T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 28-03-2011, n. 2703

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con deliberazione G.R. del Lazio n.191 del 15.2.2002 (relativa al PSR – Piano regionale di Sviluppo Rurale – attuativo del Reg. CE n.1257/99) è stata regolamentata la concessione di un finanziamento (c.d. premio) da erogarsi annualmente, per una durata di cinque anni, per la concreta attuazione di una o più delle nove azioni previste nell’ambito della Misura III.1 (Misure agroalimentari);

Considerato che la controversia introdotta con la domanda di giustizia in epigrafe origina dal fatto che nei confronti della ditta ricorrente è stata, prima proposta dal competente Dipartimento regionale, con nota del 23.6.2009, e poi approvata dal Direttore Dip.le (atto del 13.11.2009) la decadenza totale dal premio ricevuto per l’azione F8 (tutela della biodiversità animale) e la decadenza parziale dal premio ricevuto per l’azione F2 (agricoltura biologica): decadenza, in entrambi i casi, motivata col mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti con la richiesta di sovvenzione, e precisamente:

a) per l’azione F8, al fatto che la domanda di finanziamento, presentata dalla ricorrente nel 2004 unitamente (alla domanda relativa) all’azione F2, andava considerata quale prima annualità dell’azione F8 e non (come invece è stato fatto, quale domanda) per annualità successiva alla prima (identico vizio presenterebbero le domande relative alle ulteriori annualità 2005, 2006 e 2007); e tanto in contrasto con quanto previsto dalla del.G.R. n.163 del 12.3.2004 che non ha consentito, per l’anno 2004, la presentazione di istanze di impegno iniziale (I^ annualità) ma solo per la prosecuzione di impegni già intrapresi negli anni precedenti;

b) per l’azione F2, al fatto che vi sarebbe stato un erroneo computo (da parte dell’amministrazione regionale) del rapporto tra UBA (unità bovina adulta) e superficie (calcolata in are) dell’azienda destinata a colture foraggiere avvicendate; rapporto che essendo inferiore ad 1 (e non, come di fatto calcolato, superiore ad 1) avrebbe dovuto comportare il pagamento di un premio – relativo ad una quota massima del 60% della superficie agricola utilizzata – sulla base di un parametro dato, non da Euro380x ha (che è stato quello erroneamente applicato) ma, pari ad Euro195xha come prescritto nella del. n.191/02 in premessa citata;

Considerato che col ricorso in epigrafe sono stati impugnati sia il citato provvedimento del 13.11.2009 che il successivo provvedimento regionale del 26.1.2010 col quale si è richiesta alla società ricorrente la restituzione della somma totale di Euro90.111,40, suddivisa in quota nazionale (50%) e quota comunitaria (50%), senza maggiorazione di interessi legali;

Considerato che la Regione Lazio, costituitasi in giudizio, ha proposto, con articolata memoria, la reiezione del gravame avversario non trascurando di eccepire, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale;

Considerato che, come già dalla Sezione evidenziato in sede cautelare, la deliberazione nr.191 del 2002, che regolamenta la concessione del finanziamento di cui trattasi, delinea all’art.1, al paragrafo "condizioni ed impegni del beneficiario", obblighi di natura assolutamente diversa (e, nel caso di specie, non contestati alla ricorrente) rispetto a quelli che negli atti avversati costituiscono l’antecedente di fatto da cui deriva la decadenza sanzionata;

Considerato che, in realtà, i provvedimenti oggetto di impugnativa si correlano a vizi dei quali sarebbero stati, ab origine, inficiati gli atti di liquidazione dei due premi di cui si chiede la restituzione (nell’un caso, con riguardo all’azione F8, aver (accolto e) finanziato una domanda erroneamente formulata; nell’altro caso, con riguardo all’azione F2, aver l’amministrazione commesso (e riconosciuto) degli errori di computo relativi ai parametri da utilizzare ai fini della determinazione del finanziamento erogabile), contrapponendosi, pertanto, agli stessi una posizione di interesse legittimo tutelabile innanzi a questo Giudice, con riveniente infondatezza dell’eccezione sollevata dalla resistente;

Considerato, con riguardo ai profili di merito della controversia, che parte ricorrente, quanto alla c.d. decadenza totale per l’azione F8, sottolinea che la prescrizione di presentare congiuntamente, in un’unica domanda, la richiesta di annualità diverse per due azioni diverse era contenuta nella del. n.191 del 2002, all’art.3; prescrizione questa che parte resistente considera superata dalla della G.R. n.163 del 2004 che avrebbe disposto, con riguardo alle domande per la campagna 2004, la presentazione di sole domande per la prosecuzione di impegni già intrapresi negli anni precedenti e non, come accaduto nel caso di specie, di nuove domande per la prima annualità;

Considerato che la del. n.163/2004 menziona quanto sostenuto dall’amministrazione regionale (e dalla stessa amministrazione confermato in sede di replica all’ordinanza istruttoria della Sezione) solo nel proprio preambolo (e dunque nella componente dell’atto descrittiva dell’iter logico seguito dall’autorità per pervenire alla determinazione produttiva di effetti che è contenuta nella parte dispositiva dello stesso atto), mentre, nel proprio dispositivo, approva di integrare, non l’Avviso di cui alla DGR n.191/2002 ma, l’"Avviso pubblico DGR n.1521/2002" (del quale agli atti di causa non v’è copia), sostituendone parte del testo relativo all’art.3 (Termini e modalità di presentazione delle domande) col seguente "Per la campagna 2003/2004 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aggiornamento annuale (annualità successive alla prima) relative alla misura III.1 è fissato,a pena di irricevibilità al……"; e pertanto, in alcuna parte dispositiva di tale provvedimento, si decreta, in modifica dell’avviso di cui alla DGR n.191/2002 (che regolamenta, ex art.1, la presentazione e l’istruttoria delle domande di impegno iniziale e di aggiornamento annuale relative alla misura III.1) l’integrazione di una prescrizione che consenta, per la campagna 2004, l’inoltro di sole domande di aggiornamento annuale e contestualmente disponga la soppressione di tutte le pregresse disposizioni con la stessa incompatibili; né, si aggiunge, la DGR n.191/2002 ha disposto la soppressione di quella parte dell’art.3 sopra citato che impone al richiedente la presentazione di un’unica domanda "anche nel caso in cui partecipi a più azioni della medesima misura ed in annualità distinte" (come accaduto nel caso di specie in cui il ricorrente ha anche corredato la domanda per l’annualità 2004 di apposito modulo che evidenziava la natura di domanda iniziale per l’azione F8);

Considerato quanto alla decadenza parziale per l’azione F2 che quanto argomentato dalla difesa erariale (che riproduce, in parte qua, la nota regionale del 05.5.2010) consente di superare le deduzioni di parte attrice (che esclude che l’amministrazione abbia errato nel computo dell’importo del finanziamento erogabile)atteso che:

– la norma applicata, in ogni caso, tiene fermo il rapporto tra UBA aziendali e superficie foraggiera tra uno e non oltre due;

– tale rapporto è risultato inferiore ad 1 e quindi avrebbe dovuto comportare il pagamento di un premio – relativo ad una quota massima del 60% della superficie agricola utilizzata – sulla base di un parametro dato, non da Euro380 x ha (che è stato quello erroneamente applicato) ma, pari ad Euro195xha come prescritto nella del. n.191/02 in premessa citata;

– la documentazione (tardivamente) esibita in data 07.3.2011 certifica solo che l’azienda di parte ricorrente ha detenuto i requisiti dell’agricoltura biologica e che le attività di allevamento sono conformi al reg. Ce 2092/1991 e non che tutto il bestiame aziendale è allevato col metodo della Zootecnica biologica di cui al Reg. Ce n.1804/1999 come richiesto dalla del. G.R. n.191/2002; e tanto a prescindere dalla circostanza che l’elevazione del premio previsto per tali colture rimaneva in ogni caso condizionata al contestuale "rispetto di quanto sopra riportato" e, dunque, alla sussistenza di un rapporto tra UBA aziendali e superficie foraggiera non riscontrato nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra, che il ricorso è accoglibile solo in parte; e che la parziale soccombenza, consente la compensazione, tra le parti delle spese di lite,
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

In parte respinge ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti nella sola parte relativa alla decadenza totale dell’azione F8 e in cui dispongono i consequenziali adempimenti e prescrizioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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