Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 30-03-2011, n. 13273 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il gip del tribunale di Torino rigettava la richiesta di sequestro preventivo, avanzata dal p.m., della Electricshop sas, riconducibile a R.M., indagato di bancarotta patrimoniale e documentale falso in bilancio, quale presidente e poi a.u. della EEDS s.r.l., dichiarata fallita il 17.9.09.

Il gip non riteneva provato, infatti, il nesso di pertinenza fra la condotta distrattiva e la Electricshop. Sul gravame del p.m., il tribunale ex art. 310 c.p.p. disponeva il sequestro, sulla scorta delle risultanze acquisite (relazione del curatore, dichiarazioni di D.M., legale rappresentante di SCE s.rl., fornitrice di EEDS e istante in fallimento).

Ricorre personalmente l’indagato, lamentando in primo luogo la mancata notifica dell’avviso per l’udienza camerale a Z. A., legale rappresentante di Electricshop. Il ricorrente deduce, poi, l’insussistenza dei presupposti della cautela: il sequestro è frutto di una vera "torsione logica", poichè non è dato comprendere in che modo l’attività dell’azienda posta sotto sequestro possa aggravare o protrarre le conseguenze della distrazione.

L’Electricshop non è cosa pertinente al reato.

Da ultimo l’ordinanza impugnata manda al p.m. per l’esecuzione, laddove l’art. 310 c.p.p., u.c. contempla l’effetto sospensivo dell’impugnazione.

Le censure sono prive di fondamento.

Ed infatti il tribunale ha rilevato che le distrazioni sono state compiute in favore di Electricshop, società di fatto gestita dal R. ed operante con le stesse attrezzature e con gli stessi dipendenti della fallita.

Chiaro, dunque, si rivela il nesso pertinenziale fra la condotta distrattiva e la società sottoposta alla cautela reale, beneficiaria della bancarotta patrimoniale.

L’eccezione in rito non è sorretta dal necessario interesse.

L’ultimo rilievo formulato dal ricorrente è superato con la pronuncia della presente decisione, costitutiva del c.g. giudicato cautelare.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del R. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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