Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2011) 30-03-2011, n. 13132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21 settembre 2009, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, con la quale G.C. era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni volontarie aggravate, di danneggiamento, di resistenza a pubblico ufficiale e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti, dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione sub D), perchè estinta per prescrizione, e riduceva la pena inflittagli, revocando la pena accessoria e confermando nel resto.

Esponeva in fatto la Corte distrettuale che, nella sera del 6 marzo 2004, una pattuglia dei carabinieri, intervenuta nei pressi di una discoteca, dove era stato segnalato il danneggiamento di alcune vetture in sosta sulla pubblica via, aveva notato una autovettura, che, alla vista dei carabinieri, faceva retromarcia, collidendo ripetutamente contro le autovetture in sosta e non fermandosi ai segnali lanciati dagli operanti, proseguendo la sua marcia e continuando ad urtare le vetture in sosta. Aveva inizio quindi una fuga ad alta velocità da parte dell’auto, che veniva inseguita dai carabinieri che riuscivano a bloccarne la marcia. Uno degli operanti intimava quindi l’alt al conducente che ripartiva in direzione di costui, che evitava fortunosamente di essere travolto dall’auto in fuga, riportando delle lesioni personali.

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando quattro motivi con cui denuncia:

– la violazione di legge, consistita nell’aver mantenuto, nonostante la declaratoria di prescrizione della contravvenzione sub D), la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi tre.

– la violazione della legge penale, in relazione all’art. 337 c.p., e la contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente contesta la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza impugnata quanto alla presenza di un affollamento di pedoni sulle strade interessate dalla fuga dell’imputato. Tale travisamento avrebbe avuto una influenza decisiva sulla configurabilità del reato di resistenza, sotto il profilo dell’uso della violenza e della minaccia, in quanto la mera presenza di pedoni ai margini, accertata in primo grado, e non l’affollamento ritenuto erroneamente in grado di appello, comporterebbe il venir meno della messa in pericolo per la pubblica utilità e l’indiretta coartazione psicologica degli operanti, necessari per la sussistenza del reato.

– la violazione e la erronea applicazione dell’art. 635 c.p. per mancanza dell’elemento psicologico del reato di danneggiamento, in quanto dalla sentenza di primo grado emergerebbe che il fatto fu dovuto ad un mero errore di manovra e alla perdita di controllo del mezzo.

– la violazione ed erronea applicazione dell’art. 62 c.p., comma 1, n. 2 (rectius: 61), in quanto al momento in cui venne travolto il carabiniere, il reato di resistenza si era già concluso, ragion per cui le lesioni volontarie non potevano ritenersi connesse teleologicamente al reato di resistenza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da ritenersi inammissibile.

2. Del tutto privo di pregio giuridico è il motivo relativo al reato di cui all’art. 337 c.p..

Nel caso in esame, la condotta dell’imputato non si è esaurita, come prospetta il ricorrente, nella sua sola fuga alla vista degli operanti, ma si è concretizzata nella collisione della vettura di servizio dei carabinieri che si erano posti al suo inseguimento e nel tentativo di investimento del maresciallo B., che si era parato dinnanzi alla vettura dell’imputato, intimandogli per l’ennesima volta l’alt (per una analoga fattispecie, Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, dep. 03/12/2009, Corrado, Rv. 245420). Pertanto, è del tutto ininfluente la dimostrazione della presenza o meno di pedoni ai margini della strada.

Nè può sostenersi che la assenza di pedoni abbia reso arbitrario l’operato dei carabinieri, in quanto la condotta pericolosa dell’imputato, sorpreso a collidere ripetutamente le autovetture parcheggiate nei pressi di una discoteca, legittimava l’intervento delle forze dell’ordine.

3. Inammissibile è la censura relativa al reato di cui all’art. 635 c.p..

La Corte di appello ha affermato, quanto all’elemento psicologico del reato di danneggiamento, che l’imputato, per sottrarsi al controllo dei militari, accettò deliberatamente e ripetutamente di collidere contro le autovetture parcheggiate sulla pubblica via.

A tale ricostruzione, il ricorrente sollecita questa Corte ad una inammissibile rilettura delle risultanze processuali, esaminate e valutate dai giudici di merito, omettendo di evidenziare contraddittorietà o illogicità motivazionali "intrinseche" alla sentenza impugnata. Nè è consentito in questa sede, attraverso il richiamo degli "atti del processo", procedere ad una rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva al giudice del merito.

4. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla ritenuta applicazione dell’art. 61 c.p., comma 1, n. 2.

I giudici dell’appello hanno stabilito che l’imputato, dopo che il maresciallo B. si era posizionato davanti alla sua autovettura, intimandogli l’alt, ripartiva nella direzione del militare, che riusciva ad evitare l’investimento, aggrappandosi al montante che separava la portiera anteriore da quella posteriore nel lato del conducente. Nonostante che il carabiniere avesse ancora intimato all’imputato di fermarsi, questi accelerava, facendolo rotolare a terra, dopo aver percorso 10-15 metri.

E’ pertanto di solare evidenza che le lesioni personali siano state cagionate al maresciallo, al fine di opporsi all’ennesimo tentativo di quest’ultimo di interrompere la fuga dell’imputato.

5. Deve ritenersi manifestamente infondata anche la censura relativa alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

L’estinzione per prescrizione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. travolge anche la sanzione della sospensione della patente di guida, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca.

Nella fattispecie in esame, pertanto, non si palesa la necessità del richiesto provvedimento di questa Corte.

Poichè, l’art. 224 C.d.S. prevede che, nel caso di estinzione del reato causa diversa dalla morte dell’imputato, spetti al prefetto la competenza all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto territorialmente competente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza al prefetto di Rovigo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *