T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 2713

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

questo Tribunale, dopo aver constatato che in atti era stata depositata una perizia medica con la quale si contestavano i presupposti dell’esclusione, ha disposto una verificazione medica presso l’Ospedale Policlinico militare del Celio con ordinanza n. 762 del 2011, che ha avuto esito favorevole per l’odierno ricorrente, avendo quel Collegio medico evidenziato che egli presenta un visus nella norma, con riguardo alle disposizioni del bando (cfr. la relazione medica del Policlinico Militare depositata);

Ritenuto, quindi, che sussistono evidenti presupposti di fondatezza dei motivi di gravame dedotti con il ricorso principale, di talché esso va accolto, con annullamento dell’atto impugnato;

Stimato infine che, sussistono ragioni per disporre a carico dell’Amministrazione resistente, in virtù del principio della soccombenza processuale, il pagamento delle spese di giudizio nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente, Signor D.M.C., che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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