Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 30-03-2011, n. 13098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22/1/2010 la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione formulata da F.A.M., prossima congiunta di F. V., in relazione alla condanna emessa nei confronti di costui il 6/4/91 dalla Corte di Appello, sezione per i Minorenni, di Caltanissetta (irr. L’8/1/92), non ritenendo sussistenti le condizioni per accedere alla richiesta. Secondo la Corte di merito gli elementi sottolineati nella richiesta non costituivano "prove nuove" valutabili ex art. 630 c.p.p., lett. c), non trattandosi di una "pluralità" di prove ma di dichiarazioni rese in diverse occasioni da un unico soggetto, essendo tali dichiarazioni afferenti a fatti già tenuti in debito conto dall’Autorità giudiziaria procedente, non essendo essenziale ai fini dell’individuazione degli autori del plurimo omicidio (per il quale il F. aveva riportato condanna definitiva), verificare la reale sussistenza in danno degli imputati di violenze da costoro patite in corso di indagini ma piuttosto essendo rilevante l’accertamento della veridicità e credibilità delle dichiarazioni rese e la rilevanza delle prove acquisite agli atti.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato. Il ricorrente difensore ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 634 c.p.p., comma 1 anche in virtù della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione, specie in relazione alla ritenuta possibilità e necessità, in sede di delibazione di ammissibilità, di un giudizio prognostico sull’accoglimento della domanda di revisione: e ciò in stridente contrasto con il dettato normativo ed altresì con il principio del contraddittorio, svolgendosi la valutazione preliminare in camera di consiglio senza la partecipazione del difensore. Con ulteriori rilievi il ricorrente ha sottolineati altri profili di illegittimità, da un lato avendo la Corte ritenuto erroneamente presupposto indefettibile la pluralità dei "nova" e, dall’altro lato, non avendo essa tenuto conto di tutte le prove nuove prospettate, nessun apprezzamento risultando in ordinanza sulla prova costituita dalle intercettazioni telefoniche.

Infine il ricorrente ha richiamato e fatto sue le considerazioni e censure di cui all’atto di ricorso presentato da altro difensore nell’interesse del coimputato S.G.. Con tale atto di impugnazione si sono dedotte inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 630, 631 e 634 c.p.p.: non avendo la Corte di merito operato il dovuto distinguo tra "thema probandum" e "mezzo di prova";

presentando gli elementi di prova posti a sostegno della revisione il requisito della "novità", requisito da correttamente riferire al mezzo di prova e non al thema probandum, emergendo dalle precise dichiarazioni rilasciate da O.R. nelle date dell’1/2/08 e del 15/4/08 che i verbali delle confessioni illo tempore rese dagli imputati sono falsi nella forma e nella sostanza; non avendo la Corte di merito considerato gli altri elementi di prova prospettati unitamente alle dichiarazioni dell’ O. (le intercettazioni telefoniche, il movente dell’azione criminosa quale riferito dal collaboratore di Giustizia M.L., gli altri moventi emersi). Si sono inoltre sottolineati i limiti entro i quali deve essere contenuta la delibazione preliminare di manifesta infondatezza della richiesta, delibazione che non può e non deve consistere in un giudizio anticipatorio dell’apprezzamento di merito proprio della fase rescissoria, e si è censurato il metodo adottato per il controllo di ammissibilità, a tal fine essendo necessaria una valutazione non solo frazionata ma anche complessiva degli elementi di novità probatoria raffrontati con quelli precedentemente esaminati. Infine si sono censurati la illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta non necessità di verifica delle violenze subite dai minori, nonchè il travisamento della prova nuova rispetto alla prova acquisita dal giudicato.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, pronunziando sul ricorso, venga in rilievo un profilo diverso, preliminare e assorbente rispetto a quelli dedotti dalla difesa, concernente l’omessa osservanza delle disposizioni in tema di competenza funzionale del giudice, vizio costituente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 178, lett. a) e dell’art. 179 cod. proc. pen., una nullità assoluta, in quanto tale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Con la L. n. 81 del 1987 venne, notoriamente, conferita delega al Governo ad emanare nuove norme in ambito processuale penale (art. 1) e a "disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione" (art. 3). In attuazione della delega venne quindi adottato il D.P.R. n. 449 del 1988 il cui art. 18 – modificante il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 58 (ordinamento giudiziario) – nel disciplinare le funzioni della Corte di appello, stabilisce che, nell’ambito della stessa, la sezione per i minorenni "giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della Corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni". Il legislatore, attribuendo alla Corte di appello, sezione per i minorenni, tutte le competenze di secondo grado nei procedimenti a carico di imputati di età inferiore ai diciotto anni, ha dunque riaffermato la preminenza nel processo penale dell’interesse del minore, oggetto di specifica tutela mediante la peculiare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti) in piena coerenza con il precetto costituzionale di protezione dei giovani ( art. 31 Cost.) e con i principi internazionali posti a tutela del minore.

Alla luce del quadro normativo, valorizzato anche in significative sentenze della Corte Costituzionale (sentenze n. 222 del 1983, n. 120 del 1987, n. 310 del 2008), è dunque possibile affermare che soltanto una composizione del collegio contraddistinta dalla presenza di persone dotate di specifiche competenze scientifiche garantisce una corretta valutazione della personalità dell’imputato, la cui maturazione psicologica ancora in fieri impone l’adozione di particolari misure volte al recupero del soggetto (criterio guida dell’intero sistema penale minorile).

Una conclusione del genere si pone, infine, in una linea di continuità con i principi espressi, sia pure con riferimento a diverse fattispecie, dalle decisioni di questa Corte secondo cui la speciale competenza del giudice specializzato minorile è imposta, anche nella materia dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere (compresa la procedura di estradizione passiva), dalla previsione dell’art. 58 ord. giud., che demanda alla sezione per i minorenni della Corte di appello tutte le funzioni previste dal codice di procedura penale a carico di imputati minorenni (cfr. da ultimo le sentenze n. 36757 e n. 48008 del 2008).

Tanto premesso, va quindi formulato l’assorbente principio per il quale la Corte di Catania ha indebitamente esaminato l’istanza di revisione che era sottratta alla sua cognizione, posto che in materia di revisione, qualora il soggetto condannato nel cui interesse viene proposta l’istanza sia minorenne all’epoca del fatto e per tale ragione sia stato condannato dal giudice specializzato in grado di appello, l’istanza stessa spetta, secondo il disposto dell’art. 58 Ord. Giud., alla cognizione della sezione per i minorenni della Corte funzionalmente competente.

E da tale rilievo discendono, indiscutibilmente, l’annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte competente.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania, sezione per i minorenni, per l’esame della richiesta di revisione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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