21.2.1992, inviata dal Commissario straordinario e ricevuta dalla Regione il 25.2.1992". La Corte di merito avrebbe fondato il proprio convincimento in ordine alla efficacia della scrittura del 1 febbraio 1992, intervenuta dopo l’emissione, in data 14 gennaio 1992, e pubblicazione, in data 17 gennaio 1992, del decreto dell’assessore regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca del 14 gennaio 1992 – con il quale era stato revocato il Consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia "Victoria s.r.l." e nominato un Commissario straordinario – sul presupposto che detta scrittura avesse data certa, opponibile alla cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, e che il predetto decreto sarebbe divenuto efficace solo a far data dalla sua notifica – della quale non vi sarebbe prova che fosse intervenuta prima del 1 febbraio 1992 – e non già dalla data della sua emissione e pubblicazione. Tale tesi sarebbe errata anzitutto perchè la scrittura di cui si tratta non aveva data certa opponibile alla massa dei creditori della cooperativa. Inoltre, avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere, sul presupposto che la nomina del Commissario liquidatore de": la cooperativa edilizia "Victoria s.r.l." fosse operativa a far tempo dalla data di notifica del predetto decreto, e sulla mancata prova che la precedente amministrazione fosse stata edotta della privazione del potere di rappresentanza in capo al C., che costui legittimamente avesse sottoscritto l’atto nella qualità di legale rappresentante della cooperativa. Al contrario, a seguito della emissione e pubblicazione del predetto decreto, immediatamente esecutivo, il C. non disponeva più di alcun potere di assumere obbligazioni per conto della cooperativa, indipendentemente dalla sua consapevolezza dell’intervenuta revoca dei suoi- poteri. Inoltro, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla efficacia probatoria della missiva datata 21 febbraio 1992, ricevuta dalla Regione il successivo 27 febbraio, in cui il Commissario dichiarava ai aver ricevuto la notifica del decreto 11 25 gennaio 1992 e di aver comunicato l’avvenuto commissariamento della cooperativa al revocato Presidente sig. C. con telegramma del 1 febbraio 1992, lo stesso giorno della sottoscrizione della scrittura di cui si tratta. Ne conseguirebbe la inefficacia della scrittura con la quale lo stesso C. aveva trasferito agli attuali intimati l’appartamento in questione, e la inopponibilità della stessa alla cooperativa edilizia in liquidazione coatta amministrativa, perchè priva di data certa e perchè sottoscritta dal C. quale Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa dopo che detto Consiglio era già stato revocato con il richiamato decreto.

2.1. -La censura risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

2.2. – la sentenza impugnata è affetta dall’errore giuridico consistito nel configurare il decreto assessoriale del 14 gennaio 1992, con il quale era stato revocato il Consiglio di amministrazione della cooperativa o nominato un Commissario straordinario per la liquidazione, alla stregua di un atto recettizio, la cui efficacia fosse pertanto condizionata alla circostanza che esso pervenisse nella sfera di conoscibilità del rappresentante lega e della stessa cooperativa, il quale, secondo tale erronea prospettazione, fino a quel momento avrebbe potuto continuare legittimamente ad assumere obbligazioni per conto della cooperativa. Al contrario, il C., Presidente del Consiglio di amministrazione della stessa, e suo rappresentante legale, a seguito della pubblicazione del citalo decreto, aveva perso ogni potere di rappresentanza con effetto immediato, a prescindere dalla sua consapevolezza della intervenuta revoca: consapevolezza che avrebbe potuto incidere solo sulla sua responsabilità, e non sulla sua legittimazione ad impegnare la volontà della cooperativa.

3. – Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso l’esame della seconda censura, relativa alla omessa motivazione in ordine alla efficacia nei confronti della cooperativa in liquidazione coatra amministrativa ricorrente della scrittura del 1febbraio 1992 quale vendita, in considerazione della mancata stipulazione dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà dell’immobile di cui si tratta, la cui redazione era contrattualmente fissata entro il 30 aprile 1992. 4. – Conclusivamente, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbirò i secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relaziono al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, per non essere opponibile alla cooperativa edilizia "Viatoria s.r.l." in liquidazione coatta amministrativa, per le ragioni indicate sub 2.2., la scrittura privata con la quale il C. aveva trasferito agli attuali intimati – la proprietà dell’immobile de quo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda di A.S. e di B.D. di pronuncia dell’avvenuto trasferimento in loro favore della proprietà dell’immobile m questione, con condanna degli stessi in via solidale al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di A.S. e B.D., che condanna in solido al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 2250, 00, di cui Euro 500,00 per diritti e 1700,00 per onorari; per il giudizio di secondo grado, in complessivi Euro 2.050,00, di cui Euro 500,00 per diritti ed Euro 1500,00 per onorari;

quanto al giudizio di legittimità, in Euro 200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.

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