T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 2712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che viene all’esame del Collegio il ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Prima, n. 4504 del 16 novembre 2008 e della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Prima, n. 2100 del 19 maggio 2008, entrambe passate in cosa giudicata, con le quali è stato condannato il Comune di Roma al pagamento, in totale, della somma di euro 3.799.940,46 a titolo di indennità risarcitoria con interessi;

Considerato che la questione è ben nota alla Sezione, che si è già espressa in merito con numerose pronunce aventi ad oggetto casi simili a quello qui in decisione, nell’ambito delle quali le controdeduzioni prospettate dalla difesa comunale e reiterate in questa sede sono state già oggetto di scrutinio e valutate in modo da non ritenersi condivisibili (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. II, 17 novembre 2010 nn. 33535 e 33517 e 10 novembre 2010 nn. 33344 e 33361);

Rilevato che, dunque, l’accertata inadempienza dell’Amministrazione e la portata che assume nella vicenda de qua la dichiarazione di dissesto finanziario relativamente al Comune di Roma nonché le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008 e 5 dicembre 2008 comportano l’accoglimento del ricorso proposto dalla parte ricorrente nei seguenti termini (e limiti) per cui va ordinato al Comune di Roma di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Prima, n. 4504 del 16 novembre 2008 e nella sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Prima, n. 2100 del 19 maggio 2008, entrambe passate in cosa giudicata, con le quali è stato condannato il Comune di Roma al pagamento, in totale, della somma di euro 3.799.940,46 a titolo di indennità risarcitoria con interessi;

Ritenuto che la produzione documentale del Comune non è idonea a modificare, nella sostanza, l’orientamento fatto proprio dalla Sezione e sopra richiamato, considerato che la decisione della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 8363 del 2010 si è limitata a dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma e della Regione Lazio;

Ritenuto di non farsi luogo alla nomina di commissario ad acta in ragione del tipo di adempimento che discende dalla presente decisione;

Stimato che l’accoglimento del ricorso, tenuto conto del disposto dell’art. 92 c.p.c. novellato e della circostanza che la giurisprudenza della Sezione in materia è ormai da tempo nota all’Amministrazione comunale, induce il Collegio a disporre la condanna del Comune di Roma a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore dei ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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