Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 13970 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Avicola Alimentare Monteverde, proprietaria di un fondo costituito da terreno e fabbricato che il 25.5.1994 era stato, per mq. 1.190, espropriato dal Prefetto di Brescia, per la realizzazione dell’autostrada Bergamo-Brescia-Milano, convenne innanzi alla Corte di Appello di Brescia ANAS e soc. Autostrade Concessioni e Costruzioni per la determinazione delle dovute indennità e sull’assunto che esse dovessero computarsi sulla base della natura edificabile dell’area espropriata. Costituitesi le opposte – che escludevano che l’area potesse ritenersi munita di natura edificatoria dato che essa era solo area vincolata a rispetto autostradale, la Corte adita, espletata CTU, con sentenza 21.4.2005 ha determinato l’indennità di espropriazione dovuta in Euro 24.661,76 e quella di occupazione spettante in Euro 12.384,94. Nella motivazione della sentenza la Corte di Brescia ha affermato: che alla stregua degli accertamenti peritali l’area era dal PRG inserita nella zona D1 in parte ed in parte in area di rispetto stradale, che in particolare alcune particelle erano inserite in Zona industriale ed altre nell’area agricola E1, che il vincolo di rispetto stradale di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 19 e L. n. 729 del 1961 art. 9 determinava fasce di inedificabilità senza indennizzo (trattandosi di limitazioni legali della proprietà) senza che su tal natura influisse la prevista commutabilità dell’area a fini edificatori, che nondimeno dovendosi applicare la L. n. 2359 del 1865, art. 40. trattandosi nella specie di espropriazione parziale, doveva rilevarsi che il predetto vincolo di inedificabilità dell’area per rispetto delle distanze stradali, che ricadeva nella parte espropriata, si spostava nella contigua area edificabile rendendola pertanto inedificabile e che pertanto doveva essere indennizzata secondo la sua natura originaria, che quindi doveva procedersi alla liquidazione del dovuto secondo il criterio della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis che le risultanze della CTU conducevano ad individuare un valore unitario di L. 80,000 a mq, che non andava sottoposto a decurtazione del 40%, che nella stessa logica andava calcolata l’indennità di occupazione legittima, indennità che si traduceva negli interessi legali sull’importo per indennità di esproprio dalla immissione in possesso alla data dell’esproprio. Per la cassazione di tale sentenza l’ANAS ha proposto ricorso con tre motivi notificandolo in data 11.10.2005 a soc. Avicola Alimentare Monteverde e soc. Autostrade: la prima ha notificato controricorso il 18.11.2005 e la seconda ha proposto ricorso incidentale il 15.11.2005, contenente due motivi, illustrati in memoria finale, al quale le intimate non hanno opposto difese.
Motivi della decisione

Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essi, ad avviso del Collegio, devono essere rigettati.

Si espongono le censure articolate nelle due impugnazioni riunite.

Il ricorso dell’ANAS. Primo motivo: si lamenta violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40, L. n. 865 del 1971, art. 19 e L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per avere la Corte di Brescia calcolato l’indennità come se l’esproprio avesse inciso solo su area edificabile nel mentre esso esproprio aveva inciso sulla fascia di rispetto che si spostava in area contigua ma sempre di proprietà dell’espropriato: si sarebbe dovuto liquidare, anche in dissenso dai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, l’indennizzo sul valore agricolo dell’area ablata e computare il deprezzamento della porzione residua, che era divenuta inedificabile per slittamento della fascia di rispetto, e non determinare l’indennizzo su valore edificatorio dell’intera area.

Secondo motivo : si denunzia in subordine l’erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 5 bis della legge 359 del 1992 avendo il CTU mediato tra criterio sintetico comparativo e criterio analitico deduttivo, solo il primo essendo applicabile.

Terzo motivo: si censura la conseguente indebita liquidazione della indennità di occupazione legittima, comunque errata nel calcolo degli interessi sull’indennizzo determinato al momento del’esproprio e non anno per anno.

Il ricorso di Autostrade per l’Italia.

Primo motivo; si censura la violazione degli artt. 39 e 40 e 5 bis (come sopra citati) per aver la sentenza ignorato che l’area ablata veniva a ricadere nella fascia di rispetto stradale insistente su aree in parte agricole ed in parte in zona D1 industriale, si che di nessuna di esse era ipotizzabile la edificabilità e neanche la riconduzione ad un tertium genus.

Secondo motivo: si denunzia la violazione delle norme sulla distanza di rispetto stradale, non essendosi compreso trattarsi di vero vincolo di inedificabilità di carattere assoluto e pertanto inducente una indennizzabilità a valore agricolo.

Le due impugnazioni, scandite negli esposti motivi, possono essere trattate congiuntamente esse ponendo le stesse questioni.

1) Con riguardo alla doglianza di falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40, che sollecita espressamente, all’esito di articolato discorso, una rimeditazione dell’indirizzo di questa Corte, il Collegio ritiene di contro di dare piena continuità a tale indirizzo, come con puntuale e logica valutazione in fatto operato dalla Corte di Brescia. Ha infatti affermato questa Corte, con non recente pronunziato seguito da successive decisioni che " nell’ipotesi di espropriazione parziale di un fondo per l’ampliamento di una strada pubblica, il preesistente vincolo di inedificabilità (relativo all’obbligo di osservanza delle distanze previste per le costruzioni rispetto al ciglio stradale) gravante sull’area espropriata o su parte di essa, si sposta dall’area su cui gravava originariamente a quella contigua, che diviene perciò, nella stessa misura, inedificabile, con la conseguenza che, in questo caso, l’esproprio colpisce un’area edificatoria, resa inedificabile nella parte in cui va a sostituire quella precedentemente destinata a zona di rispetto stradale" (massima di Cass. n. 7303 del 1997, seguita da Cass. n. 14643 del 2001 e da Cass. n. 6518 del 2007). La Corte territoriale, infatti, ha esattamente asserito che, espropriata l’area soggetta a fascia di rispetto, dovendo il relativo vincolo di inedificabilità assoluta spostarsi sulla fascia contigua, che era alla stregua del PRG "fabbricabile" (accertamento di fatto non oggetto di specifiche contestazioni), ne discendeva la soggezione di questa al predetto vincolo di inedificabilità assoluta e la esigenza di applicare per il calcolo dell’indennizzo, nel quadro imposto dall’art. 40 citato, il criterio ratione temporis invocabile, quello di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. Non ha dunque base normativa nè ragionevolezza l’ipotesi, suggerita nelle impugnazioni, di assorbire l’indennizzo dovuto a valore agricolo dell’area di rispetto espropriata nella valutazione della perdita di valore edificatorio della contigua area non espropriata ma sottoposta al vincolo per slittamento.

2) Inammissibili proposte di rivalutare i fatti sono, poi, le subordinate censure sulla tecnica di valutazione indennitaria applicata dal CTU e recepita "acriticamente" dalla Corte di Brescia:

la contestazione della scelta di mediare i valori rivenienti dai due criteri adottati non è infatti proponibile in sede di legittimità se non sia stata proposta alla Corte di merito in sede di osservazione critica all’elaborato peritale od in sede di difesa conclusiva. E non si afferma in alcun modo che detta censura sia stata mai proposta in sede di merito.

3) La infondatezza delle censure afferenti il criterio legale di determinazione dell’indennità di esproprio ed i parametri tecnici di valutazione del valore unitario comportano, automaticamente, la reiezione della censura relativa all’errore determinativo della indennità di occupazione legittima la cui base di calcolo, pertanto, resta esattamente determinata.

Quanto alla diversa ma correlata questione dell’errore commesso nella liquidazione dell’interesse legale anno per anno sulla indennità di esproprio quale calcolata, una sola volta, come dovuta al dì della espropriazione – dovendosi di contro, e come imposto da S.U. n. 493 del 1998, calcolare tante indennità di esproprio quanti sono stati gli anni di occupazione legittima – essa appare priva di alcuna consistenza.

La censura è priva di alcuna plausibilità ed è evidente frutto di travisamento della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (cui adde Cass. 16908 del 2003 e n. 9410 del 2006) la quale, a composizione di contrasto, ha affermato, per quel che rileva, che ove l’occupazione di un’area sia preordinata ad una espropriazione la cui indennità dovrebbe essere calcolata secondo il criterio fissato dal D.L. 11 luglio n. 1992, art. 5 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, l’indennità per detta occupazione deve essere fissata in misura pari ad una percentuale, per ciascun anno di occupazione, della somma risultante dall’applicazione del predetto criterio indennitario espropriativo, ma non ha certo affermato che la percentuale annua debba essere applicata … alla indennità di esproprio virtuale che per ciascun anno sia dovuta e quindi alle somme annualmente maturate.

La infondatezza delle censure conduce a gravare le società ricorrenti, principale ed incidentale, tra loro in solido, delle spese di giudizio sostenute da Avicola Alimentare Monteverde.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna le società ricorrenti in solido a corrispondere alla soc. Avicola Alimentare Monteverde le spese del giudizio che determina in Euro 2.700 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *