T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 2714

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato in fatto:

che la società ricorrente ha deciso di effettuare investimenti in Albania nel settre eolico, predisponendo, con il consenso delle Autorità albanesi, un progetto per la realizzazione di una centrale eolica da circa 500 MW da situare in una vasta area nei pressi di Valona (in territorio albanese);

che a seguito di contatti con le Autorità albanesi e sulla base dell’ Accordo del 10.5.2006 tra i competenti Ministeri dell’Italia e dell’Albania, la ricorrente predisponeva un "progetto preliminare" di interconnessione tra Albania ed Italia;

che il progetto prevede un collegamento via cavo (con una potenzialità di 500 MW) tra l’esistente stazione elettrica di Brindisi Sud e la futura stazione elettrica di Babica, nei pressi di Valona;

che il progetto prevede che l’elettrodotto abbia uno sviluppo complessivo di circa centocinquantacinque chilometro, quattordici dei quali nel Comune di Brindisi (in cavo sotterraneo) e centotrenta in canale sottomarino nel Canale d’Otranto;

che in data 13.3.2007 la ricorrente presentava al Ministero dello Sviluppo Economico c.d. "domanda di autorizzazione unica" ai sensi dell’art.1 sexies del DL 29.8.2003 n.239, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della L.27.10.2003 n.290 (e modificato dall’art.1, comma 26, della L. 23.8.2004 n.239), per la costruzione e l’esercizio degli impianti in questione;

che in data 1.6.2007 il ministero dello Sviluppo Economico comunicava l’avvio del procedimento unico a tutte le Amministrazioni coinvolte, compreso il Comune di Brindisi;

che successivamente, con nota prot. 0011342 del 3.7.2007, il Ministero dello Sviluppo Economico indiceva apposita conferenza di servizi ai sensi della normativa citata, invitando anche il Comune di Brindisi;

che con nota prot. 7427 del 17.7.2007, il Dirigente del Settore urbanistica ed assetto del territorio del Comune di Brindisi ha espresso "parere favorevole al progetto anche per gli aspetti di variante urbanistica";

che nella seduta della conferenza di servizi tenutasi il 18.7.2007 il rappresentante del Comune di Brindisi, pur dopo aver rilevato alcune criticità relative al progetto, affermava "di non rilevare al momento particolari motivi ostativi alla realizzazione dell’opera";

che anche il rappresentante della Regione Puglia affermava che non sussistono motivi ostativi al prosieguo dell’iter autorizzativo;

che al termine dei lavori della Conferenza, il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico dichiarava e verbalizzava che "tutte le Amministrazioni/Enti e società sia intervenute alla riunione che attraverso i pareri espressi, non hanno sollevato elementi pregiudiziali sull’intervento proposto";

che con nota prot. 4315 dell’1.8.2007 il Ministero delle Infrastrutture ha espresso il suo parere favorevole;

che a seguito del procedimento sopra descritto, con Decreto n.239 del 7.8.2008, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, ha approvato il progetto definitivo ed ha rilasciato la c.d. "autorizzazione unica", provvedendo a darne comunicazione ed a trasmetterla al Comune di Brindisi "per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali";

che a questo punto, con la delibera n.69 del 7.9.2010 il Consiglio Comunale di Brindisi ha inteso respingere la proposta di presa d’atto della variante urbanistica disposta con l’autorizzazione unica (ai sensi dell’art.1, comma 26, della L. 23.8.2004 n.239);

che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato le predette determinazioni chiedendone l’annullamento con vittoria di spese;

Ritenuto in diritto:

– che con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione, per falsa ed erronea applicazione, dell’art.1 sexies del DL 29.8.2003 n.239, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della L.27.10.2003 n.290 (e modificato dall’art.1, comma 26, della L. 23.8.2004 n.239), deducendo che la c.d. "autorizzazione unica" ha effetto di variante urbanistica e che il Comune non ha il potere di disattendere la decisione adottata in sede di conferenza di servizi;

che la censura merita accoglimento.

Nel caso dedotto in giudizio è stato avviato e concluso il "procedimento unico" previsto dall’art.1, sexies del DL 29.8.2003 n.239, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della L.27.10.2003 n.290 (e modificato dall’art.1, comma 26, della L. 23.8.2004 n.239). Il Comune vi ha preso parte esprimendo il suo parere favorevole.

E poiché anche le altre Amministrazioni coinvolte hanno espresso parere favorevole, alla conclusione del procedimento l’Amministrazione procedente ha rilasciato la c.d. "autorizzazione unica" che produce l’effetto di variante urbanistica.

E’ pertanto evidente che una volta perfezionatosi il provvedimento autorizzatorio conclusivo del procedimento, al Comune – consumato definitivamente ogni potere di sindacato o interlocutorio al riguardo (limitato, peraltro, dalla normativa in esame alla formulazione di un parere non vincolante) – non restava altro che adottare gli atti consequenziali necessari per adeguare gli strumenti urbanistici alla intervenuta variante e per darvi pubblicità legale;

– che con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per errore nei presupposti, sviamento dalla causa tipica del potere esercitato, contraddittorietà e manifesta illogicità, deducendo che in sede procedimentale il Comune si era già espresso favorevolmente alla realizzazione delle opere in questione, consumando in tal modo ogni eventuale potere inibitorio al riguardo, e che pertanto la pretesa di "bloccare" in extremis la realizzazione delle opere per cui è causa è tardiva e comunque contraddittoria.

Anche tale censura merita accoglimento, sia in quanto il procedimento si è definitivamente concluso con il rilascio della c.d. "autorizzazione unica", sicchè le funzioni che il Comune avrebbe dovuto esercitare (s’intende: dopo il perfezionamento del provvedimento conclusivo) erano esclusivamente certatorie ed esecutive, mentre appare tardivo ogni tentativo di rimuoverne gli effetti; sia in quanto il diniego di approvazione della delibera appare in insanabile contraddizione con il precedente parere;

ritenuto, in conclusione, che il provvedimento vada annullato siccome illegittimo; e che sussistano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro.3000,00;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in esame; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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