Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2011) 30-03-2011, n. 13274 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 13 settembre 2010, il GIP del Tribunale di Forlì disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di B.G., indagato peri reati di furto aggravato, consumato e tentato, in danno di D.M.G. e P.I., nella stessa area di servizio in (OMISSIS); era, altresì, indagato del reato di cui agli artt. 110 e 707, e art. 61, n. 2 per essere stato trovato in possesso di una tronchesi, che deteneva nonostante avesse subito condanne per reati determinati da motivi di lucro.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza indicata in premessa, confermava il titolo custodiale.

Avverso l’anzidetta decisione il difensore propone ora ricorso per cassazione per le ragioni di seguito indicate.

2. – Con unico motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p., comma 1, lett. e), con riferimento all’art. 275 c.p., comma 3. Contesta, in particolare, le argomentazioni in forza delle quali il giudice del riesame aveva ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari tali da impedire l’applicazione della meno affittiva misura cautelare degli arresti domiciliari.

3. – La censura è priva di fondamento e non può, pertanto, trovare accoglimento. Ed infatti, è ineccepibile l’insieme argomentativo in virtù del quale il giudice del riesame ha ritenuto che l’indagato non fosse meritevole della misura cautelare meno affittiva, avuto riguardo alla sua personalità, desunta dai precedenti penali e dalle obiettive modalità del fatto in contestazione (appostamento nelle aree di servizio dell’autostrada per cogliere nel sonno i camionisti e trasbordare, poi, dai loro automezzi la merce ivi contenuta), argomentatamente intese come rivelatrici dell’inserimento del B. in una collaudata organizzazione dedita al furto, specie in tempo di notte, donde il ragionato convincimento che gli arresti domiciliari non fossero misura idonea ad impedire il paventato pericolo di recidiva.

4. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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