T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-03-2011, n. 2718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia in esame concerne un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria ex L. n. 47/85, rilasciato dal Comune di Marino il 3 marzo 2004 in favore degli odierni controinteressati.

Il provvedimento riguarda i lavori eseguiti abusivamente nell’immobile condominiale sito in V.N.N.N. e riportato in catasto al Foglio 33, particella 657: lavori consistenti nell’ampliamento della superficie utile residenziale del piano primo mediante chiusura di un balcone di un appartamento interno, della superficie utile non residenziale del piano seminterrato (n.2 cantine), nonché del piano sottotetto (n.1. soffitta).

I ricorrenti espongono:

a) di essere stati convenuti in giudizio nel mese di febbraio 2004, assieme ad altri soggetti, dagli odierni controinteressati per l’accertamento dell’usucapione del "ripostiglio sottotetto confinante con mansarda int.11, distacco verso via Nettunense vano scale, nonché dell’area destinata a giardino, confinante con proprietà Bocci, proprietà Quagliarini, giardino int. 4 e residua proprietà del venditore…per averle pacificamente possedute uti domini dal settembre 1971 a tutt’oggi";

b) di essersi costituiti nel predetto giudizio eccependo la non usucapibilità dei beni in questione:

– "quanto al vano tecnico perché destinato all’uso condominiale con vincolo di invariabilità assunto dal costruttore";

– "quanto alla cantina ricavata clandestinamente nel ventre del terrapieno su cui insiste il giardino condominiale, in quanto la realizzazione risulta derivata da opere occultate dalla presenza, nella parte terminale di rampa di esclusiva proprietà degli istanti, di box oggetto di eliminazione con conseguente ripristino della disponibilità integrale della rampa" (come da sentenza civile passata in giudicato).

I medesimi contestano il provvedimento impugnato in questa sede – con cui sono state condonate le opere connesse con l’oggetto del distinto contenzioso civile – con varie censure:

a) violazione dell’art. 31, comma 3, della L. n. 47/85, unitamente ad eccesso di potere per omessa verifica dei fatti, in quanto gli odierni controinteressati erano privi del titolo a richiedere la sanatoria, dato che alla data rilevante per il condono non erano proprietari dei beni in questione né titolari di un diritto relativo su di esso;

b) la cantina, poi condonata, è stata realizzata in virtù dell’abusiva utilizzazione – penalmente rilevante – della rampa di proprietà altrui, con il box ivi abusivamente localizzato;

c) il Comune di Marino ha omesso di applicare l’art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto, prima di provvedere nel 2004 sulla domanda di condono del 1986, avrebbe potuto informare il condominio e i controinteressati in ordine ai profili di incertezza circa l’incidenza delle opere realizzate sulla proprietà altrui (ancorché comune).

I ricorrenti fondano il proprio interesse e la propria legittimazione a ricorrere sul fatto di avere acquistato nel 1986 una porzione immobiliare rientrante nel condominio in questione, con un box abusivo sito alla fine della rampa di accesso della loro proprietà esclusiva: box che avrebbe impedito la percezione delle ulteriori opere abusive ivi realizzate, le quali sono oggetto del presente contenzioso.

2. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati B.M., L. e S., e P.I., resistendo al ricorso.

A seguito dell’espletamento di incombenti istruttori, anche con l’ausilio di un commissario ad acta appositamente nominato, la causa è stata infine nuovamente chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 18 novembre 2010, e quindi trattenuta in decisione.

3. La prima eccezione di tardività formulata dalla difesa dei controinteressati si basa sul rilievo che i ricorrenti avrebbero avuto conoscenza del condono edilizio dalla citazione civile notificata loro il 25 febbraio 2004.

Essa è infondata, in quanto dal testo della citazione medesima si evince la pendenza della procedura di condono, ma non risultano gli estremi del provvedimento rilasciato.

3.1 La seconda, subordinata eccezione di tardività fa decorrere i termini dalla richiesta di copia degli atti, che secondo la difesa dei controinteressati risalirebbe al 12 marzo 2004.

Ma dagli atti risulta che detta richiesta reca la data del 2 aprile 2004: il ricorso è stato quindi notificato nei termini al Comune (10 maggio 2004) e ad almeno un controinteressato (8 maggio 2004).

Anche questa eccezione deve quindi essere disattesa.

4. I controinteressati hanno anche eccepito la tardività del deposito del ricorso. L’eccezione è infondata, in quanto il ricorso è stato depositato il 17 giugno 2004, quindi entro i trenta giorni dal perfezionamento della notifica: al riguardo è sufficiente considerare che nei confronti di B.S. la notificazione a mezzo servizio postale per temporanea assenza del destinatario s è perfezionata per compiuta giacenza dopo il 28 maggio 2004.

5. Dalla relazione istruttoria, depositata in atti il 7 ottobre 2010 dal commissario ad acta, si ricava anzitutto che il ricorrente Massimo Brachelente nel 2003 ha rinunciato al rilascio della concessione in sanatoria limitatamente al box, oggetto anche di provvedimenti di demolizione in sede sia giudiziaria civile (sent. Trib. Velletri n. 956/96) sia amministrativa (ord. sindacale n. 19/81); mentre il Dirigente del Settore Edilizio del Comune di Marino conferma che esso insiste su area destinata a verde condominiale. Conseguentemente, la sanatoria è stata concessa per le sole opere realizzate all’interno del fabbricato, con esclusione del volume adibito a garage.

Ora, i ricorrenti contestano in questa sede proprio l’avvenuto condono di due altre opere:

– del vano tecnico (soffitta) in quanto destinato ad uso condominiale con vincolo assunto dal costruttore mediante atto d’obbligo 28585 rep. 9867 in data 28.3.1969;

– della cantina ricavata nel ventre del terrapieno su cui insiste il giardino originariamente condominiale, in quanto la realizzazione risulterebbe derivata da opere occultate dalla presenza, nella parte terminale della rampa di esclusiva proprietà degli istanti, del box che poi è stato oggetto dei menzionati provvedimenti ripristinatori.

L’altra cantina oggetto di sanatoria, situata vicino alla centrale termica, è invece estranea al presente giudizio.

5.1 Quanto alla soffitta, l’eccezione di (sopravvenuta) carenza di interesse è fondata. Il Tribunale di Velletri, con la menzionata sentenza n. 1/2009, passata in giudicato, ha ritenuto fondata la domanda proposta dagli odierni controinteressati e ha dichiarato che essi hanno acquistato il diritto di proprietà sia sul ripostiglio sottotetto, sia sull’area destinata a giardino. Quindi la proprietà di detto ripostiglio non può più essere posta in discussione. I ricorrenti, a seguito della produzione documentale di controparte, non fanno valere – né con motivi aggiunti né con semplice memoria – più specifici profili di interesse, almeno di tipo strumentale, tali da configurare l’effettiva utilità di un eventuale annullamento del condono per le prospettate ragioni procedurali (art. 7 L. 241/1990), o per gli altri profili evidenziati in ricorso.

5.2 Per quanto concerne la cantina che è oggetto della presente controversia, invece, persiste un contrasto. I ricorrenti lamentano l’uso della rampa, da parte dei controinteressati, per accedere alla cantina interrata situata sotto il giardino, la quale è d’altra parte estranea al thema decidendum delle due sentenze del Tribunale di Velletri (1996 e 2009). I controinteressati replicano che, rinunciando al condono del box, essi hanno rinunciato anche alla cantina medesima.

Il Collegio rileva che, alla stregua del provvedimento impugnato, entrambe le cantine sono oggetto del condono.

Nel merito, quindi, il ricorso va esaminato su questo punto.

Per questa parte, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso medesimo, sotto l’assorbente profilo della carente istruttoria sulla situazione di fatto: carenza non solo risultante ex ante, ma confermata a posteriori anche dalla lacunosità della relazione prot. 50368 del 22 settembre 2010 (all. X alla relazione del commissario ad acta).

In effetti, dal momento che nel 2003 la parte odierna controinteressata aveva rinunciato a chiedere la sanatoria del box a seguito della sentenza del Tribunale di Velletri del 1996, l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno approfondire la questione della titolarità della rampa ubicata in loco e la connessa – almeno in punto di fatto – questione della titolarità della cantina in questione.

6. Concludendo, il ricorso va dichiarato improcedibile quanto alla sanatoria della soffitta di cui al punto 5.1. Esso va invece accolto per difetto di istruttoria, con assorbimento degli ulteriori profili, quanto alla sola cantina interrata di cui al punto 5.2, con conseguente annullamento in parte qua dell’atto impugnato.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, ad eccezione del compenso del commissario ad acta, che va posto a carico del Comune di Marino ed è liquidato nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla complessità della questione..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, e per il resto lo accoglie con annullamento parziale dell’atto impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Marino al pagamento, in favore del commissario ad acta, vice prefetto aggiunto dott. Giovanni Todini, del compenso liquidato nella misura di Euro 1000,00 (mille/00) lordi; compensa le rimanenti spese di giudizio tra le parti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta dott. Giovanni Todini, presso la Prefettura di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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